Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.2 Art.33<br />
Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed un’anzianità di servizio presso<br />
la stessa azienda di almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto<br />
con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e<br />
indennità di mancato preavviso).<br />
Ove, dopo tale risoluzione, egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica,<br />
conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico; peraltro, in caso<br />
di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista così grave<br />
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, egli avrà diritto a<br />
conseguire il trattamento di fine rapporto (vedasi anche Allegato G) previsto dalla legge<br />
29 maggio 1982, n. 297 per il servizio prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad un’indennità<br />
di importo pari ad un sesto di quella prevista dal primo paragrafo dell’art. 27.<br />
L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il<br />
65esimo anno di età.<br />
Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art. 37 della legge n.<br />
416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda nei casi di crisi aziendale<br />
per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di<br />
consultazione sindacale (Allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi<br />
ai sensi degli art. 35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni<br />
ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti <strong>dei</strong> giornalisti<br />
che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale<br />
di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico:<br />
- 2009 anni 59<br />
- 2010 anni 60<br />
- 2011 anni 60<br />
- 2012 anni 60<br />
- 2013 anni 61<br />
- 2014 e seguenti anni 62<br />
Commento<br />
Le dimissioni del giornalista<br />
ultrasessantenne<br />
L’art. 33 CNLG disciplina la risoluzione del rapporto<br />
di lavoro, tanto in caso di licenziamento quanto<br />
nell’ipotesi di dimissioni, con riferimento al giornalista<br />
in possesso di una certa età anagrafica.<br />
In altre parole, la norma prevede la risolvibilità del<br />
rapporto, tra l’altro, per il semplice compimento da<br />
parte del giornalista di una certa età anagrafica.<br />
Limiti di età<br />
193<br />
Più precisamente, il primo comma dell’art. 33 introduce<br />
un’ipotesi di dimissioni del giornalista,<br />
con diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva<br />
del preavviso 1 . Tale facoltà è concessa al<br />
giornalista che abbia compiuto i sessant’anni di<br />
età, a condizione che egli abbia lavorato presso lo<br />
stesso editore almeno tre anni. In presenza di tali<br />
condizioni, il giornalista può dimettersi con diritto<br />
alle indennità dovute per il caso di licenziamento e,<br />
dunque, TFR e indennità sostitutiva del preavviso.<br />
Il secondo comma disciplina un’ipotesi che sem-<br />
1 Altre ipotesi sono previste dall’art. 24 per i casi di matrimonio e di maternità, dall’art. 22 per il caso di trasferimento e dall’art.<br />
32 che disciplina la cosiddetta clausola di coscienza. Al riguardo, si rinvia ai rispettivi commenti.