Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Commento<br />
L’art. 47 CNLG prevede una procedura di raffreddamento<br />
per le controversie, sia sindacali<br />
che collettive. In primo luogo, è demandata a<br />
una Commissione paritetica nazionale, formata<br />
da quattro rappresentati della Fnsi e da altrettanti<br />
rappresentanti della Fieg, la gestione applicativa<br />
e interpretativa del contratto nazionale.<br />
Ciò significa che, in caso di disaccordo in ordine<br />
all’interpretazione di una norma contrattuale, sorta<br />
in sede aziendale, una delle parti può deferire<br />
la questione alla Commissione. La previsione<br />
di tempi ristretti entro cui esaurire la procedura<br />
dovrebbe assicurare, almeno in teoria, la celerità<br />
della stessa. In ogni caso, pendente la vertenza<br />
avanti la Commissione, le parti si dovranno astenere<br />
da azioni unilaterali.<br />
La procedura disciplinata dall’art. 47 deve considerarsi<br />
facoltativa e non obbligatoria: in altre<br />
parole, e per esempio, nel caso in cui il dissenso<br />
sull’interpretazione di una norma contrattuale<br />
fosse al contempo configurabile come comportamento<br />
antisindacale, la struttura territoriale del<br />
sindacato <strong>dei</strong> giornalisti ben potrebbe procedere<br />
direttamente ad una causa per condotta antisindacale<br />
ex art. 28 S.L., anche senza aver preventivamente<br />
richiesto l’intervento della Commissione.<br />
Infatti, norme di raffreddamento come quelle<br />
in esame hanno una valenza meramente politica<br />
ma non possono limitare, nel silenzio della legge,<br />
il diritto delle parti a far valere in giudizio le proprie<br />
pretese.<br />
Si deve ritenere che le questioni da sottoporre<br />
alla Commissione nazionale di cui si sta parlando<br />
siano quelle prettamente di natura sindacale,<br />
anche perché con riferimento alle controversie individuali<br />
la norma rinvia alla competenza di un diverso<br />
Collegio nazionale composto di tre membri,<br />
uno per parte sindacale e il terzo, con funzione<br />
di presidente, scelto d’intesa dai sindacati stipulanti.<br />
Compito del Collegio è quello di tentare la<br />
conciliazione delle controversie di lavoro prima di<br />
promuovere la causa vera e propria.<br />
La questione è disciplinata, in generale, dagli artt.<br />
410 e ss. cpc. Le norme ora citate prevedono che<br />
commissione paritetica nazionale procedure di conciliazione<br />
e collegio per la conciliazione delle controversie<br />
243<br />
chi intenda promuovere una controversia individuale<br />
di lavoro deve preliminarmente tentare la<br />
conciliazione, o avanti la Commissione di conciliazione<br />
istituita presso ogni Direzione Provinciale<br />
del Lavoro o avanti l’organismo all’uopo previsto<br />
dalla contrattazione collettiva. Solo dopo l’esaurimento<br />
del tentativo di conciliazione, e comunque<br />
entro sessanta giorni dalla richiesta del tentativo,<br />
la parte interessata potrà fare ricorso alla Autorità<br />
giudiziaria.<br />
L’art. 47 CNLG, dunque, disciplina l’organismo<br />
alternativo alla Commissione di conciliazione<br />
presso la Direzione Provinciale del Lavoro. La<br />
procedura per adire il Collegio previsto dalla norma<br />
contrattuale è piuttosto semplice: la parte<br />
interessata deve promuovere il tentativo di conciliazione<br />
per il tramite dell’organizzazione sindacale<br />
di appartenenza che, a sua volta, deve<br />
darne comunicazione all’altra parte interessata,<br />
alla contrapposta organizzazione sindacale e al<br />
Collegio, mediante lettera raccomandata. Non<br />
oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta,<br />
il Collegio convoca le parti. Trascorso inutilmente<br />
tale termine, le parti possono comunque adire<br />
l’Autorità giudiziaria.<br />
Sul punto, si deve preliminarmente chiarire che<br />
il giornalista che intenda procedere contro il suo<br />
editore è comunque tenuto a esperire preliminarmente<br />
il tentativo obbligatorio di conciliazione,<br />
restando libero solo di scegliere la procedura<br />
disciplinata dalla legge, ovvero quella prevista<br />
dal contratto. Entrambe le procedure presentano<br />
vantaggi e svantaggi: forse l’ipotesi contemplata<br />
dal contratto è, sotto certi aspetti, più favorevole,<br />
non solo perché il Collegio ivi previsto<br />
è composto, a differenza della Commissione di<br />
conciliazione disciplinata dalla legge, da persone<br />
maggiormente esperte del peculiare rapporto di<br />
lavoro giornalistico; oltre a ciò, si deve sottolineare<br />
come la procedura contrattuale sia più celere<br />
rispetto a quella di legge, se non altro perché il<br />
termine decorso il quale la parte può adire l’Autorità<br />
giudiziaria scende da sessanta a trenta giorni.<br />
D’altra parte, non si può trascurare che il Collegio<br />
di cui all’art. 47 ha carattere nazionale e, dunque,<br />
sede a Roma: ciò evidentemente comporta uno