Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art.2 Art.4<br />
All’atto dell’assunzione ai sensi degli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto<br />
per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rapporto<br />
di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con<br />
la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio<br />
prestato.<br />
Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo<br />
di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell’anzianità di<br />
servizio.<br />
Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti<br />
nella direzione o nella proprietà dell’azienda. Non potrà essere sottoposto a<br />
periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella<br />
quale ha svolto il praticantato.<br />
Norma particolare<br />
Le aziende sulla base <strong>dei</strong> dati forniti dall’INPGI formuleranno previsioni sul movimento<br />
pensionistico annuale <strong>dei</strong> giornalisti occupati che, a richiesta, saranno<br />
portate a conoscenza <strong>dei</strong> comitati di redazione.<br />
Situazione occupazionale<br />
Commissione Nazionale Paritetica<br />
1) È istituita dalle parti una Commissione nazionale paritetica incaricata di verificare<br />
l’andamento dell’occupazione nell’ambito della categoria giornalistica e di<br />
accertare l’entità del fenomeno della disoccupazione al fine di agevolare il riassorbimento.<br />
La Commissione procede con periodici aggiornamenti alla formazione e tenuta<br />
di elenchi distinti <strong>dei</strong> giornalisti professionisti in stato di disoccupazione o in Cassa<br />
integrazione guadagni (CIG), che saranno trasmessi a richiesta delle aziende<br />
interessate. L’iscrizione negli elenchi avviene previo consenso <strong>dei</strong> singoli censiti.<br />
Non possono essere iscritti negli elenchi <strong>dei</strong> giornalisti professionisti o, se inclusi,<br />
devono essere cancellati:<br />
a) i giornalisti che, avendo uno o più rapporti continuativi ex artt. 2 e 12, percepiscono<br />
un compenso globale almeno pari alla retribuzione minima del redattore<br />
ordinario;<br />
b) i giornalisti che godono di un trattamento pensionistico INPGI almeno pari alla<br />
retribuzione minima del redattore ordinario.<br />
I giornalisti posti in CIG a seguito di crisi o di cessazione di attività aziendale sono<br />
iscritti in un elenco speciale; a tal fine la Commissione potrà acquisire dall’INPGI<br />
trimestralmente gli elenchi nominativi <strong>dei</strong> giornalisti disoccupati o posti in CIG che<br />
ricevono le relative prestazioni.<br />
Fermo restando quanto disposto dall’allegato protocollo D (Consultazione sindacale),<br />
i giornalisti che, cessato per qualsiasi motivo il trattamento di integrazione<br />
guadagni, restino senza occupazione, possono, a domanda, essere trasferiti<br />
nell’elenco <strong>dei</strong> giornalisti disoccupati.<br />
Sarà formato anche un elenco di praticanti il cui rapporto di praticantato sia stato<br />
48