Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.1 materia del contratto<br />
nella redazione di un giornale elettronico, svolgesse<br />
la ricerca, la elaborazione, il commento, l’invio<br />
e la verifica delle notizie, e l’elaborazione di ogni<br />
altro elemento, di contenuto giornalistico, relativo<br />
alla ricerca e alla predisposizione degli elementi<br />
multimediali e interattivi da immettere nel sistema,<br />
con esclusione delle prestazioni attinenti ad<br />
informazioni meramente di servizio, pubblicitarie<br />
e di contenuto commerciale.<br />
Per quanto riguarda poi la scala gerarchica, questa<br />
risultava assai più semplificata rispetto a<br />
quella disciplinata dall’art. 11 del Contratto, articolandosi<br />
nella posizione <strong>dei</strong> redattori e in quella<br />
<strong>dei</strong> coordinatori, che hanno il compito di impartire<br />
le direttive tecnico – professionali e le disposizioni<br />
necessarie al regolare andamento del lavoro<br />
redazionale. Le due qualifiche si differenziavano<br />
anche per quanto riguarda la retribuzione: infatti,<br />
il redattore aveva un trattamento economico analogo<br />
a quello del redattore ordinario con meno di<br />
trenta mesi o, a seconda <strong>dei</strong> casi, con oltre trenta<br />
mesi; il coordinatore aveva diritto a una retribuzione<br />
analoga a quella prevista dal CNLG per il<br />
capo servizio. In ogni caso, entrambe le categorie<br />
<strong>dei</strong> giornalisti nei giornali elettronici avevano diritto<br />
alla tredicesima mensilità, ma non all’indennità<br />
redazionale.<br />
Discipline specifiche erano poi previste con riferimento<br />
all’orario di lavoro, al lavoro festivo e domenicale,<br />
all’indennità sostitutiva del preavviso, ecc..<br />
Come si diceva, il nuovo contratto prevede invece<br />
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che ora lo stesso si applichi integralmente anche<br />
ai giornalisti che operino (ovviamente con funzioni<br />
giornalistiche) per giornali elettronici. Ciò vale<br />
non solo per coloro che vengano assunti a partire<br />
dall’aprile 2009 (data di entrata in vigore del<br />
contratto), ma anche per quanti già siano assunti,<br />
con applicazione della disciplina stabilita dal precedente<br />
Allegato N. Con riferimento a questi ultimi,<br />
l’Allegato N al presente contratto stabilisce,<br />
così come previsto dalla “dichiarazione delle parti”<br />
posta in calce all’art. 1, le modalità con cui la<br />
nuova disciplina “troverà graduale applicazione”.<br />
In particolare, i redattori sono destinati a confluire<br />
nella categoria di redattori di prima nomina o<br />
di redattori ordinari (con la relativa retribuzione)<br />
in base all’anzianità professionale maturata; per<br />
i coordinatori è previsto invece il riconoscimento<br />
della qualifica di capo servizio.<br />
Per gli “aumenti periodici”, ossia gli scatti di anzianità,<br />
l’allegato rinvia alla disciplina prevista per<br />
i nuovi assunti dall’art. 13.<br />
Per il lavoro festivo è stabilito un progressivo incremento<br />
delle indennità riconosciute sino alla<br />
parificazione con quelle degli altri giornalisti, con<br />
decorrenza dal 2011, mentre questo adeguamento<br />
avviene con effetto immediato per il lavoro domenicale.<br />
Per quanto non specificamente disciplinato, l’allegato<br />
stabilisce l’equiparazione agli altri giornalisti<br />
con decorrenza dall’aprile 2009.