Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.2 Art.23<br />
Ferie - Permessi straordinari<br />
Aspettativa - Permessi sindacali<br />
Ferie<br />
I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicedirettore,<br />
caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vicecaporedattore,<br />
caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto,<br />
redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno di 30 mesi<br />
di anzianità professionale, hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo<br />
di ferie retribuito come segue:<br />
- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale fino ad anni 5;<br />
- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale di oltre 5 e sino<br />
a 15 anni;<br />
- trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale di oltre 15 anni.<br />
L’epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.<br />
Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto<br />
al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento<br />
economico a scelta dell’editore.<br />
Il godimento delle ferie retribuite, nella misura di un mese per ogni anno di servizio prestato,<br />
è garantito ai giornalisti professionisti di cui all’art. 2 ed ai giornalisti di cui all’art. 12.<br />
Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il giornalista ha diritto al rimborso da<br />
parte dell’azienda delle spese sostenute.<br />
Al giornalista che non abbia maturato l’anno di anzianità nel periodo normale di<br />
ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti<br />
dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.<br />
Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in<br />
tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo, fermo restando<br />
quanto previsto nei D.Lgs 8.4.2003 n. 66 e 19.7.2004 n. 213, dovrà essere corrisposto<br />
al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre.<br />
Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi<br />
fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi.<br />
Nel caso di cessazione del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo<br />
delle ferie per il periodo delle ferie maturate non godute.<br />
Nel computo <strong>dei</strong> giorni di ferie non sarà tenuto conto, limitatamente a due giorni,<br />
del tempo occorrente per il trasferimento da e per l’estero del giornalista che intende<br />
fruire delle ferie in Italia.<br />
Nota a verbale<br />
Il periodo di malattia o infortunio non inferiore a 7 giorni, sopraggiunto durante il<br />
godimento delle ferie, ne interrompe il decorso.<br />
Norma transitoria<br />
Le ferie arretrate maturate dovranno essere usufruite dai giornalisti sulla base di<br />
programmi concordati aziendalmente con la gradualità richiesta dalla funzionalità<br />
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