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Art.2 Art.35<br />

e) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall’art.17 per il lavoro notturno;<br />

f) ai compensi e alle maggiorazioni previste dall’art. 19 per il lavoro prestato;<br />

g) ad un periodo annuale di ferie di 24 giorni lavorativi;<br />

h) a permessi retribuiti per il tempo necessario a sostenere le prove per l’idoneità<br />

professionale prevista dagli ordinamenti sulla professione giornalistica. Tali permessi<br />

non potranno essere inferiori a 5 giorni in occasione delle prove orali;<br />

i) a permessi per il tempo necessario a seguire i corsi di formazione o i seminari<br />

promossi dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali ed interregionali dell’<strong>Ordine</strong><br />

<strong>dei</strong> giornalisti che rilasceranno la certificazione di frequenza, nonché a permessi<br />

retribuiti per complessivi giorni 8 per seguire i corsi di preparazione agli esami di<br />

idoneità professionale promossi dal Consiglio Nazionale dell’<strong>Ordine</strong>;<br />

l) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;<br />

m) alla conservazione del posto per tre mesi nei casi di infortunio o malattia. Durante<br />

il primo mese avranno diritto all’intera retribuzione e per i successivi due mesi a<br />

metà della stessa;<br />

n) all’applicazione delle disposizioni di legge nel caso di chiamata o richiamo alle<br />

armi;<br />

o) ad un termine di preavviso di un mese in caso di licenziamento non dovuto a fatto<br />

o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.<br />

In mancanza di preavviso sarà loro dovuta un’indennità pari alla retribuzione corrispondente<br />

al periodo di preavviso.<br />

Avranno inoltre diritto al trattamento di fine rapporto secondo quanto disposto dalla<br />

legge 29 maggio 1982, n. 297;<br />

p) in caso di dimissioni, il praticante non potrà abbandonare l’azienda senza dare il<br />

preavviso di un mese. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di<br />

avere un’indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di<br />

preavviso per il quale è mancata la prestazione del praticante. Spetterà comunque<br />

al praticante il trattamento di fine rapporto di cui al precedente punto;<br />

q) in caso di trasferimenti di sede ad un’indennità pari ad un mese di retribuzione.<br />

Il praticante avrà diritto al trattamento contrattuale dovuto ai giornalisti professionisti<br />

dal giorno in cui darà comunicazione scritta all’azienda dell’avvenuto superamento<br />

della prova orale degli esami di idoneità professionale.<br />

Il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nell’azienda, quale praticante,<br />

sarà computato agli effetti dell’indennità di licenziamento, dell’indennità redazionale,<br />

delle ferie e <strong>dei</strong> permessi straordinari.<br />

Stages formativi<br />

Azienda e direttore forniranno informativa ai comitati di redazione sul numero degli<br />

stagisti, l’ambito temporale del loro utilizzo ed il percorso formativo da realizzare. Gli<br />

stagisti dovranno essere impiegati per le finalità formative degli stages.<br />

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