Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.52<br />
con riguardo al rapporto di lavoro giornalistico,<br />
bisogna comunque considerare l’efficacia erga<br />
omnes del contratto collettivo stipulato in data<br />
10/1/1959: a tale riguardo, si rinvia al commento<br />
sub art. 1, capitolo .<br />
Sulla base del principio sopra enunciato, si è affermato<br />
che l’efficacia del contratto dopo la sua<br />
scadenza dipende dalla volontà delle parti, che<br />
può essere espressa anche per fatti concludenti:<br />
in altre parole, se le parti hanno continuato di<br />
fatto ad applicare il contratto dopo la sua scadenza,<br />
questo continuerà a disciplinare il rapporto<br />
di lavoro 2 . In ogni caso, il problema della<br />
ultrattività del contratto scaduto non può configurarsi<br />
con riferimento alle clausole a contenu-<br />
262<br />
VALIDITà E DURATA<br />
to retributivo, giacché le stesse trattano aspetti<br />
che incidono su beni di rilevanza costituzionale,<br />
quali la conservazione del diritto ad un’esistenza<br />
libera e dignitosa ed alla partecipazione alla<br />
vita sociale, politica ed economica; pertanto, tali<br />
clausole mantengono la loro efficacia sino al sopravvenire<br />
di nuove e incompatibili disposizioni 3 .<br />
Peraltro, fatto salvo quanto si è detto, il contratto<br />
successivo può modificare il precedente anche<br />
in senso peggiorativo e anche con riguardo al<br />
trattamento retributivo, a condizione che la modifica<br />
<strong>dei</strong> criteri di calcolo della retribuzione non<br />
determini un peggioramento del livello economico<br />
acquisito dai lavoratori e non incida sulla loro<br />
professionalità, comportandone l’assegnazione<br />
a mansioni inferiori 4 .<br />
2 Cass. 18/1/96 n. 382, in Giust. civ. 1996, I, 1595, con nota di PARISELLA; Cass. 6/6/90 n. 5393, in Foro it., Rep. 1990, v.<br />
Lavoro (rapporto), n. 20; Cass. 13/2/90 n. 1050, in Not. giur. lav. 1990, 478; Cass. 29/8/87 n. 7140, in Foro it., Rep. 1987, v.<br />
cit., 39. Pret. Bologna 24/6/91, in Giur. it. 1992, I, 2, 558, con nota di PIZZOFERRATO, ha dichiarato antisindacale la decurtazione<br />
del superminimo aziendale dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori, giudicando irrilevante la scadenza del contratto<br />
collettivo attributivo del superminimo.<br />
3 Cass. 22/4/95 n. 4563, in Foro it. 1995, I, 2870, con nota di ESPOSITO; in D&L 1995, 1012; in Mass. giur. lav. 1995, 552, con<br />
nota di SCOGNAMIGLIO; in Dir. lav. 1995, II, 207, con nota di BELLOMO. In senso contrario, v. però Cass. 10/4/00, in Foro it.,<br />
Rep. 2000, v. Lavoro (rapporto) 8.<br />
4 Cass. 12/2/00 n. 1576, in Foro it. 2000, I, 1539, con nota di BELLOCCHI.