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Art.1 materia del contratto<br />

nella redazione di un giornale elettronico, svolgesse<br />

la ricerca, la elaborazione, il commento, l’invio<br />

e la verifica delle notizie, e l’elaborazione di ogni<br />

altro elemento, di contenuto giornalistico, relativo<br />

alla ricerca e alla predisposizione degli elementi<br />

multimediali e interattivi da immettere nel sistema,<br />

con esclusione delle prestazioni attinenti ad<br />

informazioni meramente di servizio, pubblicitarie<br />

e di contenuto commerciale.<br />

Per quanto riguarda poi la scala gerarchica, questa<br />

risultava assai più semplificata rispetto a<br />

quella disciplinata dall’art. 11 del Contratto, articolandosi<br />

nella posizione <strong>dei</strong> redattori e in quella<br />

<strong>dei</strong> coordinatori, che hanno il compito di impartire<br />

le direttive tecnico – professionali e le disposizioni<br />

necessarie al regolare andamento del lavoro<br />

redazionale. Le due qualifiche si differenziavano<br />

anche per quanto riguarda la retribuzione: infatti,<br />

il redattore aveva un trattamento economico analogo<br />

a quello del redattore ordinario con meno di<br />

trenta mesi o, a seconda <strong>dei</strong> casi, con oltre trenta<br />

mesi; il coordinatore aveva diritto a una retribuzione<br />

analoga a quella prevista dal CNLG per il<br />

capo servizio. In ogni caso, entrambe le categorie<br />

<strong>dei</strong> giornalisti nei giornali elettronici avevano diritto<br />

alla tredicesima mensilità, ma non all’indennità<br />

redazionale.<br />

Discipline specifiche erano poi previste con riferimento<br />

all’orario di lavoro, al lavoro festivo e domenicale,<br />

all’indennità sostitutiva del preavviso, ecc..<br />

Come si diceva, il nuovo contratto prevede invece<br />

28<br />

che ora lo stesso si applichi integralmente anche<br />

ai giornalisti che operino (ovviamente con funzioni<br />

giornalistiche) per giornali elettronici. Ciò vale<br />

non solo per coloro che vengano assunti a partire<br />

dall’aprile 2009 (data di entrata in vigore del<br />

contratto), ma anche per quanti già siano assunti,<br />

con applicazione della disciplina stabilita dal precedente<br />

Allegato N. Con riferimento a questi ultimi,<br />

l’Allegato N al presente contratto stabilisce,<br />

così come previsto dalla “dichiarazione delle parti”<br />

posta in calce all’art. 1, le modalità con cui la<br />

nuova disciplina “troverà graduale applicazione”.<br />

In particolare, i redattori sono destinati a confluire<br />

nella categoria di redattori di prima nomina o<br />

di redattori ordinari (con la relativa retribuzione)<br />

in base all’anzianità professionale maturata; per<br />

i coordinatori è previsto invece il riconoscimento<br />

della qualifica di capo servizio.<br />

Per gli “aumenti periodici”, ossia gli scatti di anzianità,<br />

l’allegato rinvia alla disciplina prevista per<br />

i nuovi assunti dall’art. 13.<br />

Per il lavoro festivo è stabilito un progressivo incremento<br />

delle indennità riconosciute sino alla<br />

parificazione con quelle degli altri giornalisti, con<br />

decorrenza dal 2011, mentre questo adeguamento<br />

avviene con effetto immediato per il lavoro domenicale.<br />

Per quanto non specificamente disciplinato, l’allegato<br />

stabilisce l’equiparazione agli altri giornalisti<br />

con decorrenza dall’aprile 2009.

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