30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Commento<br />

L’art. 47 CNLG prevede una procedura di raffreddamento<br />

per le controversie, sia sindacali<br />

che collettive. In primo luogo, è demandata a<br />

una Commissione paritetica nazionale, formata<br />

da quattro rappresentati della Fnsi e da altrettanti<br />

rappresentanti della Fieg, la gestione applicativa<br />

e interpretativa del contratto nazionale.<br />

Ciò significa che, in caso di disaccordo in ordine<br />

all’interpretazione di una norma contrattuale, sorta<br />

in sede aziendale, una delle parti può deferire<br />

la questione alla Commissione. La previsione<br />

di tempi ristretti entro cui esaurire la procedura<br />

dovrebbe assicurare, almeno in teoria, la celerità<br />

della stessa. In ogni caso, pendente la vertenza<br />

avanti la Commissione, le parti si dovranno astenere<br />

da azioni unilaterali.<br />

La procedura disciplinata dall’art. 47 deve considerarsi<br />

facoltativa e non obbligatoria: in altre<br />

parole, e per esempio, nel caso in cui il dissenso<br />

sull’interpretazione di una norma contrattuale<br />

fosse al contempo configurabile come comportamento<br />

antisindacale, la struttura territoriale del<br />

sindacato <strong>dei</strong> giornalisti ben potrebbe procedere<br />

direttamente ad una causa per condotta antisindacale<br />

ex art. 28 S.L., anche senza aver preventivamente<br />

richiesto l’intervento della Commissione.<br />

Infatti, norme di raffreddamento come quelle<br />

in esame hanno una valenza meramente politica<br />

ma non possono limitare, nel silenzio della legge,<br />

il diritto delle parti a far valere in giudizio le proprie<br />

pretese.<br />

Si deve ritenere che le questioni da sottoporre<br />

alla Commissione nazionale di cui si sta parlando<br />

siano quelle prettamente di natura sindacale,<br />

anche perché con riferimento alle controversie individuali<br />

la norma rinvia alla competenza di un diverso<br />

Collegio nazionale composto di tre membri,<br />

uno per parte sindacale e il terzo, con funzione<br />

di presidente, scelto d’intesa dai sindacati stipulanti.<br />

Compito del Collegio è quello di tentare la<br />

conciliazione delle controversie di lavoro prima di<br />

promuovere la causa vera e propria.<br />

La questione è disciplinata, in generale, dagli artt.<br />

410 e ss. cpc. Le norme ora citate prevedono che<br />

commissione paritetica nazionale procedure di conciliazione<br />

e collegio per la conciliazione delle controversie<br />

243<br />

chi intenda promuovere una controversia individuale<br />

di lavoro deve preliminarmente tentare la<br />

conciliazione, o avanti la Commissione di conciliazione<br />

istituita presso ogni Direzione Provinciale<br />

del Lavoro o avanti l’organismo all’uopo previsto<br />

dalla contrattazione collettiva. Solo dopo l’esaurimento<br />

del tentativo di conciliazione, e comunque<br />

entro sessanta giorni dalla richiesta del tentativo,<br />

la parte interessata potrà fare ricorso alla Autorità<br />

giudiziaria.<br />

L’art. 47 CNLG, dunque, disciplina l’organismo<br />

alternativo alla Commissione di conciliazione<br />

presso la Direzione Provinciale del Lavoro. La<br />

procedura per adire il Collegio previsto dalla norma<br />

contrattuale è piuttosto semplice: la parte<br />

interessata deve promuovere il tentativo di conciliazione<br />

per il tramite dell’organizzazione sindacale<br />

di appartenenza che, a sua volta, deve<br />

darne comunicazione all’altra parte interessata,<br />

alla contrapposta organizzazione sindacale e al<br />

Collegio, mediante lettera raccomandata. Non<br />

oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta,<br />

il Collegio convoca le parti. Trascorso inutilmente<br />

tale termine, le parti possono comunque adire<br />

l’Autorità giudiziaria.<br />

Sul punto, si deve preliminarmente chiarire che<br />

il giornalista che intenda procedere contro il suo<br />

editore è comunque tenuto a esperire preliminarmente<br />

il tentativo obbligatorio di conciliazione,<br />

restando libero solo di scegliere la procedura<br />

disciplinata dalla legge, ovvero quella prevista<br />

dal contratto. Entrambe le procedure presentano<br />

vantaggi e svantaggi: forse l’ipotesi contemplata<br />

dal contratto è, sotto certi aspetti, più favorevole,<br />

non solo perché il Collegio ivi previsto<br />

è composto, a differenza della Commissione di<br />

conciliazione disciplinata dalla legge, da persone<br />

maggiormente esperte del peculiare rapporto di<br />

lavoro giornalistico; oltre a ciò, si deve sottolineare<br />

come la procedura contrattuale sia più celere<br />

rispetto a quella di legge, se non altro perché il<br />

termine decorso il quale la parte può adire l’Autorità<br />

giudiziaria scende da sessanta a trenta giorni.<br />

D’altra parte, non si può trascurare che il Collegio<br />

di cui all’art. 47 ha carattere nazionale e, dunque,<br />

sede a Roma: ciò evidentemente comporta uno

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!