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Art.2 Art.30<br />

I trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici che ai<br />

sensi degli artt. 2 e 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416 debbono essere comunicati<br />

al Servizio dell’editoria, saranno comunicati dall’editore o dal suo legale rappresentante<br />

ai giornalisti dipendenti tramite il comitato o il fiduciario di redazione almeno<br />

48 ore prima della pubblicazione sulle testate delle comunicazioni previste dalla<br />

richiamata legge. L’atto di cessione del settore tipografico dell’azienda concluso<br />

dall’editore deve essere comunicato al corpo redazionale con sufficiente anticipo<br />

rispetto alla sua esecuzione.<br />

Nel caso di passaggio di proprietà dell’azienda i diritti acquisiti dal giornalista si intendono<br />

riconosciuti dal nuovo proprietario. Il passaggio non determina il diritto del<br />

giornalista di ottenere la liquidazione, salvo ricorrano i casi di cui all’art. 32.<br />

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di mutamento<br />

della gestione dell’azienda che comporti per il subentrante l’utilizzo della testata.<br />

Nel caso di cessazione dell’azienda per qualsiasi causa competono al giornalista<br />

le indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato<br />

preavviso).<br />

Commento<br />

Passaggio di proprietà dell’azienda<br />

e cessazione<br />

Tre sono, di fatto, le ipotesi prese in esame dalla<br />

norma in commento: il trasferimento di quote<br />

o azioni della società editrice; la cessione<br />

dell’azienda editoriale ad un diverso soggetto;<br />

la cessazione dell’attività aziendale. Si tratta in<br />

ogni caso di vicende che hanno una significativa<br />

rilevanza sullo svolgimento dell’attività giornalistica,<br />

e che sono regolate sia dal contratto che<br />

dalla legge.<br />

a. Cessione di azioni o quote<br />

Tale ipotesi riguarda il caso in cui, pur rimanendo<br />

inalterato il formale datore di lavoro <strong>dei</strong><br />

giornalisti addetti alla testata, muti però l’assetto<br />

societario dell’editore, ovvero la persona che<br />

1 Tale legge è stata parzialmente modificata dalla L. 25/2/87 n. 67<br />

2 Nel caso di società quotate in borsa il limite è abbassato al 2%<br />

180<br />

svolge l’attività imprenditoriale. In questo caso<br />

la legge, ad evidenti fini di trasparenza, prevede<br />

espressamente (art. 2 L. 5/8/81 n. 416 1 ) che<br />

ogni cessione che riguardi una quota superiore<br />

al dieci per cento del capitale sociale 2 o della<br />

proprietà di società editrici di giornali quotidiani<br />

venga comunicata al servizio dell’editoria, costituito<br />

ai sensi dell’art. 10 L. 416/81 presso la Presidenza<br />

del Consiglio <strong>dei</strong> ministri. Tale obbligo<br />

di comunicazione è poi esteso, dall’art. 18 della<br />

medesima legge, agli editori di periodici che abbiano<br />

da almeno un anno cinque giornalisti alle<br />

loro dipendenze nonché alle agenzie di stampa.<br />

La comunicazione indicata, i cui contenuti sono<br />

espressamente disciplinati dalla norma legale,<br />

deve inoltre essere pubblicata su tutte le testate<br />

del cedente e dell’acquirente.<br />

Nel contesto normativo cui si è fatto cenno si

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