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Art.3 CONTRATTI A TERMINE, A TEMPO PARZIALE E DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO<br />
<strong>dei</strong> limiti e delle condizioni fissate dagli articoli<br />
20 (ovvero la norma che indica i soggetti che<br />
possono svolgere attività di somministrazione) e<br />
21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) (ovvero<br />
in difetto degli elementi essenziali del contratto),<br />
il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale,<br />
la costituzione di un rapporto di lavoro, a<br />
tempo indeterminato, alle dipendenze dell’utilizzatore,<br />
con effetto dall’inizio della somministrazione.<br />
In particolare, la giurisprudenza ha già avuto modo<br />
di sottolineare che il datore di lavoro deve indicare<br />
in modo dettagliato, nel contratto di somministrazione,<br />
le ragioni sottostanti l’apposizione del<br />
termine, e non può fare un semplice riferimento<br />
alle generiche declaratorie contenute nelle norme<br />
di legge 17 ; in sostanza, il termine di utilizzazione<br />
del lavoratore somministrato deve essere collegato<br />
al fatto determinato che costituisce l’effettiva<br />
causa di utilizzazione del lavoratore, a pena di<br />
illegittimità del termine e, di conseguenza, dell’intero<br />
contratto di somministrazione 18 .<br />
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno<br />
diritto a un trattamento economico e normativo<br />
complessivamente non inferiore a quello <strong>dei</strong> dipendenti<br />
di pari livello dell’utilizzatore. Quest’ultimo<br />
è poi obbligato in solido con il somministratore<br />
a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi<br />
e i contributi previdenziali.<br />
Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a<br />
tempo indeterminato spetta un’indennità mensile<br />
di disponibilità (divisibile per quote orarie) per<br />
46<br />
i periodi nei quali egli rimane in attesa di assegnazione,<br />
la cui misura deve essere prevista dal<br />
contratto collettivo applicato dall’agenzia di somministrazione.<br />
La legge precisa infine che il lavoratore somministrato<br />
non è computato nell’organico dell’utilizzatore<br />
ai fini dell’applicazione di qualsivoglia<br />
disposizione di legge o di contratto collettivo, ad<br />
eccezione di quelle relative alla materia dell’igiene<br />
e della sicurezza del lavoro.<br />
Con riferimento a questo istituto, la lettera c<br />
dell’art. 3 del CNLG si limita a rinviare alla previsione<br />
legale, con un’unica precisazione, ovvero<br />
che (analogamente a quanto già accadeva per i<br />
lavoratori interinali, e in coerenza con gli obblighi<br />
di informazione disciplinati dall’art. 34 CNLG)<br />
l’azienda deve comunicare preventivamente al<br />
CdR numero, qualifiche e mansioni <strong>dei</strong> lavoratori<br />
che intende assumere con contratto di somministrazione;<br />
solo in caso di comprovata urgenza la<br />
comunicazione potrà avvenire nelle 24 ore successive<br />
alla stipula del contratto.<br />
L’obbligo di comunicazione appare essenziale al<br />
fine di consentire al sindacato la verifica del rispetto<br />
<strong>dei</strong> limiti massimi di utilizzo di contratti a<br />
tempo determinato, in relazione ai quali si rinvia<br />
a quanto illustrato con riferimento al contratto a<br />
termine.<br />
Infine, le parti contrattuali hanno precisato che<br />
anche per i giornalisti “somministrati” la contribuzione<br />
previdenziale deve essere versata all’IN-<br />
PGI.<br />
17 Trib. Milano, 10/4/2007, n. 1235, in Dir. Prat. Lav. 2007, 2091; Trib. Milano, 9/12/2006, in D&L 2007, 126; Trib. Padova,<br />
13/10/2006, in Riv. It. Dir. Lav. 2007, 831.<br />
18 Così Trib. Milano, 10/4/2007, n. 1235, in Dir. Prat. Lav. 2007, 2091.