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spetta in ogni caso e a prescindere dal motivo<br />

delle dimissioni (e ciò non solo per il tenore letterale<br />

della norma, ma anche perché l’opzione<br />

interpretativa opposta postulerebbe di volta in<br />

volta un accertamento in fatto il cui contenuto<br />

e i cui limiti sono di incerta definizione) 15 ;<br />

• la convalida delle dimissioni da parte del servizio<br />

ispettivo del Ministero del lavoro non è<br />

necessaria nel caso di risoluzione consensuale<br />

del rapporto, nel quale interviene la manifestazione<br />

di volontà e di autonomia negoziale<br />

di entrambe le parti 16 .<br />

Il D. Lgs. 151/01 disciplina anche il trattamento<br />

economico e normativo dovuto in occasione<br />

della maternità (o della paternità). In primo luogo,<br />

l’art. 16 si occupa dell’aspettativa obbligatoria (o<br />

congedo di maternità), durante la quale è vietato<br />

adibire al lavoro la lavoratrice madre. Il divieto in<br />

questione riguarda i due mesi precedenti la data<br />

presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.<br />

La norma prevede anche l’ipotesi che il parto<br />

avvenga in data diversa da quella presunta: se<br />

il parto avviene oltre quella data, il divieto opera<br />

anche per il periodo intercorrente tra la data presunta<br />

e la data effettiva; se il parto avviene anticipatamente,<br />

i giorni di aspettativa non goduti<br />

prima del parto si cumulano con quelli successivi.<br />

L’art. 1 D.M. 12/7/07 ha esteso il divieto di lavorare<br />

nel periodo di aspettativa obbligatoria anche<br />

alle lavoratici a progetto e alle associate in partecipazione.<br />

Ai sensi dell’art. 20, le modalità di fruizione del<br />

complessivo periodo di 5 mesi di congedo di maternità<br />

non sono rigide, in quanto la lavoratrice<br />

madre ha la facoltà di collocarsi in aspettativa un<br />

147<br />

matrimonio e maternità<br />

mese prima la data presunta del parto e 4 mesi<br />

dopo il parto. La condizione per l’esercizio di<br />

questa facoltà è che il medico specialista del Servizio<br />

sanitario nazionale e il medico competente<br />

ai fini della prevenzione e tutela della salute nei<br />

luoghi di lavoro attestino che, per questa via, non<br />

si arrechi pregiudizio alla salute della gestante e<br />

del nascituro.<br />

Inoltre, ai sensi dell’art. 17, il divieto può essere<br />

esteso per un periodo più ampio nel caso in cui<br />

la lavoratrice sia adibita a lavori che, in relazione<br />

all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi<br />

gravosi o pregiudizievoli (le lavorazioni in questione<br />

devono essere determinate tramite decreto<br />

dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,<br />

sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente<br />

rappresentative; fino all’emanazione<br />

del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del<br />

divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo<br />

del Ministero del lavoro competente per territorio).<br />

Un’estensione dell’aspettativa obbligatoria può<br />

essere disposta anche dal servizio ispettivo del<br />

Ministero del lavoro, sulla base di accertamento<br />

medico, in alcuni casi contemplati dalla norma citata<br />

(tra l’altro, si tratta di gravi complicanze della<br />

gravidanza o di preesistenti forme morbose che<br />

si presume possano essere aggravate dallo stato<br />

di gravidanza, o di condizioni di lavoro o ambientali<br />

ritenute pregiudizievoli alla salute della donna<br />

e del bambino).<br />

Nel periodo di congedo di maternità, la lavoratrice<br />

madre ha il diritto di percepire l’indennità disciplinata<br />

dall’art. 22 D. Lgs. 151/01, pari all’80%<br />

della retribuzione. La norma precisa anche che<br />

il periodo di congedo di maternità deve essere<br />

computato nell’anzianità di servizio a tutti gli ef-<br />

15 Trib. Milano 14/11/2005, in Lav. Nella giur. 2006, 617; Trib. Milano 17/6/2003, in D&L 2003, 771; Trib. Milano 15/11/2001, in<br />

D&L 2002, 417, con nota di Stefano Chiusolo, “Le dimissioni del giornalista con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso”;<br />

Trib. Milano 13/12/2001, in D&L 2002, 417. In senso contrario, v. però Cass. 19/8/00, n. 10994 (in Orient. giur. lav. 2000, 725; in<br />

Riv. it. dir. lav. 2001, 515, con nota di Marino, Indennità di preavviso e lavoratrice madre che abbia trovato nuova occupazione;<br />

in Lavoro giur. 2001, 836, con nota di Girardi, Dimissioni volontarie della lavoratrice madre nel periodo di divieto di licenziamento)<br />

La sentenza della Suprema corte ha infatti ritenuto che l’indennità sostitutiva del preavviso non è dovuta quando il datore di<br />

lavoro provi che la lavoratrice abbia, senza intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e la medesima, a sua<br />

volta, non provi che il nuovo lavoro sia per lei meno vantaggioso sul piano sia patrimoniale sia non patrimoniale (ad esempio<br />

per gravosità delle mansioni o per maggior distanza della sede di lavoro dall’abitazione).<br />

16 Trib. Milano 27/7/2004, in Lav. nella giur. 2005, 291.

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