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esteso ad ogni licenziamento disciplinare l’applicabilità<br />

<strong>dei</strong> commi 1, 2 e 3 della norma in questione,<br />

relativi alla pubblicità del codice disciplinare, alla<br />

preventiva contestazione dell’addebito e all’audizione<br />

del lavoratore, eventualmente assistito da<br />

un rappresentante sindacale 5 . Sulla scorta di tale<br />

sentenza, è stato ritenuto che sia disciplinare non<br />

solo il licenziamento che sia qualificato come tale<br />

dal datore di lavoro, ovvero che sia previsto dal<br />

codice disciplinare come sanzione, ma – più in<br />

generale – anche il licenziamento che abbia intrinsecamente<br />

natura disciplinare (principio della<br />

natura ontologica del licenziamento disciplinare) 6 .<br />

E’ stato dunque ritenuto che la procedura di cui<br />

all’art. 7 S.L. deve essere osservata, in caso di<br />

licenziamento ontologicamente disciplinare, da<br />

tutti i datori di lavoro, siano o non siano destinatari<br />

dell’obbligo di reintegrazione ai sensi dell’art.<br />

18 S.L.: il principio è stato affermato dalla Corte<br />

Costituzionale 7 con riferimento ai commi 2 e 3<br />

(preventiva contestazione dell’addebito e audizione<br />

del lavoratore a sua difesa, eventualmente<br />

con l’assistenza di un rappresentante sindacale),<br />

ed è stato successivamente fatto proprio dalla<br />

Corte di Cassazione 8 .<br />

commissione paritetica nazionale procedure di conciliazione<br />

e collegio per la conciliazione delle controversie<br />

249<br />

Quanto alle conseguenze della violazione della<br />

procedura di cui all’art. 7 S.L. nel caso di un licenziamento<br />

ontologicamente disciplinare, è pacifico<br />

il diritto del lavoratore alla reintegrazione<br />

ex art. 18 S.L. nel caso in cui ricorra il requisito<br />

numerico per l’applicabilità di tale norma; in caso<br />

contrario, la giurisprudenza è divisa. E’ stato per<br />

esempio ritenuto che nel caso delle piccole imprese,<br />

sottratte alla disciplina dell’art. 18 S.L., il<br />

licenziamento disciplinare intimato in violazione<br />

delle regole procedurali è nullo e, in mancanza<br />

di una domanda giudiziale che ne chieda la conversione<br />

in licenziamento ad nutum, inidoneo ad<br />

interrompere la continuità del rapporto 9 . Analogamente,<br />

è stato ritenuto che il recesso, nel caso di<br />

cui si parla, sia inidoneo ad estinguere il rapporto,<br />

con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione<br />

sino a che non sia ripristinata l’effettiva<br />

funzionalità del rapporto o non sopravvenga una<br />

valida causa di estinzione 10 . Per contro, è stato<br />

affermato che, stante la inoperatività dell’art. 18<br />

S.L., l’illegittimità del licenziamento nel caso di<br />

cui si parla non comporta il diritto alla reintegrazione<br />

del lavoratore 11 ; più precisamente, prima<br />

dell’entrata in vigore della L. 108/90 e con rife-<br />

5 Corte Cost. 30/11/82 n. 204, in Lavoro 80 1982, 859.<br />

6 Cass. 25/5/2005 n. 10991, in Lav. e prev. oggi 2005, 1278; Cass. 21/7/2004 n. 13526, in Lav. e prev. oggi 2004, 1851; Cass.<br />

Sez. un. 1/6/87 n. 4823, in Lavoro 80 1987, 646; Cass. 8/5/92 n. 5456, in Foro it., Rep. 1992, v. Lavoro (rapporto), n. 1675;<br />

Cass. 25/7/90 n. 7520, in Lavoro 80 1990, 739, con nota di IANNIELLO e in Riv. it. dir. lav. 1991, II, 438, con nota di MAMMO-<br />

NE; Cass. 26/4/90 n. 3465, in Dir. e prat. lav. 1990, 2323; Cass. 8/11/89 n. 4677, ivi 1990, 645; Cass. 2/10/89 n. 3949, ivi 1990,<br />

255; Cass. 3/2/89 n. 692, ivi 1989, 1589; Cass. 18/2/83 n. 1228, in Lavoro 80 1983, 764; Trib. Monza 28/1/2009, in Lav. nella<br />

giur. 2009, 421; Corte d’appello Bari 15/11/2002, in Lav. nella giur. 2003, 386; Trib. S. Maria Capua Vetere 3/12/85, ivi 1986,<br />

646; Pret. Parma 18/5/83, ivi 1983, 770; Pret. Roma 17/1/83, Pret. Genova 17/1/83 e Pret. Genova 3/2/83, tutte in Lavoro 80<br />

1983, 505 ss.. La giurisprudenza citata ha sostanzialmente ricalcato la pronuncia della Corte Costituzionale che, come si è<br />

appena detto, aveva limitato l’applicabilità dell’art. 7 S.L. ai soli commi 1, 2 e 3. Tuttavia, non è mancato chi ha fatto riferimento<br />

anche al comma 5, relativo al termine dilatorio di cinque giorni prima del quale la sanzione più grave del rimprovero scritto non<br />

può comunque essere inflitta: v. Cass. 27/11/92 n. 12666, in Foro it., Rep. 1992, v. cit., n. 1689; Cass. 27/1/93 n. 1000, in Dir.<br />

e prat. lav. 1993, 811. E’ stata invece esplicitamente esclusa l’applicabilità del comma 6, relativo alla facoltà del lavoratore di<br />

promuovere la procedura di conciliazione ed arbitrato: v. Cass. 11/4/92 n. 4456, in Mass. giur. lav. 1992, 378.<br />

7 Corte Cost. 25/7/89 n. 427, in Lavoro 80 1989, 899.<br />

8 Cass. 1/2/92 n. 1037, in Foro it. 1992, I, 1141, con nota di DE LUCA e in Dir. e prat. lav. 1992, 983, con nota di D’AVOSSA;<br />

Cass. 22/1/91 n. 542, in Foro it. 1992, I, 1142, con nota di DE LUCA e in Giust. civ. 1991, I, 1185; Cass. 12/5/90 n. 4079 e Cass.<br />

18/4/90 n. 3184, in Mass. giur. lav. 1990, 442.<br />

9 Cass. 4/3/92 n. 2596, in Dir. e prat. lav. 1992, 1148; Pret. Milano 30/4/99, in D&L 1999, 716; Pret. Milano 6/10/95, ivi 1996,<br />

235; Pret. Ferrara 27/12/95, ivi 1996, 237; Pret. Roma 28/11/94, ivi 1995, 707.<br />

10 Cass. 25/9/91 n. 9993, in Mass. giur. lav. 1991, 684; Cass. 22/1/91 n. 542, in Foro it. 1992, I, 1142, con nota di DE LUCA;<br />

Cass. 25/9/91 n. 9993, ivi, Rep. 1991, v. Lavoro (rapporto), n. 1553; Pret. Napoli 4/6/91, in D&L 1992, 469; Pret. Palermo<br />

5/10/90, in Temi siciliana 1990, 491.<br />

11 Cass. 4/4/92 n. 4147, in Mass. giur. lav. 1992, 380.

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