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Art.27<br />

che il licenziamento del vice - direttore continuerebbe<br />

a essere assoggettato alla disciplina prevista<br />

per i lavoratori non dirigenti.<br />

In secondo luogo, e come si diceva, il nuovo<br />

contratto riconosce a queste figure apicali, nel<br />

caso di licenziamento privo di idonea giustificazione,<br />

il diritto a un indennizzo fino a un<br />

massimo di 12 mesi di retribuzione, aggiuntivo<br />

all’indennità sostitutiva del preavviso dovuta<br />

nel caso di licenziamento. Poiché l’indennizzo<br />

in questione è commisurato a una certa entità<br />

della retribuzione, ne deve conseguire che l’indennizzo<br />

è utile per il calcolo del TFR.<br />

Come si vede, la norma quantifica l’indennizzo<br />

in questione solo nella misura massima di 12<br />

mensilità. Il fatto che la norma qualifichi come<br />

misura massima quella <strong>dei</strong> 12 mesi sta a significare<br />

che al giornalista dirigente possa essere<br />

riconosciuto anche un indennizzo in una misura<br />

inferiore, di cui però non viene indicata l’entità.<br />

La norma pone dunque un serio problema<br />

interpretativo in ordine alla quantificazione<br />

dell’indennizzo, che rischia di aumentare il<br />

contenzioso. Ragionevolmente, la giurisprudenza<br />

si attesterà sul principio (già enunciato<br />

con riferimento ai dirigenti di altri settori,<br />

dove pure la contrattazione collettiva quantifica<br />

l’indennità supplementare tra un minimo<br />

e un massimo) per cui la misura della somma<br />

dovuta cresce proporzionalmente all’anzianità<br />

del lavoratore, tenendo altresì conto del comportamento<br />

delle parti.<br />

In ogni caso, il fatto che la norma contrattuale<br />

definisca un importo massimo non preclude<br />

eventuali accordi tra le parti per una misura superiore.<br />

Contrariamente alle apparenze, anche<br />

l’editore può avere convenienza a un accordo<br />

simile, che porta il vantaggio di risparmiare un<br />

contenzioso che potrebbe essere anche più<br />

170<br />

oneroso delle mensilità aggiuntive rispetto al<br />

massimo riconosciute in sede di accordo.<br />

La riforma di cui si sta parlando è interessante<br />

anche sotto un diverso profilo. Infatti, il nuovo<br />

art. 27 CNL <strong>Giornalisti</strong> subordina il diritto del<br />

giornalista apicale all’indennizzo alla condizione<br />

che il licenziamento sia privo di giusta<br />

causa e di giustificato motivo. La precisazione<br />

contenuta nella lettera del contratto è importante,<br />

perché normalmente la giurisprudenza<br />

ritiene che la nozione di licenziamento giustificato<br />

del dirigente non coincida con la nozione<br />

di licenziamento per giusta causa e/o per giustificato<br />

motivo.<br />

Al contrario, la prima nozione sarebbe molto<br />

più ampia, e conterrebbe ogni ipotesi in cui il<br />

recesso non sia del tutto sfornito di una qualche<br />

ragionevole giustificazione 34 . Al contrario,<br />

poiché l’art. 27 in commento fa esplicito riferimento<br />

alla nozione di giusta causa e di giustificato<br />

motivo, si deve concludere che, nel<br />

caso di licenziamento di un giornalista apicale,<br />

l’editore che non intenda corrispondere l’indennizzo<br />

in questione dovrà specificamente<br />

provare la ricorrenza di una giusta causa o di<br />

un giustificato motivo, e non semplicemente di<br />

una ragionevole giustificazione del recesso.<br />

Naturalmente, la disciplina sopra illustrata si<br />

fonda sul presupposto che il giornalista sia<br />

davvero una figura apicale, e svolga davvero<br />

poteri di natura dirigenziale. Infatti, la giurisprudenza<br />

pacificamente estende la disciplina<br />

limitativa <strong>dei</strong> licenzia menti, come si è detto<br />

normalmente inapplicabile al dirigente, al<br />

lavora tore che, pur avendo formalmente tale<br />

qualifica, sia in concreto privo <strong>dei</strong> tratti distintivi<br />

della qualifica in questione 35 . Il principio è<br />

stato applicato anche nei confronti del direttore<br />

di giornale 36 .<br />

34 Cass. 5/10/2007 n. 20895, in Riv. it. dir. lav. 2008, 659, con nota di Francesco Basenghi, “Il licenziamento del dirigente:<br />

alcuni spunti di riflessione”; Cass. 14/6/2006 n. 13719, in Dir. e prat. lav. 2007, 134; Cass. 19/8/2005 n. 17039, in Dir. e prat.<br />

lav. 2006, 472; Cass. 7/8/2004 n. 15322, in Dir. e prat. lav. 2005, 127; Trib. Milano 22/11/2007, in Lav. nella giur. 2008, 742; Trib.<br />

Milano 14/11/2007, in Lav. nella giur. 2008, 430; Corte d’appello Milano 11/6/2004, in Lav. nella giur. 2005, 189).<br />

35 Cass. 15/2/92 n. 1836, in Riv. giur. lav. 1992, II, 457.

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