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Art.27<br />
che il licenziamento del vice - direttore continuerebbe<br />
a essere assoggettato alla disciplina prevista<br />
per i lavoratori non dirigenti.<br />
In secondo luogo, e come si diceva, il nuovo<br />
contratto riconosce a queste figure apicali, nel<br />
caso di licenziamento privo di idonea giustificazione,<br />
il diritto a un indennizzo fino a un<br />
massimo di 12 mesi di retribuzione, aggiuntivo<br />
all’indennità sostitutiva del preavviso dovuta<br />
nel caso di licenziamento. Poiché l’indennizzo<br />
in questione è commisurato a una certa entità<br />
della retribuzione, ne deve conseguire che l’indennizzo<br />
è utile per il calcolo del TFR.<br />
Come si vede, la norma quantifica l’indennizzo<br />
in questione solo nella misura massima di 12<br />
mensilità. Il fatto che la norma qualifichi come<br />
misura massima quella <strong>dei</strong> 12 mesi sta a significare<br />
che al giornalista dirigente possa essere<br />
riconosciuto anche un indennizzo in una misura<br />
inferiore, di cui però non viene indicata l’entità.<br />
La norma pone dunque un serio problema<br />
interpretativo in ordine alla quantificazione<br />
dell’indennizzo, che rischia di aumentare il<br />
contenzioso. Ragionevolmente, la giurisprudenza<br />
si attesterà sul principio (già enunciato<br />
con riferimento ai dirigenti di altri settori,<br />
dove pure la contrattazione collettiva quantifica<br />
l’indennità supplementare tra un minimo<br />
e un massimo) per cui la misura della somma<br />
dovuta cresce proporzionalmente all’anzianità<br />
del lavoratore, tenendo altresì conto del comportamento<br />
delle parti.<br />
In ogni caso, il fatto che la norma contrattuale<br />
definisca un importo massimo non preclude<br />
eventuali accordi tra le parti per una misura superiore.<br />
Contrariamente alle apparenze, anche<br />
l’editore può avere convenienza a un accordo<br />
simile, che porta il vantaggio di risparmiare un<br />
contenzioso che potrebbe essere anche più<br />
170<br />
oneroso delle mensilità aggiuntive rispetto al<br />
massimo riconosciute in sede di accordo.<br />
La riforma di cui si sta parlando è interessante<br />
anche sotto un diverso profilo. Infatti, il nuovo<br />
art. 27 CNL <strong>Giornalisti</strong> subordina il diritto del<br />
giornalista apicale all’indennizzo alla condizione<br />
che il licenziamento sia privo di giusta<br />
causa e di giustificato motivo. La precisazione<br />
contenuta nella lettera del contratto è importante,<br />
perché normalmente la giurisprudenza<br />
ritiene che la nozione di licenziamento giustificato<br />
del dirigente non coincida con la nozione<br />
di licenziamento per giusta causa e/o per giustificato<br />
motivo.<br />
Al contrario, la prima nozione sarebbe molto<br />
più ampia, e conterrebbe ogni ipotesi in cui il<br />
recesso non sia del tutto sfornito di una qualche<br />
ragionevole giustificazione 34 . Al contrario,<br />
poiché l’art. 27 in commento fa esplicito riferimento<br />
alla nozione di giusta causa e di giustificato<br />
motivo, si deve concludere che, nel<br />
caso di licenziamento di un giornalista apicale,<br />
l’editore che non intenda corrispondere l’indennizzo<br />
in questione dovrà specificamente<br />
provare la ricorrenza di una giusta causa o di<br />
un giustificato motivo, e non semplicemente di<br />
una ragionevole giustificazione del recesso.<br />
Naturalmente, la disciplina sopra illustrata si<br />
fonda sul presupposto che il giornalista sia<br />
davvero una figura apicale, e svolga davvero<br />
poteri di natura dirigenziale. Infatti, la giurisprudenza<br />
pacificamente estende la disciplina<br />
limitativa <strong>dei</strong> licenzia menti, come si è detto<br />
normalmente inapplicabile al dirigente, al<br />
lavora tore che, pur avendo formalmente tale<br />
qualifica, sia in concreto privo <strong>dei</strong> tratti distintivi<br />
della qualifica in questione 35 . Il principio è<br />
stato applicato anche nei confronti del direttore<br />
di giornale 36 .<br />
34 Cass. 5/10/2007 n. 20895, in Riv. it. dir. lav. 2008, 659, con nota di Francesco Basenghi, “Il licenziamento del dirigente:<br />
alcuni spunti di riflessione”; Cass. 14/6/2006 n. 13719, in Dir. e prat. lav. 2007, 134; Cass. 19/8/2005 n. 17039, in Dir. e prat.<br />
lav. 2006, 472; Cass. 7/8/2004 n. 15322, in Dir. e prat. lav. 2005, 127; Trib. Milano 22/11/2007, in Lav. nella giur. 2008, 742; Trib.<br />
Milano 14/11/2007, in Lav. nella giur. 2008, 430; Corte d’appello Milano 11/6/2004, in Lav. nella giur. 2005, 189).<br />
35 Cass. 15/2/92 n. 1836, in Riv. giur. lav. 1992, II, 457.