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sioni dell’impresa, sia tale da non giustificare<br />
l’inflizione di una sanzione così severa 55 ;<br />
• nel caso del dipendente che aveva utilizzato il<br />
computer aziendale per l’esecuzione di lavori<br />
personali estranei all’attività aziendali, che di<br />
per sé non costituisce valido motivo di licenziamento<br />
disciplinare. Piuttosto, in un simile<br />
caso, il datore di lavoro deve provare che<br />
l’attività contestata sia stata svolta durante<br />
l’orario di lavoro e, per la configurabilità della<br />
giusta causa, che tale utilizzo sia stato di entità<br />
rilevante 56 ;<br />
• nel caso di licenziamento inflitto per più com-<br />
259<br />
portamenti che avrebbero potuto essere singolarmente<br />
sanzionati con provvedimenti graduali<br />
e conservativi (e ciò in forza <strong>dei</strong> doveri di<br />
correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175,<br />
1366, 1375, 1377 c.c.) 57 ;<br />
• nel caso di licenziamento intimato al lavoratore<br />
per violazione dell’obbligo di fedeltà di<br />
cui all’art. 2105 c.c., avendo questi prodotto<br />
in giudizio fotocopie di documenti aziendali: è<br />
stato infatti ritenuto prevalente il diritto alla difesa<br />
rispetto alle esigenze di segretezza aziendali<br />
58 .<br />
55 Cass. 27/5/96 n. 5967, in Lav. giur. 1996, 487; Cass. 27/5/95 n. 5967, in D&L 1996, 487, con nota di MUGGIA; Cass. 25/5/95<br />
n. 5753, in Mass. giur. lav. 1995, 601.<br />
56 Pret. Milano 18/4/96, in D&L 1996, 1026, con nota di PORTERA. Analogamente, è stato ritenuto nel caso di uso costante<br />
e quantitativamente non indifferente da parte del lavoratore della posta aziendale per scopi propri, con impegno di tempo<br />
ed attenzione, nonché l’utilizzazione occasionale della fotocopiatrice e del fax aziendali per corrispondenza personale (Trib.<br />
Milano 31/7/2004, in Lav. nella giur. 2005, 292). V. anche Trib. Milano 14/8/2002, in D&L 2002, l 995.<br />
57 Trib. Milano 23/7/2007, in D&L 2007, 1031, con nota di Alberto Vescovini, “Sul licenziamento discriminatorio: considerazioni<br />
in materia di cooperative di lavoro ed elementi indiziari della natura antisindacale”. In senso contrario, v. però Cass. 23/3/2006<br />
n. 6454, in Dir. e prat. lav. 2006, 2680; Cass. 16/9/2002, n. 13536, in Lav. nella giur. 2003, 74.<br />
58 Cass. 7/12/2004 n. 22923, in D&L 2005, con nota di Andrea Bordone, “Sul licenziamento per produzione in giudizio di<br />
documentazione aziendale”, 223.