Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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nella favella e nella masticazione 43 ; tra le spese<br />
sanitarie che fondano il diritto all’anticipazione<br />
sono state ricomprese anche quelle accessorie,<br />
quali le spese inerenti alla trasferta del coniuge<br />
che deve assistere il paziente 44 .<br />
Altri aspetti retributivi connessi<br />
alla risoluzione del rapporto<br />
Ai sensi dell’art. 28 CNLG, il diritto del giornalista<br />
in ordine alla retribuzione del mese in cui è avvenuta<br />
la risoluzione del rapporto è diverso, a seconda<br />
che si tratti di licenziamento o dimissioni. Infatti,<br />
nel primo caso, al quale è equiparata l’ipotesi della<br />
morte del giornalista, sussiste il diritto a percepire<br />
l’intera retribuzione del mese in cui è cessato<br />
il rapporto, e ciò evidentemente quand’anche il<br />
rapporto fosse cessato prima della fine del mese.<br />
Invece, quando la cessazione dipende dalle dimissioni<br />
rassegnate dal giornalista, la norma dispone<br />
che il diritto alla retribuzione cessa alla data delle<br />
dimissioni. Naturalmente, questa affermazione<br />
non va presa alla lettera, giacché il giornalista<br />
che si dimetta deve lavorare per tutto il periodo di<br />
preavviso, se non vuole pagare la corrispondente<br />
indennità sostitutiva. Pertanto, dalla data delle dimissioni<br />
comincerà a decorrere il periodo di preavviso<br />
che, se lavorato, dà luogo al corrispondente<br />
diritto retributivo. Tuttavia, benché imprecisa nella<br />
sua formulazione, la norma è importante perché fa<br />
capire che le dimissioni rassegnate nel corso di un<br />
mese hanno effetto immediato, nel senso che immediatamente<br />
fanno decorrere il termine di preavviso,<br />
senza che a tal fine sia necessario aspettare<br />
la fine di quel mese.<br />
L’art. 28 impone al datore di lavoro l’obbligo di<br />
corrispondere il TFR e l’indennità sostitutiva del<br />
preavviso nel termine di otto giorni dalla cessazione<br />
del rapporto. Solo dopo lo scadere di que-<br />
177<br />
disciplina economica della cessazione del rapporto<br />
sto termine gli emolumenti in questione diventano<br />
esigibili e, se non corrisposti, saranno gravati da<br />
rivalutazione e interessi. Questi ultimi sono convenzionalmente<br />
fissati nella misura del 12% a decorrere<br />
dal trentunesimo giorno dalla cessazione<br />
del rapporto 45 , sulla parte dell’emolumento che<br />
l’editore non poteva ragionevolmente contestare.<br />
Infatti, in caso di contestazione in ordine all’ammontare<br />
delle spettanze di fine rapporto, l’editore<br />
è comunque tenuto a corrispondere, nel termine<br />
indicato, la parte non contestata.<br />
A tale ultimo riguardo, bisogna ricordare che il diritto<br />
del dipendente a ricevere il Tfr sorge all’atto<br />
della cessazione del rapporto di lavoro; conseguentemente,<br />
il datore di lavoro non può procrastinarne<br />
il pagamento neppure in relazione<br />
all’esigenza di determinarne l’importo complessivo<br />
sulla base dell’ultimo indice Istat, dovendo<br />
pertanto provvedere al pagamento della parte già<br />
determinabile e differire il rateo il cui esatto conteggio<br />
è impedito dal ritardo nella pubblicazione<br />
dell’ultimo indice Istat 46 .<br />
Il diritto a percepire il TFR si prescrive in 5 anni,<br />
decorrenti dal momento in cui il diritto stesso si<br />
perfeziona, quindi dalla cessazione del rapporto.<br />
Pertanto, il datore di lavoro non potrebbe eccepire,<br />
nei confronti di un lavoratore che lamenti la<br />
mancata inclusione nel computo del TFR di una<br />
qualche voce retributiva, che ogni anno a quel<br />
lavoratore veniva comunicata la quota di TFR<br />
via via accantonata: infatti, fino a quando il TFR<br />
non venga concretamente pagato, permane una<br />
situazione di incertezza in ordine alla sua esatta<br />
quantificazione, che impedisce il decorrere del<br />
termine di prescrizione 47 . In ogni caso, il lavoratore<br />
può agire anche in corso di rapporto, al fine di<br />
far accertare il suo diritto all’inclusione di un certo<br />
emolumento nella base di calcolo del TFR 48 .<br />
43 Pret. Firenze 30/3/83, in Giust. civ. 1983, I, 1852.<br />
44 Pret. Firenze 21/12/82, in Riv. giur. lav. 1983, II, 230.<br />
45 Pertanto, a far tempo dall’ottavo e fino al trentesimo giorno dalla risoluzione del rapporto, gli interessi saranno dovuti nella<br />
misura legale, che attualmente è pari al 3,5%.<br />
46 Cass. 28/1/2002 n. 1040, in D&L 2002, 407, con nota di Roberto Muggia, “Il diritto al Tfr: alla cessazione del rapporto o al<br />
momento della pubblicazione dell’indice Istat?”.<br />
47 Cass. 10/10/2007 n. 21239, in Lav. nella giur. 2008, 309; Trib. Grosseto 17/4/2007, in Lav. nella giur. 2008, 98.<br />
48 Pret. Napoli 16/6/95, in D&L 1996, 186.