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Art.1<br />

l’emissione <strong>dei</strong> documenti fiscali previsti dalla<br />

legge. Questa norma è astrattamente applicabile<br />

a tutti i rapporti giornalistici autonomi, quindi<br />

anche a quelli coordinati e continuativi. Tuttavia,<br />

normalmente i rapporti di questo genere non sono<br />

instaurati in funzione di un singolo articolo o servizio<br />

ma, appunto, per un’attività continuativa e,<br />

dunque, per una pluralità (spesso indeterminata<br />

a priori) di articoli. Pertanto, in casi come questi<br />

la disposizione contenuta nell’art. 2 e relativa ai<br />

tempi di pagamento è incompatibile con i rapporti<br />

di collaborazione coordinata e continuativa, per<br />

i quali comunque – come si ricorderà – dispone<br />

l’art. 1, là dove è prevista la necessità di indicare,<br />

nella lettera – contratto, tra l’altro i tempi del<br />

pagamento.<br />

In ordine alle spese sostenute dal free – lance,<br />

l’art. 2 dispone che il costo <strong>dei</strong> mezzi organizzati<br />

per l’espletamento dell’attività lavorativa restano<br />

a carico del giornalista, fatto salvo il rimborso<br />

delle spese preventivamente autorizzate.<br />

L’art. 3 dell’Accordo, sempre applicabile a ogni<br />

tipo di rapporto giornalistico autonomo, tutela<br />

invece il diritto d’autore del giornalista. Più precisamente,<br />

è previsto che gli articoli e i servizi pubblicati<br />

con la firma dell’autore devono, di regola,<br />

comparire nel testo redatto dal giornalista; solo il<br />

direttore può introdurre le modifiche ritenute necessarie,<br />

in considerazione della natura e <strong>dei</strong> fini<br />

del giornale. In ogni caso, tali modifiche possono<br />

essere solo formali e non possono incidere sulla<br />

sostanza del pezzo. Se invece l’articolo è pubblicato<br />

senza indicazione dell’autore, la facoltà del<br />

direttore si estende alla soppressione o alla riduzione<br />

di parti del pezzo.<br />

L’art. 4 contiene una disposizione apparentemente<br />

marginale, soprattutto per l’ordinario svolgimento<br />

del rapporto giornalistico autonomo. Infatti, la<br />

norma prevede la costituzione di una commissione<br />

paritetica, con il compito di formulare pareri e<br />

tentare la conciliazione <strong>dei</strong> contrasti che dovessero<br />

insorgere in applicazione dell’Accordo. La<br />

norma sembra dunque disporre una Commissione<br />

– per così dire – parallela a quella disciplinata<br />

53 A tale riguardo, v. il commento all’art. 47.<br />

22<br />

dall’art. 47 per i rapporti giornalistici subordinati<br />

53 . Ciò che in questa sede conviene sottolineare,<br />

e che costituisce l’importanza della norma, è che<br />

– per questa via – la Fnsi assume formalmente la<br />

rappresentanza anche <strong>dei</strong> giornalisti autonomi e,<br />

soprattutto, la Fieg riconosce tale ruolo. In altre<br />

parole, i free – lance che lo desiderino potranno<br />

trovare tutela presso il sindacato <strong>dei</strong> giornalisti,<br />

che è diventato tale a pieno titolo, ovvero con riguardo<br />

a tutti i giornalisti, siano essi parte di un<br />

rapporto di lavoro subordinato o autonomo.<br />

L’art. 5 dispone infine la conferma delle consuetudini<br />

e degli usi che disciplinano il rapporto di<br />

lavoro autonomo nei confronti di chi, pur non essendo<br />

giornalista in quanto svolge normalmente<br />

un’attività professionale o lavorativa di altro tipo,<br />

contribuisca alla “rete informativa <strong>dei</strong> giornali con<br />

collaborazioni anche saltuarie”. In buona sostanza,<br />

ciò vuol dire che dall’applicabilità dell’Accordo<br />

le parti hanno consapevolmente escluso tutti<br />

coloro i quali, pur collaborando a vario titolo con<br />

i giornali, non siano giornalisti ai sensi della legge<br />

istitutiva dell’<strong>Ordine</strong> professionale.<br />

Iscrizione all’Albo <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong><br />

Come sopra indicato, il principale requisito soggettivo<br />

richiesto per l’applicazione al rapporto<br />

di lavoro del contratto di cui si parla è costituito<br />

dall’iscrizione all’Albo <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong>. Tale iscrizione<br />

costituisce, infatti, condizione imprescindibile<br />

per l’esercizio dell’attività giornalistica, tanto che<br />

la legge (art. 45 L. 69/63) prevede che chi svolga<br />

questa professione in assenza del requisito indicato<br />

incorre nei reati di cui agli artt. 348 e 498 del<br />

codice penale (abusivo esercizio di professione e<br />

usurpazione di titoli).<br />

L’Albo è suddiviso in due elenchi destinati ad<br />

accogliere, l’uno, i professionisti, ovvero coloro<br />

che esercitano in modo esclusivo e continuativo<br />

la professione giornalistica e, l’altro, i pubblicisti,<br />

ovvero quanti svolgano attività giornalistica in via<br />

non occasionale e retribuita, ma non esclusiva.<br />

Nel commento all’art. 36 (relativo alla figura <strong>dei</strong><br />

pubblicisti) è esaminata la controversa questione

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