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Art.35<br />

al registro sia accompagnata da una dichiarazione<br />

del direttore comprovante l’effettivo inizio<br />

della pratica, dimostri di tollerare che la pratica<br />

possa (ed anzi debba) essere iniziata prima del<br />

suo riconoscimento formale e dunque, quanto<br />

meno per un certo periodo, in assenza dello<br />

stesso 4 .<br />

Da segnalare, ancora, che l’iscrizione d’ufficio al<br />

registro praticanti è stata riconosciuta anche a<br />

giornalisti free – lance. Ciò che conta, è stato<br />

affermato, è che il praticante eserciti, in modo<br />

esclusivo e continuativo, attività giornalistica, e<br />

che detta attività sia tale, per quantità e qualità,<br />

da consentirgli un costante contatto con redattori<br />

esperti, in grado di fornirgli un sussidio<br />

orientativo ed un’istruzione utile a far acquisire<br />

allo stesso, durante il tirocinio, la necessaria<br />

preparazione professionale. Ciò può avvenire,<br />

dunque, anche prescindendo da una presenza<br />

costante in redazione, grazie al supporto <strong>dei</strong><br />

moderni mezzi di comunicazione, ovvero nel<br />

caso della frequentazione di più redazioni, in<br />

regime di autonomia, dal momento che anche<br />

in queste ipotesi l’aspirante giornalista riceve indicazioni<br />

teoriche e pratiche (sul contenuto del<br />

pezzo, sull’impostazione e la lunghezza da dare<br />

allo stesso, sulle regole da osservare nella predisposizione<br />

dell’articolo, ecc.), non dissimili da<br />

quelle impartite al praticante nel corso dell’ordinario<br />

tirocinio redazionale 5 .<br />

Infine, è stato riconosciuto che il mancato rilascio<br />

della dichiarazione di inizio pratica, allorché<br />

illegittimo, può essere valido motivo per<br />

l’avanzamento di richieste risarcitorie da parte<br />

dell’aspirante giornalista 6 .<br />

208<br />

b. Il trattamento economico e normativo<br />

del praticante<br />

Tanto premesso in ordine ai requisiti per l’iscrizione<br />

al registro praticanti, si deve poi segnalare<br />

come il Contratto ponga <strong>dei</strong> limiti al numero <strong>dei</strong><br />

praticanti presenti nell’ambito di ogni redazione,<br />

che non dovrebbero essere, nelle redazioni composte<br />

da meno di cento redattori, più di uno per<br />

ogni dieci redattori; eventuali deroghe a tali limiti<br />

sono possibili se precedute da preventive informazioni<br />

alle organizzazioni territoriali di FIEG e FNSI,<br />

comunicate alla Commissione Nazionale Paritetica<br />

costituita ai sensi dell’art. 4, ed in presenza di<br />

specifici accordi tra direttore, editore e CdR. Con<br />

riferimento al rapporto numerico tra praticanti e<br />

professionisti, la legge (art. 34 L 69/63) impone<br />

invece, ai fini della validità del praticantato, che<br />

lo stesso venga effettuato nell’ambito di una redazione<br />

in cui siano presenti almeno quattro professionisti<br />

(sei se si tratta di periodici a diffusione<br />

nazionale); tale norma, la cui legittimità è stata in<br />

passato confermata dalla Corte Costituzionale<br />

(sentenza 27/4/74 n. 113, in Mass. giur. lav. 1974,<br />

471), e che la Cassazione ha recentemente ribadito<br />

essere pienamente applicabile 7 , deve però<br />

essere interpretata alla luce delle già accennate<br />

evoluzioni che hanno caratterizzato la professione<br />

giornalistica nel corso del tempo, in virtù delle<br />

quali si è detto come il praticantato possa ritenersi<br />

validamente esercitato, ai fini dell’ammissione<br />

all’Albo professionale, anche senza una presenza<br />

fisica costante all’interno della redazione. Inoltre,<br />

la Cassazione ha precisato che tra i professionisti<br />

computabili al fine di valutare il corretto svolgimento<br />

della pratica debbono essere ricompresi<br />

4 così VASELLI, in Il contratto <strong>dei</strong> giornalisti, a cura di Zanelli, Bologna 1980 pag. 26.<br />

5 Cass. 6/3/96 n. 1776, in Giust. Civ. 1996, I, 3232; Trib. Milano 4/10/97 in Riv. It. Dir. Lav. 1998, II, 240, con nota di CARO. Peraltro,<br />

a tali conclusioni era giunto, prima della giurisprudenza, il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> della Lombardia che già nel 1989 aveva<br />

deliberato l’iscrizione d’ufficio al registro praticanti di un giornalista free - lance, osservando, tra l’altro, che questo svolgeva<br />

“da 14 anni una intensa attività professionale, che lo porta a ricevere (dai giornalisti che gli affidano i servizi) istruzioni orientative<br />

e tecnico – pratiche costanti che ben possono ritenersi equivalenti a quelle che un praticante addetto alla riceve<br />

durante il normale tirocinio svolto in redazione” (delibera del 20/3/89, il cui testo è pubblicato per esteso nel sito dell’<strong>Ordine</strong><br />

della Lombardia: www.odg.mi.it, in cui è altresì reperibile un’ampia rassegna degli orientamenti in materia sia della giurisprudenza<br />

che degli Ordini professionali).<br />

6 Cass. 9/2/96 n. 1024, in Foro it. Rep. 1996, v. Lavoro (rapporto) n. 575.<br />

7 Cass. 17/2/05 n. 3194, in Orientamenti 2005, 43.

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