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CommenTo<br />

L’art. 15 CNLG disciplina la tredicesima mensilità,<br />

o gratifica natalizia: si tratta di un emolumento<br />

che, pur non essendo previsto dalla legge, è contemplato<br />

da tutti i contratti collettivi di lavoro.<br />

I giornalisti che possono rivendicare il diritto alla<br />

mensilità aggiuntiva di cui si parla sono quelli con<br />

la qualifica di direttore, condirettore, vice – direttore,<br />

caporedattore, titolare o capo dell’ufficio di<br />

corrispondenza dalla capitale, vice – caporedattore,<br />

caposervizio, redattore senior, vice – caposervizio,<br />

redattore esperto, redattore (a prescindere<br />

dal fatto che abbia più o meno di 30 mesi<br />

di anzianità professionale), collaboratori ex art.<br />

2 e corrispondenti ex art. 12. Tuttavia, la norma<br />

deve essere applicata anche nei confronti del<br />

praticante, stante il rinvio contenuto nell’art. 35<br />

CNLG “alla tredicesima mensilità nella misura e<br />

con le modalità previste dall’art. 15” e del giornalista<br />

pubblicista, per gli stessi motivi illustrati con<br />

riguardo agli scatti di anzianità ex art. 13.<br />

Ai lavoratori sopra indicati, l’editore deve corrispondere<br />

la tredicesima mensilità in occasione<br />

del mese di dicembre di ogni anno e in misura di<br />

trenta ventiseiesimi della retribuzione mensile. In<br />

altre parole, la retribuzione mensile deve essere<br />

103<br />

Tredicesima mensiliTà<br />

divisa per ventisei e moltiplicata per trenta. Secondo<br />

quanto espressamente previsto dalla norma,<br />

la mensilità che costituisce la base di calcolo<br />

della tredicesima comprende i compensi fissi di<br />

qualsiasi natura, percepiti consecutivamente da<br />

oltre sei mesi. Pertanto, benché nel nostro ordinamento<br />

non viga la regola dell’onnicomprensività<br />

della retribuzione 1 , si deve ritenere che emolumenti<br />

quali la retribuzione per lavoro straordinario<br />

entrino a far parte della base di calcolo della<br />

tredicesima, ovviamente a condizione che siano<br />

stati continuativamente percepiti per almeno sei<br />

mesi.<br />

La norma disciplina anche la modalità di quantificazione<br />

della tredicesima nel caso in cui il rapporto<br />

di lavoro abbia inizio o termine nel corso<br />

dell’anno. Più precisamente, il nuovo assunto,<br />

a condizione che nel frattempo abbia superato<br />

l’eventuale patto di prova, ha diritto a tanti dodicesimi<br />

della mensilità aggiuntiva di cui si parla<br />

quanti sono i mesi intercorsi dalla data di assunzione<br />

al 31 dicembre. Simmetricamente, il giornalista<br />

che abbia cessato il rapporto di lavoro, e<br />

sempre che non sia in periodo di prova, ha diritto<br />

a tanti dodicesimi, quanti sono i mesi decorsi a<br />

far tempo dal primo gennaio fino alla data di risoluzione<br />

del rapporto.<br />

1 In altre parole, non tutti gli elementi che concorrono a formare la retribuzione hanno per natura la capacità di incidere sulle<br />

mensilità supplementari, con la conseguenza che, per individuare le voci retributive da utilizzare nel calcolo di tali mensilità,<br />

bisogna di volta in volta tener conto della disciplina contrattuale: Cass. 6/10/2005 n. 19422, in Orientamenti 2005, 854; Cass.<br />

25/7/00 n. 9764, in Foro it., Rep. 2000, v. Lavoro (rapporto), n. 376; Cass. 8/4/00 n. 4477, ivi, Rep. 2000, v. cit., n. 174; Cass.<br />

9/12/99 n. 13780, ivi, Rep. 1999, v. cit., n. 1348; Cass. 1/12/99 n. 13389, ivi 2000, I, 1653; Cass. 13/7/99 n. 7432, ivi, Rep.<br />

1999, v. cit., n. 1368; Cass. 5/11/98 n. 11137, ivi, Rep. 1998, v. cit., n. 1188; Cass. 2/8/96 n. 6983, in Not. giur. lav. 1997, 32;<br />

Cass. 3/4/96 n. 3092, ivi 1996, 496.

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