Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.3<br />
figlio convivente portatore di handicap.<br />
A tal fine, la legge prevede che, in caso di assunzione<br />
di lavoratori a tempo parziale, il datore di lavoro<br />
è tenuto a darne comunicazione ai lavoratori<br />
in servizio (anche a mezzo avviso affisso in luogo<br />
accessibile) e a “prendere in considerazione le<br />
eventuali richieste di trasformazione” del rapporto<br />
provenienti dai lavoratori a tempo pieno.<br />
Anche per quanto riguarda l’ipotesi inversa (conversione<br />
del rapporto a tempo pieno), la legge<br />
prevede un diritto di priorità nelle assunzioni a<br />
tempo pieno per i lavoratori che abbiano trasformato<br />
il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo<br />
parziale, purchè si tratti di assunzioni relative a<br />
mansioni quanto meno equivalenti. Infine, la legge<br />
ribadisce il principio per cui la trasformazione del<br />
rapporto da tempo pieno a tempo parziale può<br />
avvenire solo in presenza di uno specifico accordo,<br />
risultante da atto scritto e stipulato, in caso<br />
di richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un<br />
rappresentante sindacale, da sottoporsi come in<br />
passato alla convalida della Direzione Provinciale<br />
del Lavoro.<br />
Ancora, l’art. 4 del D. Lgs. 61/00 dispone che il<br />
lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un<br />
trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore<br />
a tempo pieno inquadrato al medesimo livello.<br />
Ciò in particolare significa che il lavoratore a tempo<br />
parziale, rispetto al lavoratore comparabile a<br />
tempo pieno, deve avere lo stesso trattamento<br />
con riguardo alla retribuzione oraria, alla durata<br />
del periodo di prova e delle ferie, ecc.; ovviamente,<br />
il trattamento del lavoratore a tempo parziale<br />
deve essere riproporzionato in ragione della ridotta<br />
entità della prestazione lavorativa.<br />
Il rapporto a tempo parziale<br />
<strong>dei</strong> giornalisti<br />
Il testo dell’art. 3 risultante dalle modifiche apportate<br />
dal recente rinnovo introduce una disciplina<br />
del rapporto a tempo parziale che non si discosta<br />
sensibilmente dalla corrispondente disciplina<br />
legislativa. Gli aspetti più rilevanti contenuti nel<br />
testo contrattuale sono i seguenti:<br />
• il rapporto a tempo pieno può essere trasfor-<br />
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mato a tempo parziale, salve le compatibilità<br />
con le esigenze di servizio, mediante un<br />
accordo tra il giornalista e l’editore, sentito il<br />
direttore. La trasformazione può essere prevista<br />
anche per un periodo predeterminato e<br />
rinnovabile. Il contratto non introduce quindi<br />
deroghe rispetto alla previsione legale;<br />
• il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche<br />
con prefissione del termine di scadenza e può<br />
riferirsi a un numero predeterminato di giornate<br />
lavorative, da effettuarsi in un determinato<br />
arco di tempo; non è del tutto chiaro cosa<br />
si intenda per rapporto a tempo parziale con<br />
prefissione del termine di scadenza. Può darsi<br />
che i contraenti collettivi abbiano inteso dire<br />
che, alla scadenza del termine, le parti possono<br />
preventivamente concordare la trasformazione<br />
a tempo pieno del contratto, oppure può<br />
darsi che le parti abbiano inteso affermare che<br />
il rapporto di cui si parla non è incompatibile<br />
con un’assunzione a termine e che, dunque, il<br />
giornalista a tempo parziale può essere anche<br />
assunto a termine;<br />
• il contratto collettivo non prevede la possibilità<br />
di inserire nei contratti individuali a tempo parziale<br />
clausole flessibili ed elastiche, che devono<br />
quindi ritenersi non applicabili ai rapporti di<br />
lavoro giornalistico;<br />
• è stata invece prevista dalla contrattazione<br />
collettiva la possibilità di effettuare lavoro supplementare<br />
(nell’ipotesi del part time orizzontale),<br />
venendo fissato un limite massimo (pari<br />
al 30% dell’orario lavorativo concordato) e<br />
una corrispondente maggiorazione della retribuzione<br />
oraria, pari al 19%; non sono indicate<br />
le conseguenze derivanti dal superamento<br />
della soglia massima fissata per il lavoro supplementare;<br />
• in ordine alla trasformazione del rapporto da<br />
tempo parziale a tempo pieno, il contratto<br />
conferma la priorità per coloro che avessero<br />
trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo<br />
parziale, fermo restando che questo diritto<br />
di precedenza può essere fatto valere solo nel<br />
caso in cui le nuove assunzioni riguardino “le<br />
medesime mansioni” e fatti salvi “i poteri del