Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.2 Art.30<br />
I trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici che ai<br />
sensi degli artt. 2 e 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416 debbono essere comunicati<br />
al Servizio dell’editoria, saranno comunicati dall’editore o dal suo legale rappresentante<br />
ai giornalisti dipendenti tramite il comitato o il fiduciario di redazione almeno<br />
48 ore prima della pubblicazione sulle testate delle comunicazioni previste dalla<br />
richiamata legge. L’atto di cessione del settore tipografico dell’azienda concluso<br />
dall’editore deve essere comunicato al corpo redazionale con sufficiente anticipo<br />
rispetto alla sua esecuzione.<br />
Nel caso di passaggio di proprietà dell’azienda i diritti acquisiti dal giornalista si intendono<br />
riconosciuti dal nuovo proprietario. Il passaggio non determina il diritto del<br />
giornalista di ottenere la liquidazione, salvo ricorrano i casi di cui all’art. 32.<br />
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di mutamento<br />
della gestione dell’azienda che comporti per il subentrante l’utilizzo della testata.<br />
Nel caso di cessazione dell’azienda per qualsiasi causa competono al giornalista<br />
le indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato<br />
preavviso).<br />
Commento<br />
Passaggio di proprietà dell’azienda<br />
e cessazione<br />
Tre sono, di fatto, le ipotesi prese in esame dalla<br />
norma in commento: il trasferimento di quote<br />
o azioni della società editrice; la cessione<br />
dell’azienda editoriale ad un diverso soggetto;<br />
la cessazione dell’attività aziendale. Si tratta in<br />
ogni caso di vicende che hanno una significativa<br />
rilevanza sullo svolgimento dell’attività giornalistica,<br />
e che sono regolate sia dal contratto che<br />
dalla legge.<br />
a. Cessione di azioni o quote<br />
Tale ipotesi riguarda il caso in cui, pur rimanendo<br />
inalterato il formale datore di lavoro <strong>dei</strong><br />
giornalisti addetti alla testata, muti però l’assetto<br />
societario dell’editore, ovvero la persona che<br />
1 Tale legge è stata parzialmente modificata dalla L. 25/2/87 n. 67<br />
2 Nel caso di società quotate in borsa il limite è abbassato al 2%<br />
180<br />
svolge l’attività imprenditoriale. In questo caso<br />
la legge, ad evidenti fini di trasparenza, prevede<br />
espressamente (art. 2 L. 5/8/81 n. 416 1 ) che<br />
ogni cessione che riguardi una quota superiore<br />
al dieci per cento del capitale sociale 2 o della<br />
proprietà di società editrici di giornali quotidiani<br />
venga comunicata al servizio dell’editoria, costituito<br />
ai sensi dell’art. 10 L. 416/81 presso la Presidenza<br />
del Consiglio <strong>dei</strong> ministri. Tale obbligo<br />
di comunicazione è poi esteso, dall’art. 18 della<br />
medesima legge, agli editori di periodici che abbiano<br />
da almeno un anno cinque giornalisti alle<br />
loro dipendenze nonché alle agenzie di stampa.<br />
La comunicazione indicata, i cui contenuti sono<br />
espressamente disciplinati dalla norma legale,<br />
deve inoltre essere pubblicata su tutte le testate<br />
del cedente e dell’acquirente.<br />
Nel contesto normativo cui si è fatto cenno si