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di cui si è già detto a proposito del rimprovero<br />

verbale e scritto. E’ significativo che la norma<br />

parli di recidiva al plurale: se ne deve dedurre<br />

che in occasione della prima recidiva l’editore<br />

non possa applicare la più grave sanzione della<br />

multa, che potrà essere inflitta solo nel caso di<br />

una seconda reiterazione dell’infrazione;<br />

• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.<br />

In questo caso, diversamente da quanto si è<br />

visto per la multa, il Regolamento prevede anche<br />

la misura massima della sanzione (cinque<br />

giorni). La sospensione può essere adottata<br />

a fronte di una violazione che, al contempo,<br />

deve essere grave e ripetuta: in altre parole,<br />

per legittimare la sospensione sembra non<br />

essere sufficiente un’infrazione grave, ma è<br />

anche necessaria la recidiva. Questa conclusione<br />

è imposta dal fatto che il Regolamento<br />

utilizzi, per collegare le due condizioni, la<br />

congiunzione e; pertanto, si deve ritenere che<br />

entrambe le condizioni debbano sussistere.<br />

In ogni caso, lo stesso Regolamento prevede<br />

due infrazioni che, a prescindere dalla recidiva,<br />

legittimano la sospensione. La prima<br />

riguarda l’uso di strumenti aziendali per un<br />

lavoro estraneo all’attività lavorativa. Sebbene<br />

il Regolamento nulla dica al riguardo, si deve<br />

ritenere che la fattispecie ricorra in casi di particolare<br />

gravità, dato che la sanzione della sospensione<br />

presuppone comunque una grave<br />

255<br />

infrazione. In altre parole, un’unica telefonata<br />

urbana per motivi extra – lavorativi, o una<br />

fotocopia per motivi personali non potranno<br />

mai essere considerate infrazioni gravi, tanto<br />

da legittimare la sospensione 33 . La seconda<br />

ipotesi contemplata dal Regolamento è il danneggiamento<br />

di notevole entità del materiale<br />

aziendale, avvenuto per colpa grave: in altre<br />

parole, non è sufficiente un danno qualunque,<br />

essendo invece necessario che il danno sia<br />

di notevole entità; in secondo luogo, il danno<br />

procurato per semplice distrazione non potrà<br />

legittimare la sospensione, che potrà invece<br />

essere applicata quando quello dipenda da un<br />

comportamento che, sebbene non intenzionalmente<br />

volto alla causazione del danno, sia<br />

almeno indifferente a che questo si verifichi;<br />

• licenziamento. A tale riguardo, il Regolamento<br />

fa riferimento alla L. 604/66: si deve dunque<br />

ritenere che l’editore possa legittimamente<br />

sanzionare il giornalista con un licenziamento<br />

senza preavviso, nel caso in cui il lavoratore<br />

abbia commesso un’infrazione di gravità<br />

tale da configurare un’ipotesi di giusta causa,<br />

rendendo così intollerabile la prosecuzione,<br />

anche solo provvisoria, del rapporto; inoltre,<br />

l’editore può legittimamente comminare un licenziamento<br />

con preavviso nei confronti del<br />

giornalista che abbia commesso un notevole<br />

inadempimento degli obblighi contrattuali 34 . Al<br />

33 Cass. 7/4/99 n. 3386, in D&L 1999, 387, con nota di MUGGIA ha ritenuto che si configura “una grave lesione del rapporto<br />

fiduciario” nel caso in cui il lavoratore, approfittando della sua posizione all’interno dell’azienda che lo sottraeva di fatto a un<br />

controllo diretto da parte <strong>dei</strong> suoi superiori, abbia effettuato dal posto di lavoro un gran numero di telefonate personali interurbane,<br />

anche di durata considerevole.<br />

34 E’ stato ritenuto che le due ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo si differenziano per<br />

una diversa gravità, sia sul piano oggettivo che soggettivo, delle mancanze del lavoratore che devono essere valutate in ogni<br />

aspetto del caso concreto, con riguardo all’incidenza sull’elemento della fiducia, alla posizione delle parti, alla natura del<br />

rapporto e alle mansioni specifiche del lavoratore oltre che all’entità della mancanza, considerata tuttavia non soltanto nel<br />

suo contenuto oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, in relazione alle particolari circostanze in cui è stata posta<br />

in essere e all’intensità dell’elemento intenzionale (Trib. Milano 23/7/97, in D&L 1998, 177). Più precisamente, Il licenziamento<br />

per giusta causa costituisce la più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore e può considerarsi legittimo solo quando la<br />

mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a<br />

tutelare l’interesse del datore di lavoro (Cass. 27/10/95 n. 11163, in D&L 1996, 493). In tema, v. anche Pret. La Spezia 4/6/96,<br />

in D&L 1997, 383, con nota di BALLI. Cass. 19/8/00 n. 10996, in Orientamenti 2000, 747, ha ritenuto che l’ipotesi del notevole<br />

“inadempimento degli obblighi contrattuali” cui si riferisce l’art. 3 L. 604/66 non può identificarsi soltanto nell’inadempimento<br />

o inesatto adempimento della prestazione lavorativa dovuta, ma deve estendersi anche alla violazione degli obblighi accessori<br />

o funzionali rispetto alla prestazione stessa e, più in generale, alla violazione <strong>dei</strong> doveri di correttezza, di lealtà, di fedeltà, che<br />

pure derivano dal contratto di lavoro, sulla base delle disposizioni degli artt. 2094 e 2104 c.c..

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