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infortunio; l’orientamento che ne era emerso può<br />

essere così sintetizzato: “L’infortunio in itinere è<br />

da comprendere nella tutela assicurativa obbligatoria<br />

in quanto sia riconducibile alla comune<br />

ipotesi di infortunio avvenuto . Tale infortunio può ritenersi indennizzabile<br />

allorquando l’attività strumentale e preparatoria,<br />

antecedente o successiva alla vera e propria<br />

prestazione lavorativa, e tra essa dunque anche<br />

l’attività di spostamento su strada tra abitazione<br />

e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda necessaria<br />

per le particolari modalità e caratteristiche<br />

della prestazione lavorativa” 20 .<br />

La problematica in esame è però destinata a sfumare<br />

a fronte del, sia pur tardivo, intervento del<br />

legislatore; infatti, con il D. Lgs. 23/2/00 n. 38 è<br />

stato integrato il citato art. 2 del DPR 1124/65,<br />

con l’introduzione di uno specifico riferimento<br />

all’infortunio in itinere, chiaramente ispirato alla<br />

menzionata elaborazione giurisprudenziale 21 .<br />

L’emanazione del provvedimento legislativo, pur<br />

lasciando aperte diverse questioni 22 , riduce co-<br />

155<br />

malattia ed infortunio<br />

munque il margine di discrezionalità <strong>dei</strong> giudici e,<br />

quindi, la possibilità che casi analoghi subiscano<br />

trattamenti differenziati.<br />

Da segnalare, infine, la presenza nell’ambito del<br />

contratto giornalistico di un’assicurazione contro<br />

gli infortuni, professionali e non, regolata dall’art.<br />

38, al cui commento si rinvia.<br />

Il danno biologico<br />

Un cenno a parte deve essere fatto, da ultimo, al<br />

c.d. danno biologico.<br />

Si tratta di una forma di danno frutto dell’elaborazione<br />

giurisprudenziale 23 . In buona sostanza, alcuni<br />

giudici si erano, in passato, trovati di fronte a<br />

situazioni in cui soggetti erano stati sicuramente<br />

lesi da comportamenti ingiusti altrui, ma i danni<br />

dagli stessi subiti non rientravano in alcuna delle<br />

categorie predeterminate dalla legge.<br />

In estrema sintesi, si può qualificare il danno<br />

biologico come “danno alla salute immanente<br />

alla lesione dell’integrità biopsichica della persona,<br />

distinto da ogni danno di natura patri-<br />

20 Cass. 21/4/99 n. 3970, in D&L 1999, 747, con nota di VERALDI, Infortunio in itinere e l’occasione di lavoro: lo sforzo interpretativo<br />

e ricostruttivo operato dalla giurisprudenza.<br />

21 “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non necessitate, l’assicurazione<br />

comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione<br />

a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e,<br />

qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di<br />

consumazione <strong>dei</strong> pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore,<br />

ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel<br />

caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato..” (art. 12 D. Lgs. 38/00). In giurisprudenza è stato tra l’altro<br />

precisato che il nesso di causalità può essere interrotto nel caso di “una sosta voluttuaria di circa un’ora” (Cass. 18/7/07 n.<br />

15973, in Lav. Giur. 2008, 149, con nota di Girardi), e che la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi<br />

“nella pubblica strada e comunque in luoghi non identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato” (Cass.<br />

16/7/07 n. 15777, in Dir. prat. Lav. 2008, 1153).<br />

22 Come quella relativa all’identificazione del luogo abituale di consumazione del pasto, nel caso di lavoratore che possa scegliere<br />

e di fatto abitualmente scelga tra più punti di ristoro, piuttosto che della nozione di “uso necessitato dell’autovettura”,<br />

non specificando la legge se questo si abbia solo in assenza della possibilità di usare mezzi pubblici, ovvero se sia sufficiente<br />

un notevole risparmio di tempo grazie all’uso di un mezzo proprio per considerare lo stesso come necessitato. Da segnalare,<br />

al riguardo, la pronuncia della Cassazione n. 955 del 17/1/07 (in Lav. Giur. 2007, 516), secondo cui l’ìndennizzabilità dell’infortunio,<br />

in caso di uso di mezzo proprio, è condizionata all’inesistenza di soluzione alternative “tenuto conto che il mezzo di<br />

trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione<br />

al rischio della strada”.<br />

23 Tra le prime pronunce che hanno teorizzato la risarcibilità di tale danno si devono ricordare, per la giurisprudenza di merito,<br />

alcune sentenze del Tribunale di Genova (Trib. Genova 25/5/74, in Giur. It. 1975; Trib. Genova 15/12/75, in Foro it. 1976, I,<br />

1997); di un’autonoma configurazione del danno biologico rispetto al danno morale e al danno patrimoniale si può parlare però<br />

solo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/7/86 n. 184, in Foro it. 1986, I, 2053; fondamentali risultano inoltre<br />

alcune pronunce della Cassazione tra cui Cass. 6/4/83 n. 2396, in Giur. it. 1984, I, 1, 537 e Cass. 11/2/85 n. 1130, in Foro it.,<br />

Rep. 1985, v. Danni civili, n. 104.

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