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Art.3<br />

figlio convivente portatore di handicap.<br />

A tal fine, la legge prevede che, in caso di assunzione<br />

di lavoratori a tempo parziale, il datore di lavoro<br />

è tenuto a darne comunicazione ai lavoratori<br />

in servizio (anche a mezzo avviso affisso in luogo<br />

accessibile) e a “prendere in considerazione le<br />

eventuali richieste di trasformazione” del rapporto<br />

provenienti dai lavoratori a tempo pieno.<br />

Anche per quanto riguarda l’ipotesi inversa (conversione<br />

del rapporto a tempo pieno), la legge<br />

prevede un diritto di priorità nelle assunzioni a<br />

tempo pieno per i lavoratori che abbiano trasformato<br />

il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo<br />

parziale, purchè si tratti di assunzioni relative a<br />

mansioni quanto meno equivalenti. Infine, la legge<br />

ribadisce il principio per cui la trasformazione del<br />

rapporto da tempo pieno a tempo parziale può<br />

avvenire solo in presenza di uno specifico accordo,<br />

risultante da atto scritto e stipulato, in caso<br />

di richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un<br />

rappresentante sindacale, da sottoporsi come in<br />

passato alla convalida della Direzione Provinciale<br />

del Lavoro.<br />

Ancora, l’art. 4 del D. Lgs. 61/00 dispone che il<br />

lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un<br />

trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore<br />

a tempo pieno inquadrato al medesimo livello.<br />

Ciò in particolare significa che il lavoratore a tempo<br />

parziale, rispetto al lavoratore comparabile a<br />

tempo pieno, deve avere lo stesso trattamento<br />

con riguardo alla retribuzione oraria, alla durata<br />

del periodo di prova e delle ferie, ecc.; ovviamente,<br />

il trattamento del lavoratore a tempo parziale<br />

deve essere riproporzionato in ragione della ridotta<br />

entità della prestazione lavorativa.<br />

Il rapporto a tempo parziale<br />

<strong>dei</strong> giornalisti<br />

Il testo dell’art. 3 risultante dalle modifiche apportate<br />

dal recente rinnovo introduce una disciplina<br />

del rapporto a tempo parziale che non si discosta<br />

sensibilmente dalla corrispondente disciplina<br />

legislativa. Gli aspetti più rilevanti contenuti nel<br />

testo contrattuale sono i seguenti:<br />

• il rapporto a tempo pieno può essere trasfor-<br />

44<br />

mato a tempo parziale, salve le compatibilità<br />

con le esigenze di servizio, mediante un<br />

accordo tra il giornalista e l’editore, sentito il<br />

direttore. La trasformazione può essere prevista<br />

anche per un periodo predeterminato e<br />

rinnovabile. Il contratto non introduce quindi<br />

deroghe rispetto alla previsione legale;<br />

• il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche<br />

con prefissione del termine di scadenza e può<br />

riferirsi a un numero predeterminato di giornate<br />

lavorative, da effettuarsi in un determinato<br />

arco di tempo; non è del tutto chiaro cosa<br />

si intenda per rapporto a tempo parziale con<br />

prefissione del termine di scadenza. Può darsi<br />

che i contraenti collettivi abbiano inteso dire<br />

che, alla scadenza del termine, le parti possono<br />

preventivamente concordare la trasformazione<br />

a tempo pieno del contratto, oppure può<br />

darsi che le parti abbiano inteso affermare che<br />

il rapporto di cui si parla non è incompatibile<br />

con un’assunzione a termine e che, dunque, il<br />

giornalista a tempo parziale può essere anche<br />

assunto a termine;<br />

• il contratto collettivo non prevede la possibilità<br />

di inserire nei contratti individuali a tempo parziale<br />

clausole flessibili ed elastiche, che devono<br />

quindi ritenersi non applicabili ai rapporti di<br />

lavoro giornalistico;<br />

• è stata invece prevista dalla contrattazione<br />

collettiva la possibilità di effettuare lavoro supplementare<br />

(nell’ipotesi del part time orizzontale),<br />

venendo fissato un limite massimo (pari<br />

al 30% dell’orario lavorativo concordato) e<br />

una corrispondente maggiorazione della retribuzione<br />

oraria, pari al 19%; non sono indicate<br />

le conseguenze derivanti dal superamento<br />

della soglia massima fissata per il lavoro supplementare;<br />

• in ordine alla trasformazione del rapporto da<br />

tempo parziale a tempo pieno, il contratto<br />

conferma la priorità per coloro che avessero<br />

trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo<br />

parziale, fermo restando che questo diritto<br />

di precedenza può essere fatto valere solo nel<br />

caso in cui le nuove assunzioni riguardino “le<br />

medesime mansioni” e fatti salvi “i poteri del

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