30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art.2 Art.4<br />

All’atto dell’assunzione ai sensi degli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto<br />

per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rapporto<br />

di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con<br />

la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio<br />

prestato.<br />

Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo<br />

di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell’anzianità di<br />

servizio.<br />

Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti<br />

nella direzione o nella proprietà dell’azienda. Non potrà essere sottoposto a<br />

periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella<br />

quale ha svolto il praticantato.<br />

Norma particolare<br />

Le aziende sulla base <strong>dei</strong> dati forniti dall’INPGI formuleranno previsioni sul movimento<br />

pensionistico annuale <strong>dei</strong> giornalisti occupati che, a richiesta, saranno<br />

portate a conoscenza <strong>dei</strong> comitati di redazione.<br />

Situazione occupazionale<br />

Commissione Nazionale Paritetica<br />

1) È istituita dalle parti una Commissione nazionale paritetica incaricata di verificare<br />

l’andamento dell’occupazione nell’ambito della categoria giornalistica e di<br />

accertare l’entità del fenomeno della disoccupazione al fine di agevolare il riassorbimento.<br />

La Commissione procede con periodici aggiornamenti alla formazione e tenuta<br />

di elenchi distinti <strong>dei</strong> giornalisti professionisti in stato di disoccupazione o in Cassa<br />

integrazione guadagni (CIG), che saranno trasmessi a richiesta delle aziende<br />

interessate. L’iscrizione negli elenchi avviene previo consenso <strong>dei</strong> singoli censiti.<br />

Non possono essere iscritti negli elenchi <strong>dei</strong> giornalisti professionisti o, se inclusi,<br />

devono essere cancellati:<br />

a) i giornalisti che, avendo uno o più rapporti continuativi ex artt. 2 e 12, percepiscono<br />

un compenso globale almeno pari alla retribuzione minima del redattore<br />

ordinario;<br />

b) i giornalisti che godono di un trattamento pensionistico INPGI almeno pari alla<br />

retribuzione minima del redattore ordinario.<br />

I giornalisti posti in CIG a seguito di crisi o di cessazione di attività aziendale sono<br />

iscritti in un elenco speciale; a tal fine la Commissione potrà acquisire dall’INPGI<br />

trimestralmente gli elenchi nominativi <strong>dei</strong> giornalisti disoccupati o posti in CIG che<br />

ricevono le relative prestazioni.<br />

Fermo restando quanto disposto dall’allegato protocollo D (Consultazione sindacale),<br />

i giornalisti che, cessato per qualsiasi motivo il trattamento di integrazione<br />

guadagni, restino senza occupazione, possono, a domanda, essere trasferiti<br />

nell’elenco <strong>dei</strong> giornalisti disoccupati.<br />

Sarà formato anche un elenco di praticanti il cui rapporto di praticantato sia stato<br />

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!