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nella favella e nella masticazione 43 ; tra le spese<br />

sanitarie che fondano il diritto all’anticipazione<br />

sono state ricomprese anche quelle accessorie,<br />

quali le spese inerenti alla trasferta del coniuge<br />

che deve assistere il paziente 44 .<br />

Altri aspetti retributivi connessi<br />

alla risoluzione del rapporto<br />

Ai sensi dell’art. 28 CNLG, il diritto del giornalista<br />

in ordine alla retribuzione del mese in cui è avvenuta<br />

la risoluzione del rapporto è diverso, a seconda<br />

che si tratti di licenziamento o dimissioni. Infatti,<br />

nel primo caso, al quale è equiparata l’ipotesi della<br />

morte del giornalista, sussiste il diritto a percepire<br />

l’intera retribuzione del mese in cui è cessato<br />

il rapporto, e ciò evidentemente quand’anche il<br />

rapporto fosse cessato prima della fine del mese.<br />

Invece, quando la cessazione dipende dalle dimissioni<br />

rassegnate dal giornalista, la norma dispone<br />

che il diritto alla retribuzione cessa alla data delle<br />

dimissioni. Naturalmente, questa affermazione<br />

non va presa alla lettera, giacché il giornalista<br />

che si dimetta deve lavorare per tutto il periodo di<br />

preavviso, se non vuole pagare la corrispondente<br />

indennità sostitutiva. Pertanto, dalla data delle dimissioni<br />

comincerà a decorrere il periodo di preavviso<br />

che, se lavorato, dà luogo al corrispondente<br />

diritto retributivo. Tuttavia, benché imprecisa nella<br />

sua formulazione, la norma è importante perché fa<br />

capire che le dimissioni rassegnate nel corso di un<br />

mese hanno effetto immediato, nel senso che immediatamente<br />

fanno decorrere il termine di preavviso,<br />

senza che a tal fine sia necessario aspettare<br />

la fine di quel mese.<br />

L’art. 28 impone al datore di lavoro l’obbligo di<br />

corrispondere il TFR e l’indennità sostitutiva del<br />

preavviso nel termine di otto giorni dalla cessazione<br />

del rapporto. Solo dopo lo scadere di que-<br />

177<br />

disciplina economica della cessazione del rapporto<br />

sto termine gli emolumenti in questione diventano<br />

esigibili e, se non corrisposti, saranno gravati da<br />

rivalutazione e interessi. Questi ultimi sono convenzionalmente<br />

fissati nella misura del 12% a decorrere<br />

dal trentunesimo giorno dalla cessazione<br />

del rapporto 45 , sulla parte dell’emolumento che<br />

l’editore non poteva ragionevolmente contestare.<br />

Infatti, in caso di contestazione in ordine all’ammontare<br />

delle spettanze di fine rapporto, l’editore<br />

è comunque tenuto a corrispondere, nel termine<br />

indicato, la parte non contestata.<br />

A tale ultimo riguardo, bisogna ricordare che il diritto<br />

del dipendente a ricevere il Tfr sorge all’atto<br />

della cessazione del rapporto di lavoro; conseguentemente,<br />

il datore di lavoro non può procrastinarne<br />

il pagamento neppure in relazione<br />

all’esigenza di determinarne l’importo complessivo<br />

sulla base dell’ultimo indice Istat, dovendo<br />

pertanto provvedere al pagamento della parte già<br />

determinabile e differire il rateo il cui esatto conteggio<br />

è impedito dal ritardo nella pubblicazione<br />

dell’ultimo indice Istat 46 .<br />

Il diritto a percepire il TFR si prescrive in 5 anni,<br />

decorrenti dal momento in cui il diritto stesso si<br />

perfeziona, quindi dalla cessazione del rapporto.<br />

Pertanto, il datore di lavoro non potrebbe eccepire,<br />

nei confronti di un lavoratore che lamenti la<br />

mancata inclusione nel computo del TFR di una<br />

qualche voce retributiva, che ogni anno a quel<br />

lavoratore veniva comunicata la quota di TFR<br />

via via accantonata: infatti, fino a quando il TFR<br />

non venga concretamente pagato, permane una<br />

situazione di incertezza in ordine alla sua esatta<br />

quantificazione, che impedisce il decorrere del<br />

termine di prescrizione 47 . In ogni caso, il lavoratore<br />

può agire anche in corso di rapporto, al fine di<br />

far accertare il suo diritto all’inclusione di un certo<br />

emolumento nella base di calcolo del TFR 48 .<br />

43 Pret. Firenze 30/3/83, in Giust. civ. 1983, I, 1852.<br />

44 Pret. Firenze 21/12/82, in Riv. giur. lav. 1983, II, 230.<br />

45 Pertanto, a far tempo dall’ottavo e fino al trentesimo giorno dalla risoluzione del rapporto, gli interessi saranno dovuti nella<br />

misura legale, che attualmente è pari al 3,5%.<br />

46 Cass. 28/1/2002 n. 1040, in D&L 2002, 407, con nota di Roberto Muggia, “Il diritto al Tfr: alla cessazione del rapporto o al<br />

momento della pubblicazione dell’indice Istat?”.<br />

47 Cass. 10/10/2007 n. 21239, in Lav. nella giur. 2008, 309; Trib. Grosseto 17/4/2007, in Lav. nella giur. 2008, 98.<br />

48 Pret. Napoli 16/6/95, in D&L 1996, 186.

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