Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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CommenTo<br />
L’art. 15 CNLG disciplina la tredicesima mensilità,<br />
o gratifica natalizia: si tratta di un emolumento<br />
che, pur non essendo previsto dalla legge, è contemplato<br />
da tutti i contratti collettivi di lavoro.<br />
I giornalisti che possono rivendicare il diritto alla<br />
mensilità aggiuntiva di cui si parla sono quelli con<br />
la qualifica di direttore, condirettore, vice – direttore,<br />
caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di<br />
corrispondenza dalla capitale, vice – caporedattore,<br />
caposervizio, redattore senior, vice – caposervizio,<br />
redattore esperto, redattore (a prescindere<br />
dal fatto che abbia più o meno di 30 mesi<br />
di anzianità professionale), collaboratori ex art.<br />
2 e corrispondenti ex art. 12. Tuttavia, la norma<br />
deve essere applicata anche nei confronti del<br />
praticante, stante il rinvio contenuto nell’art. 35<br />
CNLG “alla tredicesima mensilità nella misura e<br />
con le modalità previste dall’art. 15” e del giornalista<br />
pubblicista, per gli stessi motivi illustrati con<br />
riguardo agli scatti di anzianità ex art. 13.<br />
Ai lavoratori sopra indicati, l’editore deve corrispondere<br />
la tredicesima mensilità in occasione<br />
del mese di dicembre di ogni anno e in misura di<br />
trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile. In<br />
altre parole, la retribuzione mensile deve essere<br />
103<br />
Tredicesima mensiliTà<br />
divisa per ventisei e moltiplicata per trenta. Secondo<br />
quanto espressamente previsto dalla norma,<br />
la mensilità che costituisce la base di calcolo<br />
della tredicesima comprende i compensi fissi di<br />
qualsiasi natura, percepiti consecutivamente da<br />
oltre sei mesi. Pertanto, benché nel nostro ordinamento<br />
non viga la regola dell’onnicomprensività<br />
della retribuzione 1 , si deve ritenere che emolumenti<br />
quali la retribuzione per lavoro straordinario<br />
entrino a far parte della base di calcolo della<br />
tredicesima, ovviamente a condizione che siano<br />
stati continuativamente percepiti per almeno sei<br />
mesi.<br />
La norma disciplina anche la modalità di quantificazione<br />
della tredicesima nel caso in cui il rapporto<br />
di lavoro abbia inizio o termine nel corso<br />
dell’anno. Più precisamente, il nuovo assunto,<br />
a condizione che nel frattempo abbia superato<br />
l’eventuale patto di prova, ha diritto a tanti dodicesimi<br />
della mensilità aggiuntiva di cui si parla<br />
quanti sono i mesi intercorsi dalla data di assunzione<br />
al 31 dicembre. Simmetricamente, il giornalista<br />
che abbia cessato il rapporto di lavoro, e<br />
sempre che non sia in periodo di prova, ha diritto<br />
a tanti dodicesimi, quanti sono i mesi decorsi a<br />
far tempo dal primo gennaio fino alla data di risoluzione<br />
del rapporto.<br />
1 In altre parole, non tutti gli elementi che concorrono a formare la retribuzione hanno per natura la capacità di incidere sulle<br />
mensilità supplementari, con la conseguenza che, per individuare le voci retributive da utilizzare nel calcolo di tali mensilità,<br />
bisogna di volta in volta tener conto della disciplina contrattuale: Cass. 6/10/2005 n. 19422, in Orientamenti 2005, 854; Cass.<br />
25/7/00 n. 9764, in Foro it., Rep. 2000, v. Lavoro (rapporto), n. 376; Cass. 8/4/00 n. 4477, ivi, Rep. 2000, v. cit., n. 174; Cass.<br />
9/12/99 n. 13780, ivi, Rep. 1999, v. cit., n. 1348; Cass. 1/12/99 n. 13389, ivi 2000, I, 1653; Cass. 13/7/99 n. 7432, ivi, Rep.<br />
1999, v. cit., n. 1368; Cass. 5/11/98 n. 11137, ivi, Rep. 1998, v. cit., n. 1188; Cass. 2/8/96 n. 6983, in Not. giur. lav. 1997, 32;<br />
Cass. 3/4/96 n. 3092, ivi 1996, 496.