Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.1<br />
l’emissione <strong>dei</strong> documenti fiscali previsti dalla<br />
legge. Questa norma è astrattamente applicabile<br />
a tutti i rapporti giornalistici autonomi, quindi<br />
anche a quelli coordinati e continuativi. Tuttavia,<br />
normalmente i rapporti di questo genere non sono<br />
instaurati in funzione di un singolo articolo o servizio<br />
ma, appunto, per un’attività continuativa e,<br />
dunque, per una pluralità (spesso indeterminata<br />
a priori) di articoli. Pertanto, in casi come questi<br />
la disposizione contenuta nell’art. 2 e relativa ai<br />
tempi di pagamento è incompatibile con i rapporti<br />
di collaborazione coordinata e continuativa, per<br />
i quali comunque – come si ricorderà – dispone<br />
l’art. 1, là dove è prevista la necessità di indicare,<br />
nella lettera – contratto, tra l’altro i tempi del<br />
pagamento.<br />
In ordine alle spese sostenute dal free – lance,<br />
l’art. 2 dispone che il costo <strong>dei</strong> mezzi organizzati<br />
per l’espletamento dell’attività lavorativa restano<br />
a carico del giornalista, fatto salvo il rimborso<br />
delle spese preventivamente autorizzate.<br />
L’art. 3 dell’Accordo, sempre applicabile a ogni<br />
tipo di rapporto giornalistico autonomo, tutela<br />
invece il diritto d’autore del giornalista. Più precisamente,<br />
è previsto che gli articoli e i servizi pubblicati<br />
con la firma dell’autore devono, di regola,<br />
comparire nel testo redatto dal giornalista; solo il<br />
direttore può introdurre le modifiche ritenute necessarie,<br />
in considerazione della natura e <strong>dei</strong> fini<br />
del giornale. In ogni caso, tali modifiche possono<br />
essere solo formali e non possono incidere sulla<br />
sostanza del pezzo. Se invece l’articolo è pubblicato<br />
senza indicazione dell’autore, la facoltà del<br />
direttore si estende alla soppressione o alla riduzione<br />
di parti del pezzo.<br />
L’art. 4 contiene una disposizione apparentemente<br />
marginale, soprattutto per l’ordinario svolgimento<br />
del rapporto giornalistico autonomo. Infatti, la<br />
norma prevede la costituzione di una commissione<br />
paritetica, con il compito di formulare pareri e<br />
tentare la conciliazione <strong>dei</strong> contrasti che dovessero<br />
insorgere in applicazione dell’Accordo. La<br />
norma sembra dunque disporre una Commissione<br />
– per così dire – parallela a quella disciplinata<br />
53 A tale riguardo, v. il commento all’art. 47.<br />
22<br />
dall’art. 47 per i rapporti giornalistici subordinati<br />
53 . Ciò che in questa sede conviene sottolineare,<br />
e che costituisce l’importanza della norma, è che<br />
– per questa via – la Fnsi assume formalmente la<br />
rappresentanza anche <strong>dei</strong> giornalisti autonomi e,<br />
soprattutto, la Fieg riconosce tale ruolo. In altre<br />
parole, i free – lance che lo desiderino potranno<br />
trovare tutela presso il sindacato <strong>dei</strong> giornalisti,<br />
che è diventato tale a pieno titolo, ovvero con riguardo<br />
a tutti i giornalisti, siano essi parte di un<br />
rapporto di lavoro subordinato o autonomo.<br />
L’art. 5 dispone infine la conferma delle consuetudini<br />
e degli usi che disciplinano il rapporto di<br />
lavoro autonomo nei confronti di chi, pur non essendo<br />
giornalista in quanto svolge normalmente<br />
un’attività professionale o lavorativa di altro tipo,<br />
contribuisca alla “rete informativa <strong>dei</strong> giornali con<br />
collaborazioni anche saltuarie”. In buona sostanza,<br />
ciò vuol dire che dall’applicabilità dell’Accordo<br />
le parti hanno consapevolmente escluso tutti<br />
coloro i quali, pur collaborando a vario titolo con<br />
i giornali, non siano giornalisti ai sensi della legge<br />
istitutiva dell’<strong>Ordine</strong> professionale.<br />
Iscrizione all’Albo <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong><br />
Come sopra indicato, il principale requisito soggettivo<br />
richiesto per l’applicazione al rapporto<br />
di lavoro del contratto di cui si parla è costituito<br />
dall’iscrizione all’Albo <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong>. Tale iscrizione<br />
costituisce, infatti, condizione imprescindibile<br />
per l’esercizio dell’attività giornalistica, tanto che<br />
la legge (art. 45 L. 69/63) prevede che chi svolga<br />
questa professione in assenza del requisito indicato<br />
incorre nei reati di cui agli artt. 348 e 498 del<br />
codice penale (abusivo esercizio di professione e<br />
usurpazione di titoli).<br />
L’Albo è suddiviso in due elenchi destinati ad<br />
accogliere, l’uno, i professionisti, ovvero coloro<br />
che esercitano in modo esclusivo e continuativo<br />
la professione giornalistica e, l’altro, i pubblicisti,<br />
ovvero quanti svolgano attività giornalistica in via<br />
non occasionale e retribuita, ma non esclusiva.<br />
Nel commento all’art. 36 (relativo alla figura <strong>dei</strong><br />
pubblicisti) è esaminata la controversa questione