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la colpa di chi viene sanzionato; pertanto, non è<br />

sanzionabile il lavoratore che abbia commesso<br />

la mancanza senza dolo o colpa 25 .<br />

Si è già detto che l’art. 7 S.L. prevede l’onere di<br />

pubblicità del codice disciplinare che, a pena<br />

di nullità della sanzione 26 , deve essere affisso in<br />

luogo accessibile a tutti 27 . L’onere previsto dalla<br />

norma è previsto a beneficio della collettività<br />

<strong>dei</strong> lavoratori, e non del lavoratore come singolo;<br />

pertanto, la pubblicità del codice disciplinare non<br />

è soddisfatta mediante forme diverse, per quanto<br />

equipollenti, rispetto all’affissione, che abbiano<br />

come destinatari i lavoratori intesi come singoli e<br />

non come collettività 28 . Pertanto, l’onere di pubblicità<br />

non sarebbe soddisfatto dalla semplice<br />

consegna di copia del contratto collettivo ai singoli<br />

lavoratori 29 .<br />

253<br />

Il regolamento di disciplina<br />

Passando ad esaminare il regolamento di disciplina,<br />

questo preliminarmente – e in generale<br />

– dispone che il giornalista è tenuto al rispetto<br />

degli obblighi previsti dalla legge e dal<br />

contratto e, dunque, in particolare, dagli artt.<br />

2104 e 2105 c.c.. Le norme da ultimo citate<br />

impongono al lavoratore l’obbligo di diligenza<br />

e di fedeltà: in altre parole, il lavoratore deve<br />

eseguire la prestazione lavorativa usando la<br />

diligenza richiesta dalla natura della prestazione<br />

stessa e dall’interesse dell’impresa; il lavoratore<br />

deve osservare le disposizioni impartite<br />

dall’imprenditore e dai suoi collaboratori per<br />

l’esecuzione e per la disciplina del lavoro 30 ;<br />

il lavoratore non può trattare affari per conto<br />

proprio o di terzi, in concorrenza con l’impren-<br />

25 Cass. 11/1/93 n. 215, in D&L 1993, 603. Con particolare riferimento al licenziamento per giusta causa, è stato affermato<br />

che per verificarne la legittimità bisogna tenere conto della intensità dell’elemento intenzionale: Cass. 29/11/99 n. 13354, in<br />

Orientamenti 2000, 483; Cass. 22/1/87 n. 602, in Lavoro 80 1987, 809; Cass. 13/7/87 n. 5220, in Giust. civ., Mass. 1987,<br />

1510; Cass. 10/11/87 n. 8301, ivi, Mass. 1987, 2320; Cass. 2/1/86 n. 4, ivi, Mass. 1986, 2. In ogni caso, è stato ritenuto che<br />

la forte emozione non costituisce di per sé impedimento all’intendere e volere; conseguentemente, anche la mancanza grave<br />

commessa sotto l’effetto di tale emozione può giustificare il licenziamento (Cass. 8/1/00 n. 143, in Riv. it. dir. lav. 2000, 764,<br />

n. D’APONTE).<br />

26 Trib. Grosseto 31/3/2003, in Lav. nella giur. 2004, 1010; Trib. Milano 10/12/2002, in Lav. nella giur. 2003, 591. L’affissione<br />

non è necessaria solo quando l’infrazione sia prevista da una norma di legge (Cass. 8/1/2007 n. 56, in Lav. nella giur. 2007,<br />

1038; Cass. 13/9/2005, n. 18310, 597, in Orient. Giur. Lav., con nota di Marco Sartori, “Recesso e potere disciplinare: la<br />

diversità intensità dell’onere datoriale della compilazione del codice ai sensi dell’art. 7 SL”). Questa eccezione potrebbe per<br />

esempio configurarsi nel caso di addebito concernente il conflitto di interessi con il datore di lavoro (trattandosi di violazione<br />

<strong>dei</strong> doveri di fedeltà e correttezza previsti dalla legge): Trib. Firenze 9/12/2003, in D&L 2004, 400, con nota di Massimo Aragiusto,<br />

“In tema di affissione del codice disciplinare, violazione del dovere di fedeltà e conciliazione sindacale”. Corte app. Milano<br />

17/9/2007, in Lav. nella giur. 2008, 203 ha precisato che ‘‘obbligo dell’affissione del codice disciplinare è inderogabile per tutti<br />

quegli illeciti disciplinari specifici che traggono origine dal contratto collettivo o comunque dall’individuazione operata dal datore<br />

di lavoro, tali dunque da non poter essere altrimenti conosciuti dal lavoratore attesa la generalità e astrattezza della fonte<br />

regolatrice; ciò non vale invece per quegli addebiti che rientrano in comportamenti negligenti collegati ai doveri del lavoratore<br />

di rendere la prestazione lavorativa, come nel caso dell’assenza dal lavoro senza giustificazione.<br />

27 Cass. 3/10/2007 n. 20733, in Lav. nella giur. 2008, 381, con commento di Marcello Lupoli, ha precisato che non è configurabile<br />

l’obbligo di effettuare l’affissione in locali in cui i dipendenti devono passare necessariamente; piuttosto, l’art. 7 S.L. richiede<br />

il libero accesso, quindi accesso non impedito, non difficoltoso, ma non è richiesto l’accesso necessitato o non evitabile.<br />

28 Cass. sez. un. 5/2/88 n. 1208, in Dir. e prat. lav. 1988, 635; Cass. 23/4/90 n. 3357, in Riv. it. dir. lav. 1990, II, 902; Cass.<br />

8/3/90 n. 1861, in Dir. e prat. lav. 1990, 1295; Cass. 18/5/89 n. 2366, ivi 1989, 1718; Cass. 1/2/88 n. 935, ivi 1988, 1763; Pret.<br />

Firenze 10/12/98, in D&L 1999, 603, con nota di Pavone.<br />

29 Cass. 18/5/89 n. 2366, in Dir. e prat. lav. 1989, 1718; Cass. 1/6/84 n. 3322, in Riv. giur. lav. 1985, II, 195; Trib. Milano<br />

2/9/2005, in Orient. Giur. Lav. 2005, 639; Trib. Milano 14/11/84, in Lavoro 80 1985, 192; Trib. Milano 18/6/83, ivi 1983, 1009.<br />

30 Naturalmente, il potere gerarchico del datore di lavoro, al quale il dipendente è sottoposto, non si estende anche alle direttive<br />

che abbiano ad oggetti comportamenti contrari alla legge, perché a tali ordini il lavoratore ha la facoltà di opporre un<br />

legittimo rifiuto: Cass. 22/2/90, in Mass. giur. lav. 1990, 470.

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