Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.2 Art.7<br />
Nota a verbale<br />
Considerate le caratteristiche proprie e le modalità di svolgimento dell’attività<br />
giornalistica e le eventuali conseguenti pause di fatto, le parti si danno atto che per<br />
i giornalisti di cui al 4° comma del presente articolo, l’utilizzo giornaliero del VDT<br />
(compresi i PC redazionali collegati o meno al sistema) non può coincidere con<br />
l’orario di lavoro previsto dal 2° comma.<br />
COmmentO<br />
I contraenti hanno ritenuto di non apportare modifiche<br />
a questo articolo del contratto, e ciò sebbene,<br />
nel periodo successivo alla stipula del precedente<br />
contratto collettivo, sia entrata in vigore<br />
una norma (D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66) che ha<br />
introdotto rilevanti novità in materia di orario di lavoro,<br />
aggiornando così la normativa precedente,<br />
che risaliva addirittura agli anni venti.<br />
Ciò si può spiegare essenzialmente con il carattere<br />
migliorativo delle disposizioni contrattuali rispetto<br />
a quelle legali, o quanto meno con la compatibilità<br />
delle stesse anche alle nuove previsioni<br />
di legge, ciò rendendo non necessaria una modifica<br />
del dettato contrattuale.<br />
Innanzitutto rimane confermata la “dichiarazione<br />
congiunta” con cui si apre la disposizione in esame,<br />
che non costituisce una mera affermazione di<br />
principio, ma la chiave di lettura dell’intera normativa<br />
contrattuale in tema di orario di lavoro. Tutte<br />
le previsioni contrattuali in materia, infatti, devono<br />
essere lette sulla scorta di quello che costituisce<br />
un dato di fatto innegabile, ovvero l’impossibilità<br />
di inquadrare la prestazione di lavoro giornalistica<br />
entro rigidi schemi temporali. Ciò per più ragioni,<br />
che vanno dal diverso impegno richiesto nell’arco<br />
della settimana, o del mese, ai giornalisti addetti<br />
a periodici, all’attribuzione di incarichi, quali<br />
in particolare quelli da svolgersi all’esterno della<br />
redazione, la cui durata non può essere determinata<br />
a priori.Di fatto, tale principio è da ritenersi<br />
ormai acquisito, come si evince anche dal paci-<br />
1 V. il commento all’art. 1 del contratto<br />
66<br />
fico riconoscimento della natura subordinata di<br />
rapporti di lavoro intrattenuti da giornalisti pur in<br />
assenza di precisi vincoli di orario; in buona sostanza,<br />
mentre per la gran parte delle diverse categorie<br />
professionali l’osservanza di un orario di<br />
lavoro preciso e predeterminato costituisce uno<br />
degli indici più significativi della natura subordinata<br />
del rapporto di lavoro, in ambito giornalistico<br />
tale aspetto è da considerarsi assolutamente secondario<br />
e marginale 1 .<br />
Così come, non a caso, esistono figure professionali,<br />
quali il collaboratore fisso ex art. 2 o il<br />
corrispondente ex art. 12, del tutto svincolate dal<br />
rispetto di orari di lavoro.<br />
Posta tale premessa di carattere generale, il<br />
contratto precisa che esiste comunque un orario,<br />
definito di massima, di 36 ore settimanali da<br />
distribuirsi su cinque giorni settimanali; dunque,<br />
l’orario giornaliero medio viene individuato in 7<br />
ore e 12 minuti, e tale prestazione deve essere<br />
resa, quand’anche in modo spezzato, in un arco<br />
temporale non superiore alle 10 ore. Sul punto la<br />
norma contrattuale è indubbiamente migliorativa<br />
rispetto alla previsione legale, che da un lato indica<br />
in 40 l’orario normale di lavoro (art. 3 D. Lgs.<br />
66/03) e dall’altro (art. 4) indica in 48 ore il numero<br />
massimo di ore di lavoro (comprese quelle di straordinario)<br />
che possono essere prestate nell’arco<br />
di sette giorni.<br />
Il contratto prevede espressamente la possibilità<br />
di una diversa distribuzione dell’orario nell’ambito<br />
<strong>dei</strong> cinque giorni; ciò significa, in sostanza, che<br />
il direttore, cui compete ex art. 6 l’individuazione