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Art.3<br />

direttori, condirettori e vice – direttori) hanno continuato<br />

a legittimare l’assunzione a termine <strong>dei</strong><br />

giornalisti almeno fino al 28/2/05 (data di scadenza<br />

di quel contratto), stante la previsione dell’art.<br />

11 D. Lgs. 368/01, secondo cui le ipotesi previste<br />

dalla contrattazione collettiva ex art. 23 L. 56/87<br />

avrebbero mantenuto efficacia fino alla scadenza<br />

<strong>dei</strong> rispettivi contratti.<br />

Il nuovo art. 3 CNL <strong>Giornalisti</strong>co, nella parte dedicata<br />

al contratto a termine, fa invece esplicito<br />

riferimento al D. Lgs. 368/01, al contempo utilizzando<br />

i poteri delegati dalla normativa in questione<br />

alle parti sociali.<br />

In primo luogo, la norma contrattuale fornisce<br />

alcuni esempi di ragioni tecniche, organizzative,<br />

produttive o sostitutive che legittimano il ricorso<br />

al lavoro a termine. Si tratta di alcune delle ipotesi<br />

già contemplate nel contratto precedente, con la<br />

conseguenza che – al riguardo – è tuttora possibile<br />

utilizzare la giurisprudenza che si era formata<br />

in materia. Gli esempi forniti dalla norma contrattuale<br />

sono i seguenti:<br />

• avviamento e sviluppo di nuove iniziative<br />

editoriali e multimediali. La giurisprudenza<br />

ha chiarito che questa ipotesi di assunzione<br />

a tempo determinato è riferibile a esigenze di<br />

carattere temporaneo, determinanti un incremento<br />

dell’attività di impresa che non può essere<br />

affrontato con la normale struttura organizzativa<br />

15 . In altre parole, non è sufficiente il<br />

mero avviamento di una nuova iniziativa editoriale,<br />

essendo invece anche necessario che la<br />

nuova iniziativa determini, temporaneamente,<br />

un incremento dell’attività lavorativa. In ogni<br />

caso, si sottolinea che la norma fa riferimento<br />

non solo alla fase di avviamento, ma anche<br />

a quella dello sviluppo della nuova iniziativa.<br />

Si deve pertanto ritenere che la nuova iniziativa<br />

consenta l’apposizione del termine non<br />

solo nel momento in cui la stessa sia avviata,<br />

ma anche successivamente, e sempre che la<br />

stessa sia in fase di sviluppo e non sia ancora<br />

entrata a regime;<br />

15 Trib. Milano 28/11/95, in D&L 1996, 424.<br />

16 Trib. Milano 25/5/00, in D&L 2000, 955.<br />

40<br />

• sostituzione di giornalisti assenti per ferie,<br />

aspettativa e altre causali. La giurisprudenza<br />

ha ritenuto che nell’ipotesi di contratto a termine<br />

stipulato per la sostituzione di un lavoratore<br />

in ferie deve essere indicato per iscritto,<br />

al momento dell’assunzione, il nominativo<br />

del lavoratore sostituito, pena la conversione<br />

in contratto a tempo indeterminato 16 . Quanto<br />

all’aspettativa, l’ipotesi riguarda, evidentemente,<br />

la necessità di sostituire giornalisti che<br />

fruiscono dell’aspettativa non solo disciplinata<br />

dall’art. 23 CNLG, ma anche dalle norme<br />

di legge. Sul punto, si rinvia al commento<br />

dell’aspettativa sub art. 23;<br />

• necessità di fronteggiare situazioni imprevedibili<br />

che richiedano temporanee integrazioni<br />

degli organici redazionali, previa<br />

informativa al CdR. Benché la norma non<br />

specifichi che la situazione deve essere straordinaria<br />

e occasionale, si deve comunque<br />

escludere la possibilità di fare legittimamente<br />

ricorso a questa causale a fronte di situazioni<br />

ricorrenti. Infatti, la norma contrattuale si riferisce<br />

alle sole ipotesi che siano imprevedibili<br />

e a esigenze temporanee: in altre parole, se<br />

la situazione invocata dall’editore per stipulare<br />

contratti a termine diventasse ricorrente, si<br />

dovrebbe concludere che la stessa non sarebbe<br />

più imprevedibile, come non sarebbe più<br />

temporanea l’esigenza di integrare gli organici<br />

redazionali e, per questo motivo, l’apposizione<br />

del termine sarebbe illegittima.<br />

Il capitolo dell’art. 3 dedicato al contratto a termine<br />

utilizza la delega contenuta all’art. 5 c. 4 ter D.<br />

Lgs. 368/01. Come si è detto in precedenza, l’art.<br />

4 c. 4 bis D. Lgs. 368/01 dispone la conversione<br />

a tempo indeterminato del rapporto sorto a termine<br />

e che sia durato per più di trentasei mesi,<br />

comprensivi di proroghe e rinnovi. Il successivo<br />

c. 4 ter introduce alcune deroghe, tra cui quelle<br />

individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati<br />

dalle organizzazioni <strong>dei</strong> lavoratori e <strong>dei</strong> datori

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