Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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infortunio; l’orientamento che ne era emerso può<br />
essere così sintetizzato: “L’infortunio in itinere è<br />
da comprendere nella tutela assicurativa obbligatoria<br />
in quanto sia riconducibile alla comune<br />
ipotesi di infortunio avvenuto . Tale infortunio può ritenersi indennizzabile<br />
allorquando l’attività strumentale e preparatoria,<br />
antecedente o successiva alla vera e propria<br />
prestazione lavorativa, e tra essa dunque anche<br />
l’attività di spostamento su strada tra abitazione<br />
e luogo di lavoro, sia obbligata e si renda necessaria<br />
per le particolari modalità e caratteristiche<br />
della prestazione lavorativa” 20 .<br />
La problematica in esame è però destinata a sfumare<br />
a fronte del, sia pur tardivo, intervento del<br />
legislatore; infatti, con il D. Lgs. 23/2/00 n. 38 è<br />
stato integrato il citato art. 2 del DPR 1124/65,<br />
con l’introduzione di uno specifico riferimento<br />
all’infortunio in itinere, chiaramente ispirato alla<br />
menzionata elaborazione giurisprudenziale 21 .<br />
L’emanazione del provvedimento legislativo, pur<br />
lasciando aperte diverse questioni 22 , riduce co-<br />
155<br />
malattia ed infortunio<br />
munque il margine di discrezionalità <strong>dei</strong> giudici e,<br />
quindi, la possibilità che casi analoghi subiscano<br />
trattamenti differenziati.<br />
Da segnalare, infine, la presenza nell’ambito del<br />
contratto giornalistico di un’assicurazione contro<br />
gli infortuni, professionali e non, regolata dall’art.<br />
38, al cui commento si rinvia.<br />
Il danno biologico<br />
Un cenno a parte deve essere fatto, da ultimo, al<br />
c.d. danno biologico.<br />
Si tratta di una forma di danno frutto dell’elaborazione<br />
giurisprudenziale 23 . In buona sostanza, alcuni<br />
giudici si erano, in passato, trovati di fronte a<br />
situazioni in cui soggetti erano stati sicuramente<br />
lesi da comportamenti ingiusti altrui, ma i danni<br />
dagli stessi subiti non rientravano in alcuna delle<br />
categorie predeterminate dalla legge.<br />
In estrema sintesi, si può qualificare il danno<br />
biologico come “danno alla salute immanente<br />
alla lesione dell’integrità biopsichica della persona,<br />
distinto da ogni danno di natura patri-<br />
20 Cass. 21/4/99 n. 3970, in D&L 1999, 747, con nota di VERALDI, Infortunio in itinere e l’occasione di lavoro: lo sforzo interpretativo<br />
e ricostruttivo operato dalla giurisprudenza.<br />
21 “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non necessitate, l’assicurazione<br />
comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione<br />
a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e,<br />
qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di<br />
consumazione <strong>dei</strong> pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore,<br />
ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel<br />
caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato..” (art. 12 D. Lgs. 38/00). In giurisprudenza è stato tra l’altro<br />
precisato che il nesso di causalità può essere interrotto nel caso di “una sosta voluttuaria di circa un’ora” (Cass. 18/7/07 n.<br />
15973, in Lav. Giur. 2008, 149, con nota di Girardi), e che la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi<br />
“nella pubblica strada e comunque in luoghi non identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato” (Cass.<br />
16/7/07 n. 15777, in Dir. prat. Lav. 2008, 1153).<br />
22 Come quella relativa all’identificazione del luogo abituale di consumazione del pasto, nel caso di lavoratore che possa scegliere<br />
e di fatto abitualmente scelga tra più punti di ristoro, piuttosto che della nozione di “uso necessitato dell’autovettura”,<br />
non specificando la legge se questo si abbia solo in assenza della possibilità di usare mezzi pubblici, ovvero se sia sufficiente<br />
un notevole risparmio di tempo grazie all’uso di un mezzo proprio per considerare lo stesso come necessitato. Da segnalare,<br />
al riguardo, la pronuncia della Cassazione n. 955 del 17/1/07 (in Lav. Giur. 2007, 516), secondo cui l’ìndennizzabilità dell’infortunio,<br />
in caso di uso di mezzo proprio, è condizionata all’inesistenza di soluzione alternative “tenuto conto che il mezzo di<br />
trasporto pubblico rappresenta lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione<br />
al rischio della strada”.<br />
23 Tra le prime pronunce che hanno teorizzato la risarcibilità di tale danno si devono ricordare, per la giurisprudenza di merito,<br />
alcune sentenze del Tribunale di Genova (Trib. Genova 25/5/74, in Giur. It. 1975; Trib. Genova 15/12/75, in Foro it. 1976, I,<br />
1997); di un’autonoma configurazione del danno biologico rispetto al danno morale e al danno patrimoniale si può parlare però<br />
solo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 14/7/86 n. 184, in Foro it. 1986, I, 2053; fondamentali risultano inoltre<br />
alcune pronunce della Cassazione tra cui Cass. 6/4/83 n. 2396, in Giur. it. 1984, I, 1, 537 e Cass. 11/2/85 n. 1130, in Foro it.,<br />
Rep. 1985, v. Danni civili, n. 104.