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Art.23<br />

un’ipotesi di malattia o infortunio: in altre parole,<br />

nel caso in cui l’evento morboso sia non inferiore<br />

a sette giorni, si presume che la malattia sia<br />

idonea a impedire la concreta fruizione delle ferie,<br />

che vengono conseguentemente interrotte.<br />

Si deve invece escludere che, in caso di malattia<br />

o infortunio inferiore a sette giorni, il periodo<br />

feriale non possa essere interrotto: in presenza<br />

di una malattia effettivamente invalidante, nel<br />

senso sopra indicato, le ferie sono sospese per<br />

effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità<br />

dell’art. 2109 c.c., così come interpretato<br />

dalla giurisprudenza e, pertanto, una norma<br />

contrattuale non potrebbe validamente disporre<br />

il contrario. In buona sostanza, o la clausola<br />

contrattuale di cui si parla viene interpretata nel<br />

modo appena descritto (ipotesi senz’altro preferibile<br />

anche in forza del principio di conservazione<br />

del contratto ex art. 1367 c.c.), o è illegittima<br />

nella parte in cui esclude che una malattia invalidante,<br />

inferiore a sette giorni, possa interrompere<br />

il periodo feriale.<br />

Permessi straordinari<br />

La parte dell’art. 23 CNLG intitolata Permessi<br />

straordinari disciplina i permessi personali fruibili<br />

dai giornalisti. In primo luogo, i giornalisti professionisti<br />

già elencati nella parte della norma dedicata<br />

alle ferie, e sopra indicati, possono fruire<br />

– a condizione di avere un’anzianità aziendale di<br />

almeno un anno – di cinque giorni lavorativi di<br />

permesso ogni anno, frazionabili anche in mezze<br />

giornate lavorative. Tali permessi, se non goduti<br />

nel corso dell’anno, andranno perduti e non è dovuta<br />

alcuna indennità sostitutiva. Un’eccezione a<br />

questa regola si verifica nel caso in cui il giornalista<br />

richieda il permesso, ma questo venga rifiutato<br />

dall’editore per esigenze aziendali: in questo<br />

caso, il permesso può essere recuperato nel corso<br />

dell’anno successivo. L’eccezione di cui si è<br />

appena parlato fa anche comprendere che i permessi<br />

in questione sono, almeno di regola, fruibili<br />

a iniziativa del giornalista, mentre l’editore può rifiutarli<br />

solo per comprovate esigenze di servizio.<br />

Un secondo gruppo di permessi è previsto per<br />

gli inviati, impiegati in servizi ininterrotti di durata<br />

140<br />

superiore a trenta giorni. I giornalisti appartenenti<br />

a questa categoria, infatti, possono fruire di un<br />

periodo di cinque giorni di permesso straordinario,<br />

da godere entro 15 giorni dal rientro in sede.<br />

La mancata fruizione di tali permessi entro il detto<br />

termine ne comporta la decadenza, e il giornalista<br />

non potrà fruire neppure della corrispondente<br />

indennità sostitutiva.<br />

Un’ultima ipotesi di permessi fruibili dal giornalista<br />

si verifica nel caso di eventi luttuosi, riguardanti<br />

parenti, di primo e secondo grado: in questo<br />

caso, il giornalista ha diritto a un permesso<br />

straordinario di tre giorni, elevabile a quattro per<br />

eventi luttuosi verificatisi fuori dal comune dove<br />

lavora il giornalista. Per espressa disposizione<br />

della norma, questi permessi sono fruibili anche<br />

dal praticante.<br />

Prima di concludere sul punto, bisogna ricordare<br />

che la L. 53/00 ha introdotto un permesso simile<br />

a quello disciplinato dal CNLG e di cui si è appena<br />

parlato. In particolare, l’art. 4 c. 1 della legge<br />

prevede il caso del decesso o della documentata<br />

grave infermità del coniuge o di un parente entro<br />

il secondo grado o del convivente: in questi casi,<br />

il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di<br />

3 giorni lavorativi all’anno o, in alternativa per il<br />

caso di grave infermità, la facoltà di concordare<br />

con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento<br />

dell’attività lavorativa.<br />

Aspettativa<br />

L’art. 23 CNLG disciplina anche l’ipotesi<br />

dell’aspettativa che, a norma della disposizione<br />

contrattuale, può essere fruita in due differenti<br />

ipotesi. La prima, si verifica allorquando il giornalista<br />

ne faccia richiesta per giustificati motivi: in<br />

questo caso, l’aspettativa potrà essere concessa<br />

compatibilmente con le esigenze dell’azienda e<br />

non potrà essere superiore a sei mesi, durante<br />

i quali comunque il giornalista non percepirà la<br />

retribuzione. La seconda ipotesi riguarda il giornalista<br />

che abbia compiuto sette anni di anzianità<br />

aziendale: costui può fruire, nel corso del suo<br />

rapporto di lavoro, di un unico periodo di aspettativa<br />

non retribuita, per il periodo massimo di sei<br />

mesi, durante i quali non potrà svolgere incarichi

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