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Art.10<br />
ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva,<br />
e ciò sulla scorta di una motivazione che<br />
richiama le condizioni ambientali e territoriali,<br />
ancorché peculiari del mercato del lavoro nel<br />
settore di riferimento. Infatti, il precetto costituzionale<br />
tende ad impedire ogni forma di<br />
sfruttamento del dipendente, anche quando<br />
questo trovi fondamento nella situazione socio<br />
– economica del mercato del lavoro 11 ;<br />
• il giudizio sulla retribuzione ex art. 36 Cost.<br />
non è influenzabile, in senso riduttivo, dalla<br />
circostanza che il lavoratore non abbia familiari<br />
a carico, in quanto il principio della sufficienza<br />
del compenso ad assicurare al lavoratore<br />
e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa<br />
è elemento correttivo ed integrativo del<br />
fondamentale e prioritario criterio della proporzionalità<br />
della retribuzione alla quantità e alla<br />
qualità del lavoro 12 . Il mancato adeguamento<br />
della retribuzione al precetto costituzionale<br />
non potrebbe neppure essere giustificato dal<br />
comportamento professionalmente scorretto<br />
del dipendente: questa ipotesi può giustificare<br />
l’irrogazione di sanzioni disciplinari, ma non la<br />
violazione dell’art. 36 c. 1 Cost. 13 ;<br />
• la retribuzione sufficiente deve essere determinata<br />
con riferimento all’importo di quella<br />
percepita, senza tener conto di altri redditi di<br />
cui eventualmente il lavoratore sia provvisto 14 ;<br />
• in ogni caso, la giusta retribuzione ex art. 36<br />
Cost. deve essere adeguata anche in proporzione<br />
all’anzianità di servizio acquisita, in con-<br />
80<br />
siderazione del miglioramento qualitativo nel<br />
tempo della prestazione 15 .<br />
Nel caso in cui manchi un contratto collettivo di<br />
lavoro applicabile, perché una o entrambe le parti<br />
del rapporto non sono iscritte ai sindacati stipulanti,<br />
è stato enunciato – come regola generale<br />
– che la disciplina economica di quel contratto,<br />
pur non direttamente applicabile, potrebbe essere<br />
utilizzata dal giudice per quantificare la retribuzione<br />
equa e sufficiente ex art. 36 Cost. 16 . Tuttavia,<br />
questa regola generale è andata incontro a<br />
numerose deroghe:<br />
• si è affermato che il giudice potrà fare riferimento<br />
al contratto collettivo della corrispondente<br />
categoria solo come parametro di valutazione,<br />
senza che ciò implichi la pedissequa<br />
applicazione della disciplina economica<br />
propria di quel contratto e l’attuazione in ogni<br />
caso di una parità di trattamento tra iscritti e<br />
non iscritti. Piuttosto, in questo caso, il giudice<br />
deve solo individuare in quel contratto criteri<br />
di guida e di confronto che lo aiutino a pronunciarsi<br />
sulla congruità ex art. 36 Cost. del<br />
trattamento economico in contestazione 17 ;<br />
• in un caso particolare in cui il datore di lavoro<br />
non era iscritto al sindacato stipulante<br />
il CCNL, è stato ritenuto che il giudice, pur<br />
sulla scorta di un’adeguata motivazione, potrebbe<br />
far riferimento, per la determinazione<br />
della retribuzione equa ex art. 36 Cost., agli<br />
importi previsti da un contratto collettivo lo-<br />
11 Cass. 14/5/97 n. 4224, in Dir. e prat. lav. 1997, 2476; Cass. 25/2/94 n. 1903, ivi 1994, 1611; Cass. 29/8/87 n. 7131, ivi<br />
1988, 368. In senso contrario, v. Cass. 9/8/96 n. 7383, in Riv. it. dir. lav. 1997, II, 481 (che ha ritenuto legittima la correzione<br />
in diminuzione rispetto ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, sulla scorta della quantità e qualità del lavoro<br />
prestato, delle condizioni personali e familiari del lavoratore, delle mercedi praticate nella zona, del carattere artigianale e<br />
delle dimensioni dell’azienda) e Cass. 15/11/2001, n. 14211, in Argomenti dir. lav. 2003, 379.<br />
12 Cass. 27/4/85 n. 2748, in Dir. e prat. lav. 1985, 1105.<br />
13 Cass. 9/9/95 n. 9549, in Mass. giur. lav. 1995, 576.<br />
14 Cass. 17/11/93 n. 11345, in Dir. e prat. lav. 1994, 307; Pret. Città di Castello 1/10/82, in Giur. merito 1983, I, 1188.<br />
15 Cass. 7/7/2008 n. 18584, in Orientamenti 2008, 549.<br />
16 Cass. 23/2/89 n. 1011, in Dir. e prat. lav. 1989, 1793; Cass. 1/6/88 n. 3712, in Dir. lav. 1989, II, 289.<br />
17 Cass. 4/6/94 n. 5423, in Dir. e prat. lav. 1994, 2988, sulla scorta <strong>dei</strong> principi sopra enunciati ha confermato la sentenza<br />
che aveva ritenuto sufficiente la retribuzione in contestazione, in considerazione del fatto che il suo livello quantitativo<br />
risultava solo di poco inferiore a quella individuabile con riferimento al contratto collettivo. In tema, v. anche Cass. 18/3/92<br />
n. 3362, ivi 1992, 1496; Cass. 13/1/84 n. 290, ivi 1984, 360; Cass. 7/4/81 n. 1975, in Mass. giur. lav. 1981, 735; Pret. Sassari<br />
28/7/93, in Lav. e prev. oggi 1994, 1734; Pret. Catania 31/5/86, in Dir. e prat. lav. 1986, 2603.