30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art.2 Art.23<br />

Ferie - Permessi straordinari<br />

Aspettativa - Permessi sindacali<br />

Ferie<br />

I giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vicedirettore,<br />

caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di corrispondenza dalla Capitale, vicecaporedattore,<br />

caposervizio, redattore senior, vice-caposervizio, redattore esperto,<br />

redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, redattore con meno di 30 mesi<br />

di anzianità professionale, hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo<br />

di ferie retribuito come segue:<br />

- ventisei giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale fino ad anni 5;<br />

- trenta giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale di oltre 5 e sino<br />

a 15 anni;<br />

- trentacinque giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità aziendale di oltre 15 anni.<br />

L’epoca delle ferie è stabilita di massima tra il 1° maggio e il 31 ottobre.<br />

Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo delle ferie daranno diritto<br />

al godimento di altrettanti giorni di ferie o al pagamento del relativo trattamento<br />

economico a scelta dell’editore.<br />

Il godimento delle ferie retribuite, nella misura di un mese per ogni anno di servizio prestato,<br />

è garantito ai giornalisti professionisti di cui all’art. 2 ed ai giornalisti di cui all’art. 12.<br />

Nel caso di richiamo in servizio dalle ferie il giornalista ha diritto al rimborso da<br />

parte dell’azienda delle spese sostenute.<br />

Al giornalista che non abbia maturato l’anno di anzianità nel periodo normale di<br />

ferie, il godimento delle ferie medesime dovrà essere riconosciuto in ragione di tanti<br />

dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.<br />

Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in<br />

tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo, fermo restando<br />

quanto previsto nei D.Lgs 8.4.2003 n. 66 e 19.7.2004 n. 213, dovrà essere corrisposto<br />

al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre.<br />

Il compenso sostitutivo sarà calcolato in base alla retribuzione ed ai compensi<br />

fissi percepiti continuativamente da almeno sei mesi.<br />

Nel caso di cessazione del rapporto i giornalisti hanno diritto al compenso sostitutivo<br />

delle ferie per il periodo delle ferie maturate non godute.<br />

Nel computo <strong>dei</strong> giorni di ferie non sarà tenuto conto, limitatamente a due giorni,<br />

del tempo occorrente per il trasferimento da e per l’estero del giornalista che intende<br />

fruire delle ferie in Italia.<br />

Nota a verbale<br />

Il periodo di malattia o infortunio non inferiore a 7 giorni, sopraggiunto durante il<br />

godimento delle ferie, ne interrompe il decorso.<br />

Norma transitoria<br />

Le ferie arretrate maturate dovranno essere usufruite dai giornalisti sulla base di<br />

programmi concordati aziendalmente con la gradualità richiesta dalla funzionalità<br />

134

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!