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giornalista potrebbe quindi agire sia nei confronti<br />

dell’editore per ottenere il risarcimento del danno<br />

subito, sia nei confronti dell’INPGI per ottenere il<br />

pagamento dell’indennità contrattualmente prevista.<br />

La disposizione citata è finalizzata quindi<br />

ad evitare che il risarcimento complessivamente<br />

ottenuto risulti superiore al danno effettivamente<br />

patito, in violazione <strong>dei</strong> principi generali su cui si<br />

fonda il concetto stesso di assicurazione.<br />

L’art. 39 prevede inoltre una copertura assicurativa<br />

integrativa a favore di quei giornalisti che svolgano<br />

la loro attività prevalentemente al di fuori<br />

della sede redazionale, e quindi in condizioni di<br />

maggior pericolo, tanto è vero che tale assicurazione<br />

deve ricomprendere anche i rischi connessi<br />

a quegli eventi (attentati, sommosse, manifestazioni)<br />

normalmente esclusi dalle assicurazioni per<br />

danni, e deve essere estesa anche all’inabilità<br />

temporanea.<br />

Le modalità concrete di gestione dell’assicurazione<br />

sono demandate ad un regolamento di attuazione<br />

predisposto, nel rispetto della normativa<br />

legale e contrattuale, dal Consiglio di Amministra-<br />

221<br />

AssicurAzione infortuni<br />

zione dell’INPGI. Tra le disposizioni di maggior<br />

rilievo di cui al regolamento indicato si possono<br />

ricordare:<br />

a. l’obbligo di denuncia dell’infortunio entro tre<br />

giorni, in conformità a quanto previsto dall’art.<br />

1913 c.c. (art. 5);<br />

b. l’obbligo di inviare all’INPGI, entro un anno<br />

dall’infortunio, la richiesta di essere ammesso<br />

a beneficiare dell’assicurazione, per non<br />

incorrere nella prescrizione breve (un anno)<br />

prevista dall’art. 2952 c.c. in materia di assicurazioni<br />

2 ; tale richiesta deve essere altresì<br />

corredata con la relativa documentazione<br />

medica (art. 5);<br />

c. la facoltà dell’infortunato di richiedere entro<br />

due anni dall’infortunio, in caso di aggravamento<br />

e quindi di ulteriore diminuzione della<br />

capacità lavorativa, la revisione del grado di<br />

invalidità riconosciutogli, (art. 9);<br />

d. la possibilità di fare ricorso contro i provvedimenti<br />

dell’Istituto, nei termini previsti dall’art.<br />

4 L. 9/11/55 n. 1122 (art. 11).<br />

2 In giurisprudenza è stato peraltro precisato che il termine per la prescrizione decorre non dal momento in cui è avvenuto<br />

l’evento infortunistico, bensì da quando si sono verificate le conseguenze risarcibili (morte o invalidità) dello stesso: “In tema di<br />

assicurazione contro gli infortuni, stipulata con riguardo ad eventi produttivi di lesioni corporali che abbiano per conseguenza<br />

la morte o l’invalidità dell’assicurato, il diritto all’indennizzo sorge per effetto non <strong>dei</strong> predetti eventi lesivi, ma della morte o<br />

dello stato di invalidità in cui si traducono gli eventi stessi e, quindi, è soggetto alla prescrizione annuale, a norma dell’art. 2952<br />

2° comma, c.c. solo con decorrenza dal giorno della sopravvenienza di tali ultimi fatti” (Cass. 12/11/84 n. 5698, in Foro it. Rep.<br />

1985, voce Assicurazione (contratto) n. 119; conf. Cass. 22/2/02 n. 2587, in Mass. Giur. It. 2002).

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