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Art.4<br />

2077 c.c. che vieta di introdurre nei contratti individuali<br />

condizioni peggiorative rispetto a quelle<br />

fissate a livello nazionale. Il periodo di prova<br />

deve essere pattuito per iscritto, in data antecedente<br />

o contestuale all’assunzione; l’eventuale<br />

54<br />

pattuizione intervenuta successivamente all’instaurazione<br />

del rapporto non ha, per giurisprudenza<br />

costante, alcun valore, dovendosi in tal<br />

caso considerare il contratto come stipulato, sin<br />

dall’inizio, senza periodo di prova 6 .<br />

6 “La forma scritta necessaria a norma dell’art. 2096 codice civile, per il patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam<br />

e non già solo ad probationem; tale essenziale requisito di forma – la cui mancanza comporta la nullità (di natura assoluta e<br />

non relativa) dell’assunzione in prova e la sua immediata ed automatica conversione in contratto definitivo – deve sussistere<br />

sin dall’inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie. potendosi ammettere soltanto la non<br />

contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima dell’esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione<br />

della clausola orale…” (Cass. 12/10/83 n. 5939, in Foro it. 1983, I, 2700; conf. Cass. 26/7/2002, n. 11122, in Lav.<br />

nella giur. 2003, 356 ; Trib. Milano 31/5/2005, Est. Martello, in Orient. Giur. Lav. 2005, 823). Ed ancora: “..la espressa previsione<br />

della prova deve essere apposta non solo prima, o almeno contestualmente all’inizio della prestazione, ma sin dal momento<br />

della formazione del consenso tra le parti” (Cass. 26/11/2004 n. 22308, in Orient. Giur. Lav. 2005).

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