Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.3<br />
direttori, condirettori e vice – direttori) hanno continuato<br />
a legittimare l’assunzione a termine <strong>dei</strong><br />
giornalisti almeno fino al 28/2/05 (data di scadenza<br />
di quel contratto), stante la previsione dell’art.<br />
11 D. Lgs. 368/01, secondo cui le ipotesi previste<br />
dalla contrattazione collettiva ex art. 23 L. 56/87<br />
avrebbero mantenuto efficacia fino alla scadenza<br />
<strong>dei</strong> rispettivi contratti.<br />
Il nuovo art. 3 CNL <strong>Giornalisti</strong>co, nella parte dedicata<br />
al contratto a termine, fa invece esplicito<br />
riferimento al D. Lgs. 368/01, al contempo utilizzando<br />
i poteri delegati dalla normativa in questione<br />
alle parti sociali.<br />
In primo luogo, la norma contrattuale fornisce<br />
alcuni esempi di ragioni tecniche, organizzative,<br />
produttive o sostitutive che legittimano il ricorso<br />
al lavoro a termine. Si tratta di alcune delle ipotesi<br />
già contemplate nel contratto precedente, con la<br />
conseguenza che – al riguardo – è tuttora possibile<br />
utilizzare la giurisprudenza che si era formata<br />
in materia. Gli esempi forniti dalla norma contrattuale<br />
sono i seguenti:<br />
• avviamento e sviluppo di nuove iniziative<br />
editoriali e multimediali. La giurisprudenza<br />
ha chiarito che questa ipotesi di assunzione<br />
a tempo determinato è riferibile a esigenze di<br />
carattere temporaneo, determinanti un incremento<br />
dell’attività di impresa che non può essere<br />
affrontato con la normale struttura organizzativa<br />
15 . In altre parole, non è sufficiente il<br />
mero avviamento di una nuova iniziativa editoriale,<br />
essendo invece anche necessario che la<br />
nuova iniziativa determini, temporaneamente,<br />
un incremento dell’attività lavorativa. In ogni<br />
caso, si sottolinea che la norma fa riferimento<br />
non solo alla fase di avviamento, ma anche<br />
a quella dello sviluppo della nuova iniziativa.<br />
Si deve pertanto ritenere che la nuova iniziativa<br />
consenta l’apposizione del termine non<br />
solo nel momento in cui la stessa sia avviata,<br />
ma anche successivamente, e sempre che la<br />
stessa sia in fase di sviluppo e non sia ancora<br />
entrata a regime;<br />
15 Trib. Milano 28/11/95, in D&L 1996, 424.<br />
16 Trib. Milano 25/5/00, in D&L 2000, 955.<br />
40<br />
• sostituzione di giornalisti assenti per ferie,<br />
aspettativa e altre causali. La giurisprudenza<br />
ha ritenuto che nell’ipotesi di contratto a termine<br />
stipulato per la sostituzione di un lavoratore<br />
in ferie deve essere indicato per iscritto,<br />
al momento dell’assunzione, il nominativo<br />
del lavoratore sostituito, pena la conversione<br />
in contratto a tempo indeterminato 16 . Quanto<br />
all’aspettativa, l’ipotesi riguarda, evidentemente,<br />
la necessità di sostituire giornalisti che<br />
fruiscono dell’aspettativa non solo disciplinata<br />
dall’art. 23 CNLG, ma anche dalle norme<br />
di legge. Sul punto, si rinvia al commento<br />
dell’aspettativa sub art. 23;<br />
• necessità di fronteggiare situazioni imprevedibili<br />
che richiedano temporanee integrazioni<br />
degli organici redazionali, previa<br />
informativa al CdR. Benché la norma non<br />
specifichi che la situazione deve essere straordinaria<br />
e occasionale, si deve comunque<br />
escludere la possibilità di fare legittimamente<br />
ricorso a questa causale a fronte di situazioni<br />
ricorrenti. Infatti, la norma contrattuale si riferisce<br />
alle sole ipotesi che siano imprevedibili<br />
e a esigenze temporanee: in altre parole, se<br />
la situazione invocata dall’editore per stipulare<br />
contratti a termine diventasse ricorrente, si<br />
dovrebbe concludere che la stessa non sarebbe<br />
più imprevedibile, come non sarebbe più<br />
temporanea l’esigenza di integrare gli organici<br />
redazionali e, per questo motivo, l’apposizione<br />
del termine sarebbe illegittima.<br />
Il capitolo dell’art. 3 dedicato al contratto a termine<br />
utilizza la delega contenuta all’art. 5 c. 4 ter D.<br />
Lgs. 368/01. Come si è detto in precedenza, l’art.<br />
4 c. 4 bis D. Lgs. 368/01 dispone la conversione<br />
a tempo indeterminato del rapporto sorto a termine<br />
e che sia durato per più di trentasei mesi,<br />
comprensivi di proroghe e rinnovi. Il successivo<br />
c. 4 ter introduce alcune deroghe, tra cui quelle<br />
individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati<br />
dalle organizzazioni <strong>dei</strong> lavoratori e <strong>dei</strong> datori