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Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

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parole, a fronte della disapplicazione dell’art. 42,<br />

la struttura territoriale del sindacato <strong>dei</strong> giornalisti<br />

può promuovere immediatamente una causa per<br />

condotta antisindacale ex art. 28 S.L., senza aver<br />

preventivamente sollecitato il parere delle strutture<br />

nazionali.<br />

Terminata la procedura sopra descritta, il piano<br />

può essere portato a realizzazione, attraverso una<br />

preliminare fase di addestramento professionale,<br />

i cui oneri sono a carico dell’editore che, infatti e<br />

in particolare, deve provvedere ai costi per i corsi<br />

di formazione ed addestramento <strong>dei</strong> redattori<br />

sull’utilizzo <strong>dei</strong> nuovi sistemi elettronici editoriali;<br />

nel caso in cui l’addestramento si svolga al di<br />

fuori dell’orario di lavoro, al giornalista è dovuto il<br />

trattamento previsto dall’art. 7 CNLG per il lavoro<br />

straordinario. Al termine dell’addestramento si<br />

procederà alla sperimentazione del piano, durante<br />

la quale verranno realizzate le modifiche che si<br />

dimostrino necessarie.<br />

In ogni caso, la nuova organizzazione del lavoro,<br />

conseguente al piano elaborato dall’editore,<br />

deve essere concordata tra editore, direttore e<br />

CdR. Qualora il piano comporti esuberi di organico,<br />

la norma prevede l’impiego di strumenti<br />

che escludono la possibilità di ricorrere a licenziamenti.<br />

Infatti, sono in primo luogo previsti l’eliminazione<br />

del lavoro straordinario e il normale<br />

avvicendamento <strong>dei</strong> giornalisti. La norma fa anche<br />

riferimento all’ipotesi in cui l’editore intenda<br />

ricorrere alle disposizioni di cui agli artt. 35 e ss.<br />

L. 416/81 1 : si vede, quindi, che ogni riferimento<br />

al licenziamento, se non al termine del periodo di<br />

integrazione salariale ex art. 35 L. 416/81, è vietato<br />

dalla norma. In ogni caso, anche il ricorso alle<br />

procedure di cui alla legge ora richiamata è da<br />

considerarsi residuale rispetto agli altri strumenti<br />

indicati e, dunque, da utilizzarsi solo se questi si<br />

dimostrassero insufficienti.<br />

Un’ipotesi particolare di nuova tecnologia è disciplinata<br />

nel capitolo intitolato Teletrasmissioni<br />

in fac-simile, che si occupa della trasmissione a<br />

distanza <strong>dei</strong> giornali quotidiani, anche nel caso<br />

1 Al riguardo, v. il commento sub art. 33.<br />

229<br />

investimenti ed innovazioni tecnologiche<br />

in cui la trasmissione riguardi una parte di essi,<br />

rimanendo la restante parte integrata nella sede<br />

di destinazione, mediante l’inserimento di altre<br />

pagine qui composte. Le parti si preoccupano di<br />

chiarire che tutto ciò può avvenire a condizione<br />

di salvaguardare i livelli occupazionali. In altre<br />

parole, l’introduzione della trasmissione in facsimile<br />

deve avvenire a parità di posti di lavoro.<br />

Per realizzare questo risultato, è anche previsto<br />

un incontro <strong>dei</strong> sindacati stipulanti, in occasione<br />

dell’introduzione o di una diversa utilizzazione<br />

della trasmissione in fac-simile; sono anche previsti<br />

incontri periodici delle stesse organizzazioni<br />

per verificare il movimento delle forze occupazionali<br />

in conseguenza dell’introduzione di questa<br />

tecnologia.<br />

B. Le nuove tecnologie e la tutela<br />

della professionalità e della salute<br />

del giornalista<br />

La parte della norma dedicata all’Utilizzo <strong>dei</strong> sistemi<br />

editoriali tende ad evitare abusi che potrebbero<br />

conseguire dall’introduzione delle nuove<br />

tecnologie e che potrebbero danneggiare il<br />

giornalista, soprattutto – ma non solo – sotto il<br />

profilo della sua professionalità. Per realizzare<br />

questo obiettivo, sono indicati i confini del lavoro<br />

<strong>dei</strong> giornalisti, da un lato, e <strong>dei</strong> poligrafici<br />

dall’altro: per esempio, si esclude che sia compito<br />

del giornalista digitare il materiale proveniente<br />

dall’esterno della redazione. A tale riguardo, la<br />

norma precisa che il processo di digitazione non<br />

può comportare interventi, modifiche o integrazioni<br />

sui testi: tali operazioni possono avvenire,<br />

ovviamente nel rispetto delle norme contrattuali<br />

– e in particolare dell’art. 9 – solo ad opera del<br />

personale giornalistico.<br />

In ogni caso, il giornalista può partecipare al processo<br />

di videoimpaginazione, ma al solo fine di<br />

ideare le pagine e di operare gli interventi di verifica<br />

e di modifica sulle pagine stesse. In particolare,<br />

è previsto che il redattore grafico curi la<br />

ideazione, la progettazione, l’elaborazione e la re

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