Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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degli orari di lavoro più idonei al funzionamento<br />
della redazione, può proporre di distribuire le 36<br />
ore contrattualmente previste anche in modo non<br />
uniforme sui cinque giorni settimanali, ma tale<br />
eventuale deroga al regime ordinario deve essere<br />
concordata con il Cdr e con l’editore, fermo restando<br />
il rispetto della settimana corta e del limite<br />
delle dieci ore massime giornaliere.<br />
È poi prevista la possibilità che l’orario venga protratto<br />
per l’effettuazione di lavoro straordinario; sul<br />
punto, la disposizione contrattuale deve essere<br />
raccordata con la norma di legge. In precedenza, si<br />
considerava come straordinario il lavoro eccedente<br />
il limite delle otto ore quotidiane fissato dall’art.<br />
1 RDL 692/23 2 , oppure quello prestato oltre le ore<br />
settimanali fissate a livello contrattuale 3 .<br />
L’attuale normativa (art. 1 D. Lgs. 66/03) precisa<br />
che si considera come lavoro straordinario quello<br />
prestato oltre l’orario normale di lavoro stabilito<br />
dall’art. 3 (ossia le 40 ore settimanali); peraltro,<br />
lo stesso articolo 3 stabilisce, al comma 2, che i<br />
contratti collettivi possono fissare limiti inferiori di<br />
orario considerato normale. Quindi, si può tuttora<br />
ritenere che, per i giornalisti, sia da considerarsi<br />
come straordinario il lavoro prestato oltre le 36<br />
ore nell’arco della settimana.<br />
Sempre la nuova normativa precisa che “il ricorso<br />
a prestazioni di lavoro straordinario deve essere<br />
contenuto” (art. 5). In ogni caso, per quanto riguarda<br />
i giornalisti, le prestazioni di lavoro straordinario<br />
non possono superare le 22 ore mensili;<br />
questo significa che, oltre tale limite, diviene le-<br />
67<br />
orario di lavoro - settimana corta - orario di chiusura<br />
gittimo il rifiuto del giornalista di svolgere ulteriore<br />
attività lavorativa; nel caso invece il limite indicato<br />
non sia stato raggiunto, si deve ritenere che<br />
il lavoratore non possa sottrarsi alla richiesta di<br />
effettuazione di lavoro straordinario, a condizione<br />
però che la stessa sia motivata da necessità<br />
imprevedibili, ovvero tali da non consentire una<br />
diversa gestione del lavoro, ed improrogabili. Non<br />
a caso il contratto prevede che, nell’ipotesi di abituale<br />
superamento della soglia massima di lavoro<br />
straordinario, devono intervenire incontri tra editore,<br />
direttore e Cdr al fine di rivedere l’organizzazione<br />
del lavoro ed eventualmente incrementare<br />
l’organico; in definitiva, il lavoro straordinario<br />
non deve divenire uno strumento per sopperire<br />
a carenze di organico strutturali, ma deve essere<br />
utilizzato per fare fronte ad esigenze temporanee<br />
ed eccezionali.Per l’attività prestata in regime di<br />
lavoro straordinario è prevista un maggiorazione<br />
del 20% da calcolarsi sulla retribuzione oraria,<br />
così come indicato dal contratto.<br />
Non spetta il pagamento del lavoro straordinario<br />
a quelle figure professionali per cui è previsto<br />
l’esonero dall’orario di lavoro; in questo caso,<br />
infatti, il contratto stabilisce un’indennità compensativa,<br />
pari al 15% della retribuzione mensile,<br />
volta appunto a remunerare il maggior impegno<br />
che si presume sia agli stessi abitualmente richiesto.<br />
Difficile dire se tale previsione sia effettivamente<br />
migliorativa ovvero se finisca, di fatto, per<br />
penalizzare giornalisti cui è richiesto un impegno<br />
particolarmente prolungato nel tempo 4 ; l’indub-<br />
2 “Ai fini del diritto alla corresponsione della maggiorazione retributiva per la prestazione di lavoro straordinario, la disposizione<br />
dell’art. 1 del RD 15 marzo 1923 n 692….va interpretata nel senso che il limite dell’orario giornaliero normale ivi indicato deve<br />
essere autonomamente considerato rispetto a quello settimanale, in considerazione della finalità della normativa e del carattere<br />
più usurante, e in ogni caso comportante un maggior costo personale del lavoro eccedente la prevista durata massima della<br />
giornata lavorativa” (Cass. 2/9/96 n. 6995, in Lav. giur. 1997, 167; conf. Cass. 20/4/83 n. 2729, in Mass. giur. lav. 1984, 35)<br />
3 “Ogni prestazione lavorativa eccedente l’orario di lavoro concordato in sede di contrattazione sindacale, ancorché non superiore<br />
al limite legale, deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario, a norma dell’art. 2108 c.c.” (Cass. 11/6/94 n. 5686,<br />
in Dir. Prat. Lav. 1994, 3058; conf. Cass. 29/8/91 n. 8966, ivi 1991, 2863; Cass. 11/12/87 n. 9199, in Riv. Giur. Lav. 1998, II, 41).<br />
4 In giurisprudenza si è infatti ritenuto che la previsione contrattuale impedisca di rivendicare eventuali compensi aggiuntivi per<br />
lavoro straordinario, anche quando questo sia stato prestato in quantità tali da portare, con l’applicazione dell’ordinaria maggiorazione<br />
del 20%, a risultati migliori rispetto a quelli derivanti dalla forfettizzazione: “il contratto collettivo nazionale giornalistico,<br />
prevedendo l’eccezione, ma anche un compenso nella retribuzione, va interpretato nel senso della esclusione della pretesa di<br />
diritti ulteriori per lavoro straordinario” (Pret. Roma 11/11/83, in Foro it. Rep. 1994, voce Lavoro (rapporto) n. 571); in dottrina si<br />
segnala, in senso difforme, l’opinione di D’AMATI, Il lavoro…, cit., 131, secondo cui la possibilità di rivendicare compensi aggiuntivi<br />
rispetto al forfait, in caso di lavoro straordinario eccedente i limiti legali, sarebbe da escludersi solo per i giornalisti con funzioni<br />
direttive, restando invece possibile nelle diverse ipotesi di forfettizzazione dell’indennità per lavoro straordinario..