Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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parole, a fronte della disapplicazione dell’art. 42,<br />
la struttura territoriale del sindacato <strong>dei</strong> giornalisti<br />
può promuovere immediatamente una causa per<br />
condotta antisindacale ex art. 28 S.L., senza aver<br />
preventivamente sollecitato il parere delle strutture<br />
nazionali.<br />
Terminata la procedura sopra descritta, il piano<br />
può essere portato a realizzazione, attraverso una<br />
preliminare fase di addestramento professionale,<br />
i cui oneri sono a carico dell’editore che, infatti e<br />
in particolare, deve provvedere ai costi per i corsi<br />
di formazione ed addestramento <strong>dei</strong> redattori<br />
sull’utilizzo <strong>dei</strong> nuovi sistemi elettronici editoriali;<br />
nel caso in cui l’addestramento si svolga al di<br />
fuori dell’orario di lavoro, al giornalista è dovuto il<br />
trattamento previsto dall’art. 7 CNLG per il lavoro<br />
straordinario. Al termine dell’addestramento si<br />
procederà alla sperimentazione del piano, durante<br />
la quale verranno realizzate le modifiche che si<br />
dimostrino necessarie.<br />
In ogni caso, la nuova organizzazione del lavoro,<br />
conseguente al piano elaborato dall’editore,<br />
deve essere concordata tra editore, direttore e<br />
CdR. Qualora il piano comporti esuberi di organico,<br />
la norma prevede l’impiego di strumenti<br />
che escludono la possibilità di ricorrere a licenziamenti.<br />
Infatti, sono in primo luogo previsti l’eliminazione<br />
del lavoro straordinario e il normale<br />
avvicendamento <strong>dei</strong> giornalisti. La norma fa anche<br />
riferimento all’ipotesi in cui l’editore intenda<br />
ricorrere alle disposizioni di cui agli artt. 35 e ss.<br />
L. 416/81 1 : si vede, quindi, che ogni riferimento<br />
al licenziamento, se non al termine del periodo di<br />
integrazione salariale ex art. 35 L. 416/81, è vietato<br />
dalla norma. In ogni caso, anche il ricorso alle<br />
procedure di cui alla legge ora richiamata è da<br />
considerarsi residuale rispetto agli altri strumenti<br />
indicati e, dunque, da utilizzarsi solo se questi si<br />
dimostrassero insufficienti.<br />
Un’ipotesi particolare di nuova tecnologia è disciplinata<br />
nel capitolo intitolato Teletrasmissioni<br />
in fac-simile, che si occupa della trasmissione a<br />
distanza <strong>dei</strong> giornali quotidiani, anche nel caso<br />
1 Al riguardo, v. il commento sub art. 33.<br />
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investimenti ed innovazioni tecnologiche<br />
in cui la trasmissione riguardi una parte di essi,<br />
rimanendo la restante parte integrata nella sede<br />
di destinazione, mediante l’inserimento di altre<br />
pagine qui composte. Le parti si preoccupano di<br />
chiarire che tutto ciò può avvenire a condizione<br />
di salvaguardare i livelli occupazionali. In altre<br />
parole, l’introduzione della trasmissione in facsimile<br />
deve avvenire a parità di posti di lavoro.<br />
Per realizzare questo risultato, è anche previsto<br />
un incontro <strong>dei</strong> sindacati stipulanti, in occasione<br />
dell’introduzione o di una diversa utilizzazione<br />
della trasmissione in fac-simile; sono anche previsti<br />
incontri periodici delle stesse organizzazioni<br />
per verificare il movimento delle forze occupazionali<br />
in conseguenza dell’introduzione di questa<br />
tecnologia.<br />
B. Le nuove tecnologie e la tutela<br />
della professionalità e della salute<br />
del giornalista<br />
La parte della norma dedicata all’Utilizzo <strong>dei</strong> sistemi<br />
editoriali tende ad evitare abusi che potrebbero<br />
conseguire dall’introduzione delle nuove<br />
tecnologie e che potrebbero danneggiare il<br />
giornalista, soprattutto – ma non solo – sotto il<br />
profilo della sua professionalità. Per realizzare<br />
questo obiettivo, sono indicati i confini del lavoro<br />
<strong>dei</strong> giornalisti, da un lato, e <strong>dei</strong> poligrafici<br />
dall’altro: per esempio, si esclude che sia compito<br />
del giornalista digitare il materiale proveniente<br />
dall’esterno della redazione. A tale riguardo, la<br />
norma precisa che il processo di digitazione non<br />
può comportare interventi, modifiche o integrazioni<br />
sui testi: tali operazioni possono avvenire,<br />
ovviamente nel rispetto delle norme contrattuali<br />
– e in particolare dell’art. 9 – solo ad opera del<br />
personale giornalistico.<br />
In ogni caso, il giornalista può partecipare al processo<br />
di videoimpaginazione, ma al solo fine di<br />
ideare le pagine e di operare gli interventi di verifica<br />
e di modifica sulle pagine stesse. In particolare,<br />
è previsto che il redattore grafico curi la<br />
ideazione, la progettazione, l’elaborazione e la re