Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Art.23<br />
un’ipotesi di malattia o infortunio: in altre parole,<br />
nel caso in cui l’evento morboso sia non inferiore<br />
a sette giorni, si presume che la malattia sia<br />
idonea a impedire la concreta fruizione delle ferie,<br />
che vengono conseguentemente interrotte.<br />
Si deve invece escludere che, in caso di malattia<br />
o infortunio inferiore a sette giorni, il periodo<br />
feriale non possa essere interrotto: in presenza<br />
di una malattia effettivamente invalidante, nel<br />
senso sopra indicato, le ferie sono sospese per<br />
effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità<br />
dell’art. 2109 c.c., così come interpretato<br />
dalla giurisprudenza e, pertanto, una norma<br />
contrattuale non potrebbe validamente disporre<br />
il contrario. In buona sostanza, o la clausola<br />
contrattuale di cui si parla viene interpretata nel<br />
modo appena descritto (ipotesi senz’altro preferibile<br />
anche in forza del principio di conservazione<br />
del contratto ex art. 1367 c.c.), o è illegittima<br />
nella parte in cui esclude che una malattia invalidante,<br />
inferiore a sette giorni, possa interrompere<br />
il periodo feriale.<br />
Permessi straordinari<br />
La parte dell’art. 23 CNLG intitolata Permessi<br />
straordinari disciplina i permessi personali fruibili<br />
dai giornalisti. In primo luogo, i giornalisti professionisti<br />
già elencati nella parte della norma dedicata<br />
alle ferie, e sopra indicati, possono fruire<br />
– a condizione di avere un’anzianità aziendale di<br />
almeno un anno – di cinque giorni lavorativi di<br />
permesso ogni anno, frazionabili anche in mezze<br />
giornate lavorative. Tali permessi, se non goduti<br />
nel corso dell’anno, andranno perduti e non è dovuta<br />
alcuna indennità sostitutiva. Un’eccezione a<br />
questa regola si verifica nel caso in cui il giornalista<br />
richieda il permesso, ma questo venga rifiutato<br />
dall’editore per esigenze aziendali: in questo<br />
caso, il permesso può essere recuperato nel corso<br />
dell’anno successivo. L’eccezione di cui si è<br />
appena parlato fa anche comprendere che i permessi<br />
in questione sono, almeno di regola, fruibili<br />
a iniziativa del giornalista, mentre l’editore può rifiutarli<br />
solo per comprovate esigenze di servizio.<br />
Un secondo gruppo di permessi è previsto per<br />
gli inviati, impiegati in servizi ininterrotti di durata<br />
140<br />
superiore a trenta giorni. I giornalisti appartenenti<br />
a questa categoria, infatti, possono fruire di un<br />
periodo di cinque giorni di permesso straordinario,<br />
da godere entro 15 giorni dal rientro in sede.<br />
La mancata fruizione di tali permessi entro il detto<br />
termine ne comporta la decadenza, e il giornalista<br />
non potrà fruire neppure della corrispondente<br />
indennità sostitutiva.<br />
Un’ultima ipotesi di permessi fruibili dal giornalista<br />
si verifica nel caso di eventi luttuosi, riguardanti<br />
parenti, di primo e secondo grado: in questo<br />
caso, il giornalista ha diritto a un permesso<br />
straordinario di tre giorni, elevabile a quattro per<br />
eventi luttuosi verificatisi fuori dal comune dove<br />
lavora il giornalista. Per espressa disposizione<br />
della norma, questi permessi sono fruibili anche<br />
dal praticante.<br />
Prima di concludere sul punto, bisogna ricordare<br />
che la L. 53/00 ha introdotto un permesso simile<br />
a quello disciplinato dal CNLG e di cui si è appena<br />
parlato. In particolare, l’art. 4 c. 1 della legge<br />
prevede il caso del decesso o della documentata<br />
grave infermità del coniuge o di un parente entro<br />
il secondo grado o del convivente: in questi casi,<br />
il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di<br />
3 giorni lavorativi all’anno o, in alternativa per il<br />
caso di grave infermità, la facoltà di concordare<br />
con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento<br />
dell’attività lavorativa.<br />
Aspettativa<br />
L’art. 23 CNLG disciplina anche l’ipotesi<br />
dell’aspettativa che, a norma della disposizione<br />
contrattuale, può essere fruita in due differenti<br />
ipotesi. La prima, si verifica allorquando il giornalista<br />
ne faccia richiesta per giustificati motivi: in<br />
questo caso, l’aspettativa potrà essere concessa<br />
compatibilmente con le esigenze dell’azienda e<br />
non potrà essere superiore a sei mesi, durante<br />
i quali comunque il giornalista non percepirà la<br />
retribuzione. La seconda ipotesi riguarda il giornalista<br />
che abbia compiuto sette anni di anzianità<br />
aziendale: costui può fruire, nel corso del suo<br />
rapporto di lavoro, di un unico periodo di aspettativa<br />
non retribuita, per il periodo massimo di sei<br />
mesi, durante i quali non potrà svolgere incarichi