Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.2 Art.13<br />
interlinea del secondo comma). Tale anzianità riprende il decorso a far data dal 1°<br />
marzo 2010.<br />
Conseguentemente per lo scatto in corso di maturazione alla data del 31 maggio<br />
2009, il biennio di anzianità troverà compimento quando il cumulo dell’anzianità maturata<br />
al 31 maggio 2009 con quella maturata successivamente al 28 febbraio 2010,<br />
raggiunga complessivamente 24 mesi. Da tale data decorre l’anzianità biennale per<br />
la maturazione <strong>dei</strong> successivi scatti di anzianità.<br />
Nota a verbale<br />
Ai fini dell’applicazione del disposto di cui al 6° comma dell’articolo, fermo restando<br />
quanto previsto dalla norma transitoria, si conferma che il biennio di anzianità utile<br />
per la maturazione degli aumenti periodici decorre per il redattore con meno di 30<br />
mesi di anzianità professionale dal giorno in cui risulti maturato il diritto a percepire<br />
il minimo di stipendio del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.<br />
Commento<br />
L’art. 13 CNLG disciplina gli scatti di anzianità.<br />
Si tratta di un istituto retributivo che, pur non essendo<br />
previsto dalla legge, è di regola contemplato<br />
da ogni contratto collettivo di lavoro ed,<br />
essenzialmente, è legato all’anzianità aziendale,<br />
aumentando al crescere di questa.<br />
I giornalisti titolari di questo diritto sono i professionisti<br />
con la qualifica di direttore, condirettore,<br />
vice – direttore, caporedattore, titolare o capo<br />
– ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice –<br />
caporedattore, caposervizio, redattore senior,<br />
vice – caposervizio, redattore esperto, redattore<br />
con oltre trenta mesi di anzianità professionale. In<br />
buona sostanza, il diritto agli scatti di anzianità è<br />
escluso solo con riguardo:<br />
• al praticante, sia perché egli non è giornalista<br />
professionista, sia perché l’art. 35 CNLG non<br />
estende a questa figura l’istituto di cui si parla;<br />
• al collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, in quanto<br />
97<br />
non espressamente contemplato (a differenza,<br />
per esempio, di quanto previsto dall’art. 15 in<br />
tema di tredicesima mensilità);<br />
• al redattore di prima nomina, che abbia meno<br />
di trenta mesi di anzianità professionale. Infatti<br />
egli, pur essendo giornalista professionista,<br />
non è contemplato dall’art. 13: anzi, la<br />
norma in esame prevede espressamente che<br />
il giornalista appartenente a tale categoria comincerà<br />
a fruire degli scatti di anzianità solo<br />
a decorrere dal giorno in cui egli maturerà la<br />
qualifica di redattore con oltre trenta mesi di<br />
anzianità professionale. Questa disposizione<br />
deve essere stata giudicata dalle parti stipulanti<br />
particolarmente rilevante, tanto da essere<br />
enunciata nel comma 6 e ribadita, quasi letteralmente,<br />
nella nota a verbale. Ciò peraltro<br />
non toglie che, per questa via, si introduce<br />
una ingiustificata disparità di trattamento, che<br />
potrebbe essere giudicata illegittima dalla giurisprudenza<br />
1 .<br />
1 In giurisprudenza, è pacifica la nullità delle clausole contrattuali che disciplinino per i lavoratori minorenni regimi differenziati<br />
e deteriori degli scatti di anzianità, rispetto ai colleghi maggiorenni che svolgano lo stesso lavoro: Cass. 10/9/93 n. 9451, in<br />
Dir. prat. lav. 1993, 3113; Cass. 22/4/93 n. 4745, ivi 1993, 1773; Cass. 5/1/93 n. 36, ivi 1993, 352; Cass. 8/1/91 n. 71, ivi 1991,<br />
1153; Cass. 7/1/88 n. 12, ivi 1988, 1442; Cass. 21/11/87 n. 8604, ivi 1988, 1122; Cass. 27/9/86 n. 5817, ivi 1987, 481; Cass.<br />
26/8/86 n. 5232, ivi 1986, 3279; Cass. 20/4/85 n. 2628, ivi 1985, 1036; Cass. 19/12/83 n. 7495, in Foro it. 1984, I, 2567; Pret.<br />
Milano 18/7/95, in D&L 1996, 191; Pret. Milano 27/6/86, in Dir. e prat. lav. 1986, 2674.