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CommENto<br />

Il trattamento di fine rapporto (TFR)<br />

L’art. 28 CNLG fornisce importanti chiarimenti<br />

in ordine a diversi aspetti retributivi in occasione<br />

della cessazione del rapporto di lavoro.<br />

Quanto al TFR, la norma, oltre a rinviare alla L.<br />

297/82 per quanto riguarda le modalità di calcolo<br />

1 , dispone che nella retribuzione utile ai fini della<br />

quantificazione di tale emolumento si deve tener<br />

conto di tutti i compensi percepiti da almeno sei<br />

mesi consecutivi per incarichi giornalistici di carattere<br />

continuativo. Viene anche precisato che, per i<br />

titolari, i capi – ufficio e i redattori addetti agli uffici di<br />

corrispondenza all’estero, l’indennità di residenza è<br />

utile al computo del TFR nella misura del 40%.<br />

Come si vede, nella base di calcolo del TFR bisogna<br />

considerare ogni tipo di compenso continuativo.<br />

Per esempio, la giurisprudenza ha ritenuto<br />

che sul TFR incidano i seguenti emolumenti:<br />

• il lavoro straordinario, se non si tratta di compensi<br />

percepiti per attività saltuarie e non continuative.<br />

Nel caso particolare in cui il compenso<br />

per lavoro straordinario riguardi sia prestazioni<br />

continuative che prestazioni occasionali (cosiddetti<br />

picchi anomali), queste ultime devono<br />

essere scorporate dal computo del TFR. In ogni<br />

caso, il compenso per lavoro straordinario incide<br />

nella sua interezza, e non solo nella quota<br />

della maggiorazione in percentuale 2 ;<br />

• l’indennità per il lavoro all’estero. Tuttavia,<br />

questo emolumento ha di regola una funzione<br />

mista, in parte retributiva e in parte risarci-<br />

173<br />

disciplina economica della cessazione del rapporto<br />

toria (quest’ultima per compensare i costi e i<br />

disagi derivanti dalle particolari modalità della<br />

prestazione lavorativa all’estero). Pertanto, il<br />

giudice deve equitativamente determinare la<br />

quota retributiva dell’indennità che, sola, può<br />

incidere sul TFR, eventualmente facendo riferimento<br />

alla normativa che, ai fini contributivi,<br />

presume il carattere retributivo dell’indennità<br />

nella misura del 50% 3 . In ogni caso, il giudice<br />

potrebbe escludere che la quota retributiva<br />

sia esattamente la metà di quella risarcitoria,<br />

e ciò in considerazione della fonte della missione<br />

(ovvero, a seconda che l’invio all’estero<br />

sia consensuale o unilateralmente disposto<br />

dal datore di lavoro), dell’esistenza di un autonomo<br />

obbligo di rimborso spese, delle modalità<br />

e della durata della prestazione, delle<br />

fonti normative relative al trattamento fiscale<br />

e previdenziale dell’emolumento 4 . Pertanto,<br />

potrebbe accadere che l’indennità estero sia<br />

considerata di natura retributiva, e come tale<br />

incidente per intero sul TFR, per esempio in<br />

considerazione dell’esistenza di indennità<br />

specifiche per i maggiori oneri derivanti dalla<br />

prestazione dell’attività lavorativa al di fuori<br />

<strong>dei</strong> confini nazionali 5 , o nel caso in cui non vi<br />

siano evidenze in merito a una corrispondenza<br />

tra l’indennità in questione e i costi sostenuti<br />

dal lavoratore 6 . Al contrario, potrebbe accertarsi<br />

che l’indennità in questione abbia interamente<br />

natura risarcitoria e che, dunque, non<br />

inciderebbe per nulla sul TFR 7 . In ogni caso,<br />

se l’indennità di cui si parla è corrisposta in<br />

1 Volendo semplificare un sistema di calcolo piuttosto complicato, si può dire che per ogni anno di rapporto viene accantonata una<br />

quota di retribuzione, data dalla somma degli emolumenti percepiti nel corso dell’anno divisa per 13,5. Ognuna di queste quote viene<br />

rivalutata, insieme alle quote maturate negli anni precedenti, al 31 dicembre dell’anno successivo, con l’eccezione della quota maturata<br />

l’anno prima della cessazione del rapporto (da rivalutarsi alla fine del mese in cui è cessato il rapporto) e della quota maturata nel corso<br />

dell’anno in cui il rapporto è stato risolto, che non viene per nulla rivalutata. La rivalutazione viene effettuata sulla base di appositi indici<br />

elaborati dall’Istat. La somma di queste quote e delle rispettive rivalutazioni costituisce il TFR dovuto al lavoratore alla fine del rapporto.<br />

2 Cass. 25/7/95 n. 8102, in D&L 1996, 172; Cass. 1/7/93 n. 7160, in Dir. e prat. lav. 1993, 2597; Cass. 22/2/93 n. 2124, ivi 1993,<br />

1146; Cass. 21/1/93 n. 742, ivi 1993, 720; Cass. 8/1/93 n. 88, ivi 1993, 454; Pret. Monza 15/10/96, in D&L 1997, 357; Pret.<br />

Milano 3/2/95, ivi 1995, 660; Trib. Milano 23/10/2004, in Lav. nella giur. 2005, 491.<br />

3 Cass. 19/3/91 n. 2893, in Dir. e prat. lav. 1991, 1561.<br />

4 Cass. 26/1/89 n. 469, in Riv. giur. lav. 1990, II, 142; Trib. Milano 19/4/97, in Lav. giur. 1997, 769; Trib. Roma 23/7/2004, in Lav.<br />

nella giur. 2005, 394.<br />

5 Cass. 26/5/93 n. 5907, in Dir. e prat. lav. 1993, 2215.<br />

6 Trib. Milano 23/5/2006, in D&L 2006, 875, con nota di Marcella Mensi, “Natura dell’indennità estero e incidenza sul Tfr”.<br />

7 Pret. Milano 10/6/96, in D&L 1997, 143.

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