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to di vista formale che sostanziale, che operano<br />

per il conseguimento di finalità comuni, ed a tal<br />

fine coordinano sia la propria strategia editoriale<br />

che la concreta gestione operativa, mediante la<br />

condivisione di strumenti o di apporti giornalistici,<br />

quest’ultima ora agevolata anche dalla nuova<br />

formulazione dell’art 4 del contratto.<br />

Il fenomeno del gruppo di imprese diviene, invece,<br />

patologico nel caso in cui una realtà imprenditoriale,<br />

pur essendo sostanzialmente unitaria,<br />

venga artificiosamente frazionata; in tale ipotesi,<br />

ci si trova quindi in presenza di una pluralità di<br />

società che appaiono tra loro formalmente distinte,<br />

ma che in realtà costituiscono esclusivamente<br />

delle articolazioni di un’impresa unitaria. In buona<br />

sostanza, in questo caso si ha un unico vero soggetto<br />

imprenditoriale ed altre società prive della<br />

benché minima autonomia, alle quali vengono<br />

imputate alcune specifiche attività; in particolare,<br />

nel mondo dell’editoria accade che vengano<br />

create società al solo fine di attribuirvi la titolarità<br />

di singole testate, pur non disponendo le stesse<br />

della struttura necessaria per editarle, e dunque<br />

dovendo necessariamente utilizzare tutte le strutture<br />

della capogruppo. Le finalità che possono<br />

indurre un imprenditore a strutturarsi secondo<br />

tale schema sono molteplici, e vanno da scopi di<br />

carattere fiscale all’intento di aggirare le norme<br />

a tutela dell’occupazione: imputando i propri dipendenti<br />

a tante società, ciascuna delle quali occupi<br />

meno di quindici dipendenti, l’imprenditore<br />

sarà agevolato nell’eventuale licenziamento degli<br />

stessi (v., sul punto, il commento all’art. 27).<br />

La giurisprudenza ha tentato di arginare queste<br />

formali frammentazioni, affermando che è co-<br />

233<br />

economie di gruppo ed interaziendali (sinergie editoriali)<br />

munque possibile imputare ad un unico soggetto<br />

i rapporti ufficialmente facenti capo a società diverse,<br />

allorché siano riscontrabili elementi atti a<br />

dimostrare uno stretto collegamento tra società<br />

solo apparentemente distinte, quali: “l’unicità della<br />

struttura organizzativa e produttiva; l’integrazione<br />

tra le attività esercitate dalle varie imprese del<br />

gruppo e correlativo interesse comune; il coordinamento<br />

tecnico e amministrativo- finanziario tale<br />

da individuare un unico soggetto direttivo che<br />

faccia confluire le diverse attività delle singole<br />

imprese verso uno scopo comune; l’utilizzazione<br />

contemporanea della prestazione lavorativa da<br />

parte delle varie società titolari delle distinte imprese,<br />

nel senso che la stessa sia svolta in modo<br />

indifferenziato e contemporaneamente in favore<br />

<strong>dei</strong> vari imprenditori che fruiscono dell’attività del<br />

lavoratore” 2 .<br />

Sul punto, peraltro, la giurisprudenza risulta a<br />

tutt’oggi divisa; infatti, in alcune sentenze si continua<br />

ad affermare che per poter considerare in<br />

modo unitario soggetti dotati di una propria formale<br />

autonomia è necessario dimostrare che tale<br />

frammentazione sia espressamente determinata<br />

da un intento fraudolento 3 , di fatto pressoché<br />

impossibile da dimostrare; secondo un diverso<br />

orientamento, invece, “si può prescindere dalla<br />

ricerca dell’intento elusivo e fraudolento, in<br />

presenza di un irrimediabile contrasto del dato<br />

formale con la situazione sostanziale accertata,<br />

con conseguente pregiudizio a carico <strong>dei</strong> lavoratori:<br />

del resto presumibilmente all’atto della formazione<br />

di una pluralità di centri di imputazione<br />

dell’attività – formazione che può essere motivata<br />

da ragioni di carattere contabile o fiscale – non è<br />

2 Cass. 22/2/95 n. 2008, in D&L 1995, 988; in senso conforme v. Cass. 19/6/98 n. 6137 in Not. Giur. Lav.1999, 228; Cass.<br />

1/4/99 n. 3136, in D&L 1999, 585; Trib. Milano 28/6/08, in Orientamenti 2008, 650; C. Appello Venezia 17/5/07, in D&L 2007,<br />

1155, con nota di SERAFINI; Trib. Milano 23/10/06, ivi 2007, 223, con nota di BORDONE.<br />

3 “Ai fini dell’accertamento del requisito numerico per l’applicazione dell’art. 18 SL, il collegamento tra società nell’ambito <strong>dei</strong><br />

rapporto di gruppo (che di per sé non ha, sul piano giuridico, effetti unificanti) rileva allorché vi sia una simulazione, ovvero<br />

una preordinazione in frode alla legge del frazionamento tra vari soggetti di un’unica e ininterrotta prestazione lavorativa, o<br />

quando siano configurabili interposizioni fittizie o, viceversa reali ma fiduciarie, rivolte all’artificiosa frammentazione di un rapporto<br />

sostanzialmente unitario” (Cass. 7/7/94 n. 6420, in D&L 1995, 688 con nota di MUGGIA). Secondo tale orientamento,<br />

in sostanza, il collegamento societario, in quanto fenomeno di mero fatto, non esclude l’autonomia della personalità giuridica<br />

delle singole società, né determina l’insorgere di un diverso centro di imputazione di situazioni soggettive distinto dalle stesse:<br />

v. Cass. 29/11/93 n. 11801, in Giur. It. 1994, I, 1801; Cass. 9/11/92 n. 12053, in Foro it. 1993, I, 2245 con nota di MELIADO’;<br />

Trib. Milano 25/7/08, in Lav. Giur. 2009, 94.

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