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quanto riguarda poi la qualifica del redattore –<br />

corrispondente, ovvero del giornalista addetto ad<br />

una redazione distaccata, si rinvia al commento<br />

all’art. 12.<br />

Come si diceva, in sede di rinnovo contrattuale<br />

sono state introdotte le figure del redattore esperto<br />

e del redattore senior.<br />

Alla luce di quanto previsto dal contratto, si deve<br />

peraltro escludere che queste definizioni identifichino<br />

nuove categorie professionali caratterizzate<br />

da specifiche mansioni; infatti, il contratto<br />

dice espressamente che l’attribuzione di queste<br />

posizioni “non altera i rapporti gerarchici in atto e<br />

non modifica le mansioni di redattore precedentemente<br />

espletate”.<br />

Quindi, non solo il redattore esperto e il redattore<br />

senior non possono considerarsi “superiori”, sotto<br />

il profilo gerarchico, rispetto ai redattori ordinari,<br />

ma neppure possono pretendere di ottenere<br />

l’assegnazione di mansioni di maggior pregio.<br />

Gli effetti dell’attribuzione della denominazione<br />

di esperto e senior incidono dunque solo sugli<br />

aspetti retributivi, comportando l’equiparazione,<br />

in termini appunto meramente economici, alle<br />

qualifiche rispettivamente di vice capo servizio e<br />

di vice capo redattore.<br />

Si tratta, dunque, essenzialmente di un riconoscimento<br />

del fatto che di regola la professionalità (e<br />

quindi il “valore”) del giornalista si accresce con<br />

l’esperienza, collegato al decorso del tempo (otto<br />

anni di servizio presso la stessa azienda per diventare<br />

esperto, altri cinque per divenire senior)<br />

e alla valutazione dell’azienda, che può (ma non<br />

deve) attribuire tale posizione a seguito dell’eventuale<br />

proposta del direttore.<br />

In realtà, già il contratto precedente prevedeva<br />

che, in relazione all’esperienza professionale maturata<br />

ed ai compiti svolti, al redattore ordinario<br />

potesse essere attribuita, su proposta del direttore,<br />

una retribuzione ed un trattamento normativo<br />

87<br />

qualifiche, incariche funzionali e minimi di stipendio<br />

analogo a quello previsto per il vice capo servizio<br />

e per il vice capo redattore; quindi, la situazione<br />

risulta di fatto mutata più sotto un profilo formale<br />

che sostanziale.<br />

***<br />

Capo servizio e vice capo servizio<br />

Secondo la formulazione contrattuale, il capo servizio<br />

è colui al quale è affidata la responsabilità di<br />

un determinato servizio redazionale, avendo alle<br />

proprie dirette dipendenze almeno due redattori o<br />

due collaboratori fissi ex art. 2 CNLG 10 ; non risulta<br />

invece più necessario che lo stesso operi in una<br />

redazione composta da almeno cinque redattori,<br />

come richiesto dal CNLG del 1959 (ovvero quello<br />

cui è stata attribuita forza di legge), da intendersi<br />

quindi derogato sul punto, in senso migliorativo<br />

per il lavoratore, da parte della successiva contrattazione<br />

collettiva.<br />

Permane invece, come detto, il requisito del coordinamento<br />

di almeno due dipendenti, che spesso<br />

diventa un ostacolo insormontabile per l’acquisizione<br />

della qualifica. Accade, infatti, di frequente<br />

che le redazioni vedano la presenza stabile <strong>dei</strong><br />

soli soggetti aventi ruoli di responsabilità, cui è di<br />

fatto demandato il compito di coordinare anche<br />

decine di collaboratori, però operanti dall’esterno<br />

della redazione o comunque non formalmente<br />

assunti; in questa ipotesi, pur coordinando a<br />

tutti gli effetti un servizio, un giornalista potrebbe<br />

vedersi comunque negare il riconoscimento della<br />

qualifica in esame. È questo il caso esaminato<br />

nella pronuncia della Suprema corte n. 6876 del<br />

21/11/86 11 , con cui è stata censurata una sentenza<br />

che aveva riconosciuto la qualifica di capo<br />

servizio a un redattore preposto a uno specifico<br />

settore, in relazione al quale svolgeva funzioni di<br />

coordinamento e controllo dell’opera <strong>dei</strong> giornalisti<br />

allo stesso addetti, senza però verificare se tali<br />

giornalisti risultassero inquadrati come collaboratori<br />

fissi o redattori.<br />

10 “..la sua attività è quella del giornalista professionista che è preposto ad uno specifico settore dell’intera attività redazionale,<br />

costituente un determinato servizio redazionale alla cui realizzazione siano addetti due o più redattori o collaboratori fissi,<br />

svolgendo attività di coordinamento, controllo e direzione dell’opera di tali giornalisti” (Cass. 21/11/86 n. 6876, in Foro it. Rep.<br />

1986, voce Lavoro (rapporto) n. 623.<br />

11 v. la nota che precede.

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