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Art.2 Art.21<br />

Note a verbale<br />

1) Eventuali variazioni della misura del contributo contrattuale, stabilite dalla FNSI<br />

d’intesa con il Consiglio di Amministrazione della CASAGIT, saranno comunicate alla<br />

FIEG per i relativi adempimenti delle aziende.<br />

2) Ove la retribuzione annua (anche conseguente a più rapporti) del giornalista professionista<br />

risulti inferiore a quella annua minima del redattore con oltre 30 mesi<br />

di anzianità professionale, il contributo contrattuale (3,60%) va ragguagliato a tale<br />

retribuzione minima; l’eventuale conguaglio sarà richiesto direttamente dalla CASA-<br />

GIT all’interessato, ai sensi del comma 2, punto 1 dell’art. 7 del Regolamento.<br />

Fondo di perequazione.<br />

Al fine di tutelare le prestazioni previdenziali <strong>dei</strong> giornalisti pensionati e <strong>dei</strong> superstiti<br />

titolari di pensione di reversibilità è costituito presso l’Inpgi, su iniziativa della<br />

Federazione della Stampa, un Fondo di perequazione a contabilità separata. Le prestazioni<br />

del Fondo sono definite da apposito regolamento concordato tra Inpgi e<br />

FNSI.<br />

Per il finanziamento del Fondo, a partire dal gennaio 2010 l’editore tratterrà sulla<br />

retribuzione di ogni giornalista professionista, ai sensi dell’art. 1, e pubblicista con<br />

rapporto di lavoro ai sensi del primo comma dell’art. 36, nonché di ogni giornalista<br />

professionista e pubblicista ex artt. 2, 12 e 36 con retribuzione almeno pari a quella<br />

del redattore con più di trenta mesi di anzianità professionale (minimo tabellare più<br />

indennità di contingenza) un contributo mensile di € 5,00, che verserà all’INPGI con<br />

modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie.<br />

CommeNTo<br />

Per i giornalisti professionisti, praticanti e, dal<br />

2001, anche pubblicisti (v. il commento all’art.<br />

36), la previdenza e l’assistenza attuate dall’Istituto<br />

Nazionale di previdenza <strong>dei</strong> giornalisti italiani<br />

(INPGI) sostituiscono a<br />

tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza<br />

ed assistenza obbligatorie (art. 1 L. 20 dicembre<br />

1951 n. 1564).<br />

Ciò significa, come previsto dal regolamento<br />

dell’Istituto, emanato per l’attuazione di quanto<br />

disposto dallo Statuto (da ultimo rinnovato con<br />

D.M. 13 settembre 2007), che “sono obbligatoriamente<br />

iscritti all’Istituto medesimo i giornalisti<br />

professionisti (...) e i praticanti giornalisti iscritti<br />

nell’apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro<br />

subordinato regolato dal Contratto nazionale<br />

116<br />

di lavoro giornalistico o che comunque comporti<br />

prestazioni riservate alla professione giornalistica<br />

ai sensi della Legge 3 febbraio 1963 n. 69”.<br />

Pertanto, anche nel caso di mancata applicazione<br />

del CNLG, il giornalista ha diritto al versamento<br />

<strong>dei</strong> contributi previdenziali a favore dell’INPGI,<br />

a condizione che l’attività a lui richiesta sia qualificabile,<br />

appunto, come giornalistica: “Premesso<br />

che col rapporto di lavoro subordinato si costituisce<br />

automaticamente il rapporto assicurativo<br />

e che l’INPGI, ove il lavoratore sia un giornalista<br />

professionista, si sostituisce all’Inps per attuare<br />

l’assistenza e previdenza a favore degli iscritti,<br />

non v’è dubbio che le prestazioni di legge a favore<br />

del C. sono dovute con riferimento all’iscrizione<br />

come retrodatata dal Consiglio dell’<strong>Ordine</strong>, per<br />

cui l’INPGI nonché il C. hanno diritto di vedersi<br />

corrisposti i relativi contributi sempreché (...) sus-

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