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Art.3 CONTRATTI A TERMINE, A TEMPO PARZIALE E DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO<br />

<strong>dei</strong> limiti e delle condizioni fissate dagli articoli<br />

20 (ovvero la norma che indica i soggetti che<br />

possono svolgere attività di somministrazione) e<br />

21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) (ovvero<br />

in difetto degli elementi essenziali del contratto),<br />

il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale,<br />

la costituzione di un rapporto di lavoro, a<br />

tempo indeterminato, alle dipendenze dell’utilizzatore,<br />

con effetto dall’inizio della somministrazione.<br />

In particolare, la giurisprudenza ha già avuto modo<br />

di sottolineare che il datore di lavoro deve indicare<br />

in modo dettagliato, nel contratto di somministrazione,<br />

le ragioni sottostanti l’apposizione del<br />

termine, e non può fare un semplice riferimento<br />

alle generiche declaratorie contenute nelle norme<br />

di legge 17 ; in sostanza, il termine di utilizzazione<br />

del lavoratore somministrato deve essere collegato<br />

al fatto determinato che costituisce l’effettiva<br />

causa di utilizzazione del lavoratore, a pena di<br />

illegittimità del termine e, di conseguenza, dell’intero<br />

contratto di somministrazione 18 .<br />

I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno<br />

diritto a un trattamento economico e normativo<br />

complessivamente non inferiore a quello <strong>dei</strong> dipendenti<br />

di pari livello dell’utilizzatore. Quest’ultimo<br />

è poi obbligato in solido con il somministratore<br />

a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi<br />

e i contributi previdenziali.<br />

Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a<br />

tempo indeterminato spetta un’indennità mensile<br />

di disponibilità (divisibile per quote orarie) per<br />

46<br />

i periodi nei quali egli rimane in attesa di assegnazione,<br />

la cui misura deve essere prevista dal<br />

contratto collettivo applicato dall’agenzia di somministrazione.<br />

La legge precisa infine che il lavoratore somministrato<br />

non è computato nell’organico dell’utilizzatore<br />

ai fini dell’applicazione di qualsivoglia<br />

disposizione di legge o di contratto collettivo, ad<br />

eccezione di quelle relative alla materia dell’igiene<br />

e della sicurezza del lavoro.<br />

Con riferimento a questo istituto, la lettera c<br />

dell’art. 3 del CNLG si limita a rinviare alla previsione<br />

legale, con un’unica precisazione, ovvero<br />

che (analogamente a quanto già accadeva per i<br />

lavoratori interinali, e in coerenza con gli obblighi<br />

di informazione disciplinati dall’art. 34 CNLG)<br />

l’azienda deve comunicare preventivamente al<br />

CdR numero, qualifiche e mansioni <strong>dei</strong> lavoratori<br />

che intende assumere con contratto di somministrazione;<br />

solo in caso di comprovata urgenza la<br />

comunicazione potrà avvenire nelle 24 ore successive<br />

alla stipula del contratto.<br />

L’obbligo di comunicazione appare essenziale al<br />

fine di consentire al sindacato la verifica del rispetto<br />

<strong>dei</strong> limiti massimi di utilizzo di contratti a<br />

tempo determinato, in relazione ai quali si rinvia<br />

a quanto illustrato con riferimento al contratto a<br />

termine.<br />

Infine, le parti contrattuali hanno precisato che<br />

anche per i giornalisti “somministrati” la contribuzione<br />

previdenziale deve essere versata all’IN-<br />

PGI.<br />

17 Trib. Milano, 10/4/2007, n. 1235, in Dir. Prat. Lav. 2007, 2091; Trib. Milano, 9/12/2006, in D&L 2007, 126; Trib. Padova,<br />

13/10/2006, in Riv. It. Dir. Lav. 2007, 831.<br />

18 Così Trib. Milano, 10/4/2007, n. 1235, in Dir. Prat. Lav. 2007, 2091.

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