Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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di cui si è già detto a proposito del rimprovero<br />
verbale e scritto. E’ significativo che la norma<br />
parli di recidiva al plurale: se ne deve dedurre<br />
che in occasione della prima recidiva l’editore<br />
non possa applicare la più grave sanzione della<br />
multa, che potrà essere inflitta solo nel caso di<br />
una seconda reiterazione dell’infrazione;<br />
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.<br />
In questo caso, diversamente da quanto si è<br />
visto per la multa, il Regolamento prevede anche<br />
la misura massima della sanzione (cinque<br />
giorni). La sospensione può essere adottata<br />
a fronte di una violazione che, al contempo,<br />
deve essere grave e ripetuta: in altre parole,<br />
per legittimare la sospensione sembra non<br />
essere sufficiente un’infrazione grave, ma è<br />
anche necessaria la recidiva. Questa conclusione<br />
è imposta dal fatto che il Regolamento<br />
utilizzi, per collegare le due condizioni, la<br />
congiunzione e; pertanto, si deve ritenere che<br />
entrambe le condizioni debbano sussistere.<br />
In ogni caso, lo stesso Regolamento prevede<br />
due infrazioni che, a prescindere dalla recidiva,<br />
legittimano la sospensione. La prima<br />
riguarda l’uso di strumenti aziendali per un<br />
lavoro estraneo all’attività lavorativa. Sebbene<br />
il Regolamento nulla dica al riguardo, si deve<br />
ritenere che la fattispecie ricorra in casi di particolare<br />
gravità, dato che la sanzione della sospensione<br />
presuppone comunque una grave<br />
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infrazione. In altre parole, un’unica telefonata<br />
urbana per motivi extra – lavorativi, o una<br />
fotocopia per motivi personali non potranno<br />
mai essere considerate infrazioni gravi, tanto<br />
da legittimare la sospensione 33 . La seconda<br />
ipotesi contemplata dal Regolamento è il danneggiamento<br />
di notevole entità del materiale<br />
aziendale, avvenuto per colpa grave: in altre<br />
parole, non è sufficiente un danno qualunque,<br />
essendo invece necessario che il danno sia<br />
di notevole entità; in secondo luogo, il danno<br />
procurato per semplice distrazione non potrà<br />
legittimare la sospensione, che potrà invece<br />
essere applicata quando quello dipenda da un<br />
comportamento che, sebbene non intenzionalmente<br />
volto alla causazione del danno, sia<br />
almeno indifferente a che questo si verifichi;<br />
• licenziamento. A tale riguardo, il Regolamento<br />
fa riferimento alla L. 604/66: si deve dunque<br />
ritenere che l’editore possa legittimamente<br />
sanzionare il giornalista con un licenziamento<br />
senza preavviso, nel caso in cui il lavoratore<br />
abbia commesso un’infrazione di gravità<br />
tale da configurare un’ipotesi di giusta causa,<br />
rendendo così intollerabile la prosecuzione,<br />
anche solo provvisoria, del rapporto; inoltre,<br />
l’editore può legittimamente comminare un licenziamento<br />
con preavviso nei confronti del<br />
giornalista che abbia commesso un notevole<br />
inadempimento degli obblighi contrattuali 34 . Al<br />
33 Cass. 7/4/99 n. 3386, in D&L 1999, 387, con nota di MUGGIA ha ritenuto che si configura “una grave lesione del rapporto<br />
fiduciario” nel caso in cui il lavoratore, approfittando della sua posizione all’interno dell’azienda che lo sottraeva di fatto a un<br />
controllo diretto da parte <strong>dei</strong> suoi superiori, abbia effettuato dal posto di lavoro un gran numero di telefonate personali interurbane,<br />
anche di durata considerevole.<br />
34 E’ stato ritenuto che le due ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo si differenziano per<br />
una diversa gravità, sia sul piano oggettivo che soggettivo, delle mancanze del lavoratore che devono essere valutate in ogni<br />
aspetto del caso concreto, con riguardo all’incidenza sull’elemento della fiducia, alla posizione delle parti, alla natura del<br />
rapporto e alle mansioni specifiche del lavoratore oltre che all’entità della mancanza, considerata tuttavia non soltanto nel<br />
suo contenuto oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, in relazione alle particolari circostanze in cui è stata posta<br />
in essere e all’intensità dell’elemento intenzionale (Trib. Milano 23/7/97, in D&L 1998, 177). Più precisamente, Il licenziamento<br />
per giusta causa costituisce la più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore e può considerarsi legittimo solo quando la<br />
mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a<br />
tutelare l’interesse del datore di lavoro (Cass. 27/10/95 n. 11163, in D&L 1996, 493). In tema, v. anche Pret. La Spezia 4/6/96,<br />
in D&L 1997, 383, con nota di BALLI. Cass. 19/8/00 n. 10996, in Orientamenti 2000, 747, ha ritenuto che l’ipotesi del notevole<br />
“inadempimento degli obblighi contrattuali” cui si riferisce l’art. 3 L. 604/66 non può identificarsi soltanto nell’inadempimento<br />
o inesatto adempimento della prestazione lavorativa dovuta, ma deve estendersi anche alla violazione degli obblighi accessori<br />
o funzionali rispetto alla prestazione stessa e, più in generale, alla violazione <strong>dei</strong> doveri di correttezza, di lealtà, di fedeltà, che<br />
pure derivano dal contratto di lavoro, sulla base delle disposizioni degli artt. 2094 e 2104 c.c..