Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art.35<br />
al registro sia accompagnata da una dichiarazione<br />
del direttore comprovante l’effettivo inizio<br />
della pratica, dimostri di tollerare che la pratica<br />
possa (ed anzi debba) essere iniziata prima del<br />
suo riconoscimento formale e dunque, quanto<br />
meno per un certo periodo, in assenza dello<br />
stesso 4 .<br />
Da segnalare, ancora, che l’iscrizione d’ufficio al<br />
registro praticanti è stata riconosciuta anche a<br />
giornalisti free – lance. Ciò che conta, è stato<br />
affermato, è che il praticante eserciti, in modo<br />
esclusivo e continuativo, attività giornalistica, e<br />
che detta attività sia tale, per quantità e qualità,<br />
da consentirgli un costante contatto con redattori<br />
esperti, in grado di fornirgli un sussidio<br />
orientativo ed un’istruzione utile a far acquisire<br />
allo stesso, durante il tirocinio, la necessaria<br />
preparazione professionale. Ciò può avvenire,<br />
dunque, anche prescindendo da una presenza<br />
costante in redazione, grazie al supporto <strong>dei</strong><br />
moderni mezzi di comunicazione, ovvero nel<br />
caso della frequentazione di più redazioni, in<br />
regime di autonomia, dal momento che anche<br />
in queste ipotesi l’aspirante giornalista riceve indicazioni<br />
teoriche e pratiche (sul contenuto del<br />
pezzo, sull’impostazione e la lunghezza da dare<br />
allo stesso, sulle regole da osservare nella predisposizione<br />
dell’articolo, ecc.), non dissimili da<br />
quelle impartite al praticante nel corso dell’ordinario<br />
tirocinio redazionale 5 .<br />
Infine, è stato riconosciuto che il mancato rilascio<br />
della dichiarazione di inizio pratica, allorché<br />
illegittimo, può essere valido motivo per<br />
l’avanzamento di richieste risarcitorie da parte<br />
dell’aspirante giornalista 6 .<br />
208<br />
b. Il trattamento economico e normativo<br />
del praticante<br />
Tanto premesso in ordine ai requisiti per l’iscrizione<br />
al registro praticanti, si deve poi segnalare<br />
come il Contratto ponga <strong>dei</strong> limiti al numero <strong>dei</strong><br />
praticanti presenti nell’ambito di ogni redazione,<br />
che non dovrebbero essere, nelle redazioni composte<br />
da meno di cento redattori, più di uno per<br />
ogni dieci redattori; eventuali deroghe a tali limiti<br />
sono possibili se precedute da preventive informazioni<br />
alle organizzazioni territoriali di FIEG e FNSI,<br />
comunicate alla Commissione Nazionale Paritetica<br />
costituita ai sensi dell’art. 4, ed in presenza di<br />
specifici accordi tra direttore, editore e CdR. Con<br />
riferimento al rapporto numerico tra praticanti e<br />
professionisti, la legge (art. 34 L 69/63) impone<br />
invece, ai fini della validità del praticantato, che<br />
lo stesso venga effettuato nell’ambito di una redazione<br />
in cui siano presenti almeno quattro professionisti<br />
(sei se si tratta di periodici a diffusione<br />
nazionale); tale norma, la cui legittimità è stata in<br />
passato confermata dalla Corte Costituzionale<br />
(sentenza 27/4/74 n. 113, in Mass. giur. lav. 1974,<br />
471), e che la Cassazione ha recentemente ribadito<br />
essere pienamente applicabile 7 , deve però<br />
essere interpretata alla luce delle già accennate<br />
evoluzioni che hanno caratterizzato la professione<br />
giornalistica nel corso del tempo, in virtù delle<br />
quali si è detto come il praticantato possa ritenersi<br />
validamente esercitato, ai fini dell’ammissione<br />
all’Albo professionale, anche senza una presenza<br />
fisica costante all’interno della redazione. Inoltre,<br />
la Cassazione ha precisato che tra i professionisti<br />
computabili al fine di valutare il corretto svolgimento<br />
della pratica debbono essere ricompresi<br />
4 così VASELLI, in Il contratto <strong>dei</strong> giornalisti, a cura di Zanelli, Bologna 1980 pag. 26.<br />
5 Cass. 6/3/96 n. 1776, in Giust. Civ. 1996, I, 3232; Trib. Milano 4/10/97 in Riv. It. Dir. Lav. 1998, II, 240, con nota di CARO. Peraltro,<br />
a tali conclusioni era giunto, prima della giurisprudenza, il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> della Lombardia che già nel 1989 aveva<br />
deliberato l’iscrizione d’ufficio al registro praticanti di un giornalista free - lance, osservando, tra l’altro, che questo svolgeva<br />
“da 14 anni una intensa attività professionale, che lo porta a ricevere (dai giornalisti che gli affidano i servizi) istruzioni orientative<br />
e tecnico – pratiche costanti che ben possono ritenersi equivalenti a quelle che un praticante addetto alla riceve<br />
durante il normale tirocinio svolto in redazione” (delibera del 20/3/89, il cui testo è pubblicato per esteso nel sito dell’<strong>Ordine</strong><br />
della Lombardia: www.odg.mi.it, in cui è altresì reperibile un’ampia rassegna degli orientamenti in materia sia della giurisprudenza<br />
che degli Ordini professionali).<br />
6 Cass. 9/2/96 n. 1024, in Foro it. Rep. 1996, v. Lavoro (rapporto) n. 575.<br />
7 Cass. 17/2/05 n. 3194, in Orientamenti 2005, 43.