30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art.2 Art.13<br />

interlinea del secondo comma). Tale anzianità riprende il decorso a far data dal 1°<br />

marzo 2010.<br />

Conseguentemente per lo scatto in corso di maturazione alla data del 31 maggio<br />

2009, il biennio di anzianità troverà compimento quando il cumulo dell’anzianità maturata<br />

al 31 maggio 2009 con quella maturata successivamente al 28 febbraio 2010,<br />

raggiunga complessivamente 24 mesi. Da tale data decorre l’anzianità biennale per<br />

la maturazione <strong>dei</strong> successivi scatti di anzianità.<br />

Nota a verbale<br />

Ai fini dell’applicazione del disposto di cui al 6° comma dell’articolo, fermo restando<br />

quanto previsto dalla norma transitoria, si conferma che il biennio di anzianità utile<br />

per la maturazione degli aumenti periodici decorre per il redattore con meno di 30<br />

mesi di anzianità professionale dal giorno in cui risulti maturato il diritto a percepire<br />

il minimo di stipendio del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.<br />

Commento<br />

L’art. 13 CNLG disciplina gli scatti di anzianità.<br />

Si tratta di un istituto retributivo che, pur non essendo<br />

previsto dalla legge, è di regola contemplato<br />

da ogni contratto collettivo di lavoro ed,<br />

essenzialmente, è legato all’anzianità aziendale,<br />

aumentando al crescere di questa.<br />

I giornalisti titolari di questo diritto sono i professionisti<br />

con la qualifica di direttore, condirettore,<br />

vice – direttore, caporedattore, titolare o capo<br />

– ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice –<br />

caporedattore, caposervizio, redattore senior,<br />

vice – caposervizio, redattore esperto, redattore<br />

con oltre trenta mesi di anzianità professionale. In<br />

buona sostanza, il diritto agli scatti di anzianità è<br />

escluso solo con riguardo:<br />

• al praticante, sia perché egli non è giornalista<br />

professionista, sia perché l’art. 35 CNLG non<br />

estende a questa figura l’istituto di cui si parla;<br />

• al collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, in quanto<br />

97<br />

non espressamente contemplato (a differenza,<br />

per esempio, di quanto previsto dall’art. 15 in<br />

tema di tredicesima mensilità);<br />

• al redattore di prima nomina, che abbia meno<br />

di trenta mesi di anzianità professionale. Infatti<br />

egli, pur essendo giornalista professionista,<br />

non è contemplato dall’art. 13: anzi, la<br />

norma in esame prevede espressamente che<br />

il giornalista appartenente a tale categoria comincerà<br />

a fruire degli scatti di anzianità solo<br />

a decorrere dal giorno in cui egli maturerà la<br />

qualifica di redattore con oltre trenta mesi di<br />

anzianità professionale. Questa disposizione<br />

deve essere stata giudicata dalle parti stipulanti<br />

particolarmente rilevante, tanto da essere<br />

enunciata nel comma 6 e ribadita, quasi letteralmente,<br />

nella nota a verbale. Ciò peraltro<br />

non toglie che, per questa via, si introduce<br />

una ingiustificata disparità di trattamento, che<br />

potrebbe essere giudicata illegittima dalla giurisprudenza<br />

1 .<br />

1 In giurisprudenza, è pacifica la nullità delle clausole contrattuali che disciplinino per i lavoratori minorenni regimi differenziati<br />

e deteriori degli scatti di anzianità, rispetto ai colleghi maggiorenni che svolgano lo stesso lavoro: Cass. 10/9/93 n. 9451, in<br />

Dir. prat. lav. 1993, 3113; Cass. 22/4/93 n. 4745, ivi 1993, 1773; Cass. 5/1/93 n. 36, ivi 1993, 352; Cass. 8/1/91 n. 71, ivi 1991,<br />

1153; Cass. 7/1/88 n. 12, ivi 1988, 1442; Cass. 21/11/87 n. 8604, ivi 1988, 1122; Cass. 27/9/86 n. 5817, ivi 1987, 481; Cass.<br />

26/8/86 n. 5232, ivi 1986, 3279; Cass. 20/4/85 n. 2628, ivi 1985, 1036; Cass. 19/12/83 n. 7495, in Foro it. 1984, I, 2567; Pret.<br />

Milano 18/7/95, in D&L 1996, 191; Pret. Milano 27/6/86, in Dir. e prat. lav. 1986, 2674.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!