Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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CommENto<br />
Il trattamento di fine rapporto (TFR)<br />
L’art. 28 CNLG fornisce importanti chiarimenti<br />
in ordine a diversi aspetti retributivi in occasione<br />
della cessazione del rapporto di lavoro.<br />
Quanto al TFR, la norma, oltre a rinviare alla L.<br />
297/82 per quanto riguarda le modalità di calcolo<br />
1 , dispone che nella retribuzione utile ai fini della<br />
quantificazione di tale emolumento si deve tener<br />
conto di tutti i compensi percepiti da almeno sei<br />
mesi consecutivi per incarichi giornalistici di carattere<br />
continuativo. Viene anche precisato che, per i<br />
titolari, i capi – ufficio e i redattori addetti agli uffici di<br />
corrispondenza all’estero, l’indennità di residenza è<br />
utile al computo del TFR nella misura del 40%.<br />
Come si vede, nella base di calcolo del TFR bisogna<br />
considerare ogni tipo di compenso continuativo.<br />
Per esempio, la giurisprudenza ha ritenuto<br />
che sul TFR incidano i seguenti emolumenti:<br />
• il lavoro straordinario, se non si tratta di compensi<br />
percepiti per attività saltuarie e non continuative.<br />
Nel caso particolare in cui il compenso<br />
per lavoro straordinario riguardi sia prestazioni<br />
continuative che prestazioni occasionali (cosiddetti<br />
picchi anomali), queste ultime devono<br />
essere scorporate dal computo del TFR. In ogni<br />
caso, il compenso per lavoro straordinario incide<br />
nella sua interezza, e non solo nella quota<br />
della maggiorazione in percentuale 2 ;<br />
• l’indennità per il lavoro all’estero. Tuttavia,<br />
questo emolumento ha di regola una funzione<br />
mista, in parte retributiva e in parte risarci-<br />
173<br />
disciplina economica della cessazione del rapporto<br />
toria (quest’ultima per compensare i costi e i<br />
disagi derivanti dalle particolari modalità della<br />
prestazione lavorativa all’estero). Pertanto, il<br />
giudice deve equitativamente determinare la<br />
quota retributiva dell’indennità che, sola, può<br />
incidere sul TFR, eventualmente facendo riferimento<br />
alla normativa che, ai fini contributivi,<br />
presume il carattere retributivo dell’indennità<br />
nella misura del 50% 3 . In ogni caso, il giudice<br />
potrebbe escludere che la quota retributiva<br />
sia esattamente la metà di quella risarcitoria,<br />
e ciò in considerazione della fonte della missione<br />
(ovvero, a seconda che l’invio all’estero<br />
sia consensuale o unilateralmente disposto<br />
dal datore di lavoro), dell’esistenza di un autonomo<br />
obbligo di rimborso spese, delle modalità<br />
e della durata della prestazione, delle<br />
fonti normative relative al trattamento fiscale<br />
e previdenziale dell’emolumento 4 . Pertanto,<br />
potrebbe accadere che l’indennità estero sia<br />
considerata di natura retributiva, e come tale<br />
incidente per intero sul TFR, per esempio in<br />
considerazione dell’esistenza di indennità<br />
specifiche per i maggiori oneri derivanti dalla<br />
prestazione dell’attività lavorativa al di fuori<br />
<strong>dei</strong> confini nazionali 5 , o nel caso in cui non vi<br />
siano evidenze in merito a una corrispondenza<br />
tra l’indennità in questione e i costi sostenuti<br />
dal lavoratore 6 . Al contrario, potrebbe accertarsi<br />
che l’indennità in questione abbia interamente<br />
natura risarcitoria e che, dunque, non<br />
inciderebbe per nulla sul TFR 7 . In ogni caso,<br />
se l’indennità di cui si parla è corrisposta in<br />
1 Volendo semplificare un sistema di calcolo piuttosto complicato, si può dire che per ogni anno di rapporto viene accantonata una<br />
quota di retribuzione, data dalla somma degli emolumenti percepiti nel corso dell’anno divisa per 13,5. Ognuna di queste quote viene<br />
rivalutata, insieme alle quote maturate negli anni precedenti, al 31 dicembre dell’anno successivo, con l’eccezione della quota maturata<br />
l’anno prima della cessazione del rapporto (da rivalutarsi alla fine del mese in cui è cessato il rapporto) e della quota maturata nel corso<br />
dell’anno in cui il rapporto è stato risolto, che non viene per nulla rivalutata. La rivalutazione viene effettuata sulla base di appositi indici<br />
elaborati dall’Istat. La somma di queste quote e delle rispettive rivalutazioni costituisce il TFR dovuto al lavoratore alla fine del rapporto.<br />
2 Cass. 25/7/95 n. 8102, in D&L 1996, 172; Cass. 1/7/93 n. 7160, in Dir. e prat. lav. 1993, 2597; Cass. 22/2/93 n. 2124, ivi 1993,<br />
1146; Cass. 21/1/93 n. 742, ivi 1993, 720; Cass. 8/1/93 n. 88, ivi 1993, 454; Pret. Monza 15/10/96, in D&L 1997, 357; Pret.<br />
Milano 3/2/95, ivi 1995, 660; Trib. Milano 23/10/2004, in Lav. nella giur. 2005, 491.<br />
3 Cass. 19/3/91 n. 2893, in Dir. e prat. lav. 1991, 1561.<br />
4 Cass. 26/1/89 n. 469, in Riv. giur. lav. 1990, II, 142; Trib. Milano 19/4/97, in Lav. giur. 1997, 769; Trib. Roma 23/7/2004, in Lav.<br />
nella giur. 2005, 394.<br />
5 Cass. 26/5/93 n. 5907, in Dir. e prat. lav. 1993, 2215.<br />
6 Trib. Milano 23/5/2006, in D&L 2006, 875, con nota di Marcella Mensi, “Natura dell’indennità estero e incidenza sul Tfr”.<br />
7 Pret. Milano 10/6/96, in D&L 1997, 143.