30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art.2 Art.33<br />

Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed un’anzianità di servizio presso<br />

la stessa azienda di almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto<br />

con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e<br />

indennità di mancato preavviso).<br />

Ove, dopo tale risoluzione, egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica,<br />

conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico; peraltro, in caso<br />

di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista così grave<br />

da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, egli avrà diritto a<br />

conseguire il trattamento di fine rapporto (vedasi anche Allegato G) previsto dalla legge<br />

29 maggio 1982, n. 297 per il servizio prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad un’indennità<br />

di importo pari ad un sesto di quella prevista dal primo paragrafo dell’art. 27.<br />

L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il<br />

65esimo anno di età.<br />

Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art. 37 della legge n.<br />

416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda nei casi di crisi aziendale<br />

per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di<br />

consultazione sindacale (Allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi<br />

ai sensi degli art. 35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni<br />

ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti <strong>dei</strong> giornalisti<br />

che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale<br />

di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico:<br />

- 2009 anni 59<br />

- 2010 anni 60<br />

- 2011 anni 60<br />

- 2012 anni 60<br />

- 2013 anni 61<br />

- 2014 e seguenti anni 62<br />

Commento<br />

Le dimissioni del giornalista<br />

ultrasessantenne<br />

L’art. 33 CNLG disciplina la risoluzione del rapporto<br />

di lavoro, tanto in caso di licenziamento quanto<br />

nell’ipotesi di dimissioni, con riferimento al giornalista<br />

in possesso di una certa età anagrafica.<br />

In altre parole, la norma prevede la risolvibilità del<br />

rapporto, tra l’altro, per il semplice compimento da<br />

parte del giornalista di una certa età anagrafica.<br />

Limiti di età<br />

193<br />

Più precisamente, il primo comma dell’art. 33 introduce<br />

un’ipotesi di dimissioni del giornalista,<br />

con diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva<br />

del preavviso 1 . Tale facoltà è concessa al<br />

giornalista che abbia compiuto i sessant’anni di<br />

età, a condizione che egli abbia lavorato presso lo<br />

stesso editore almeno tre anni. In presenza di tali<br />

condizioni, il giornalista può dimettersi con diritto<br />

alle indennità dovute per il caso di licenziamento e,<br />

dunque, TFR e indennità sostitutiva del preavviso.<br />

Il secondo comma disciplina un’ipotesi che sem-<br />

1 Altre ipotesi sono previste dall’art. 24 per i casi di matrimonio e di maternità, dall’art. 22 per il caso di trasferimento e dall’art.<br />

32 che disciplina la cosiddetta clausola di coscienza. Al riguardo, si rinvia ai rispettivi commenti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!