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Art.52<br />

con riguardo al rapporto di lavoro giornalistico,<br />

bisogna comunque considerare l’efficacia erga<br />

omnes del contratto collettivo stipulato in data<br />

10/1/1959: a tale riguardo, si rinvia al commento<br />

sub art. 1, capitolo .<br />

Sulla base del principio sopra enunciato, si è affermato<br />

che l’efficacia del contratto dopo la sua<br />

scadenza dipende dalla volontà delle parti, che<br />

può essere espressa anche per fatti concludenti:<br />

in altre parole, se le parti hanno continuato di<br />

fatto ad applicare il contratto dopo la sua scadenza,<br />

questo continuerà a disciplinare il rapporto<br />

di lavoro 2 . In ogni caso, il problema della<br />

ultrattività del contratto scaduto non può configurarsi<br />

con riferimento alle clausole a contenu-<br />

262<br />

VALIDITà E DURATA<br />

to retributivo, giacché le stesse trattano aspetti<br />

che incidono su beni di rilevanza costituzionale,<br />

quali la conservazione del diritto ad un’esistenza<br />

libera e dignitosa ed alla partecipazione alla<br />

vita sociale, politica ed economica; pertanto, tali<br />

clausole mantengono la loro efficacia sino al sopravvenire<br />

di nuove e incompatibili disposizioni 3 .<br />

Peraltro, fatto salvo quanto si è detto, il contratto<br />

successivo può modificare il precedente anche<br />

in senso peggiorativo e anche con riguardo al<br />

trattamento retributivo, a condizione che la modifica<br />

<strong>dei</strong> criteri di calcolo della retribuzione non<br />

determini un peggioramento del livello economico<br />

acquisito dai lavoratori e non incida sulla loro<br />

professionalità, comportandone l’assegnazione<br />

a mansioni inferiori 4 .<br />

2 Cass. 18/1/96 n. 382, in Giust. civ. 1996, I, 1595, con nota di PARISELLA; Cass. 6/6/90 n. 5393, in Foro it., Rep. 1990, v.<br />

Lavoro (rapporto), n. 20; Cass. 13/2/90 n. 1050, in Not. giur. lav. 1990, 478; Cass. 29/8/87 n. 7140, in Foro it., Rep. 1987, v.<br />

cit., 39. Pret. Bologna 24/6/91, in Giur. it. 1992, I, 2, 558, con nota di PIZZOFERRATO, ha dichiarato antisindacale la decurtazione<br />

del superminimo aziendale dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori, giudicando irrilevante la scadenza del contratto<br />

collettivo attributivo del superminimo.<br />

3 Cass. 22/4/95 n. 4563, in Foro it. 1995, I, 2870, con nota di ESPOSITO; in D&L 1995, 1012; in Mass. giur. lav. 1995, 552, con<br />

nota di SCOGNAMIGLIO; in Dir. lav. 1995, II, 207, con nota di BELLOMO. In senso contrario, v. però Cass. 10/4/00, in Foro it.,<br />

Rep. 2000, v. Lavoro (rapporto) 8.<br />

4 Cass. 12/2/00 n. 1576, in Foro it. 2000, I, 1539, con nota di BELLOCCHI.

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