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Art.24<br />
fetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità<br />
o alla gratifica natalizia e alle ferie.<br />
A determinate condizioni, previste dall’art. 28 D.<br />
Lgs. 151/01, l’aspettativa obbligatoria può essere<br />
fruita dal padre lavoratore. Costui infatti ha il<br />
diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata<br />
del congedo di maternità o per la parte residua<br />
che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di<br />
morte o di grave infermità della madre ovvero di<br />
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo<br />
del bambino al padre. Per esercitare il diritto<br />
in questione, il padre lavoratore deve presentare<br />
al datore di lavoro la certificazione attestante la<br />
ricorrenza delle condizioni previste dalla legge e,<br />
nel caso di abbandono, una dichiarazione sostitutiva<br />
dell’atto di notorietà ex art.47 DPR 28/12/00<br />
n. 445. In questo caso, al padre lavoratore sono<br />
estesi il trattamento economico ex art. 22 D. Lgs<br />
151/01 e, soprattutto, il divieto di licenziamento<br />
ex art. 54 D. Lgs 151/01.<br />
In secondo luogo, il Capo V D. Lgs 151/01 disciplina<br />
l’aspettativa facoltativa (congedo parentale).<br />
Più precisamente, il congedo in questione<br />
spetta ad entrambi i genitori, che però non sono<br />
costretti a esercitare il corrispondente diritto in<br />
maniera alternativa, dal momento che entrambi<br />
possono farvi ricorso. Le condizioni legittimanti<br />
il ricorso al congedo parentale sono le seguenti:<br />
in primo luogo, il diritto può essere esercitato nei<br />
primi 8 anni di vita del bambino. In secondo luogo,<br />
i genitori possono fruire del congedo nel limite<br />
massimo complessivo di 10 mesi, così ripartiti:<br />
la madre lavoratrice, per un periodo massimo di 6<br />
mesi; il padre lavoratore, per un periodo massimo<br />
di 6 mesi; nel caso in cui vi sia un solo genitore,<br />
per un periodo massimo di 10 mesi. In ogni caso,<br />
ciascun genitore può fruire del proprio periodo di<br />
congedo in maniera continuativa o frazionata. La<br />
legge ha anche incentivato il ricorso al congedo<br />
parentale da parte del padre che, infatti, potrebbe<br />
astenersi dal lavoro per sette mesi; in questo<br />
caso, il tetto massimo complessivo di astensione<br />
del padre e della madre viene elevato a 11 mesi.<br />
Per esercitare il diritto al congedo parentale, il genitore<br />
ha semplicemente l’onere di preavvisare il<br />
datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossi-<br />
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bilità, secondo le modalità stabilite dai contratti<br />
collettivi, e comunque con un preavviso non inferiore<br />
a 15 giorni. In ogni caso, ciascun genitore<br />
può esercitare il diritto in esame anche nel caso in<br />
cui l’altro genitore non ne abbia diritto.<br />
I periodi di congedo parentale (come pure i periodi<br />
di astensione dal lavoro per malattia del bambino,<br />
di cui si dirà) sono computati nell’anzianità di<br />
servizio, con esclusione di effetti su ferie e gratifica<br />
natalizia. Quanto al trattamento economico, il<br />
genitore che fruisca del congedo parentale entro<br />
il terzo anno di vita del bambino ha diritto a un’indennità<br />
del 30% della retribuzione, per un periodo<br />
massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi;<br />
inoltre, questo stesso periodo è coperto da contribuzione<br />
figurativa. Al di fuori di questa ipotesi,<br />
ciascun genitore ha diritto all’indennità del 30%<br />
a condizione che la sua retribuzione sia inferiore<br />
a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.<br />
In ogni caso, il periodo di aspettativa è coperto<br />
dalla contribuzione figurativa; nel caso di congedo<br />
fruito oltre il terzo anno di vita del bambino<br />
e oltre il sesto mese di fruizione complessiva, il<br />
valore retributivo è calcolato in misura del 200%<br />
del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato<br />
ai periodi di riferimento, salva la facoltà<br />
dell’interessato di integrare la contribuzione. Inoltre,<br />
per far fronte alle relative spese, il genitore<br />
che fruisca del congedo parentale può chiedere<br />
l’anticipo del TFR.<br />
Gli artt. 47 e ss. D. Lgs 151/01 disciplinano invece<br />
i permessi dovuti per la malattia del bambino. Più<br />
precisamente, entrambi i genitori di un bambino<br />
di età fino a otto anni possono assentarsi dal lavoro,<br />
a condizione di presentare un certificato rilasciato<br />
da un medico specialista del Servizio sanitario<br />
nazionale attestante la malattia del bambino,<br />
nonché una dichiarazione ex 47 DPR 445/00<br />
attestante che l’altro genitore non sia in astensione<br />
dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo<br />
motivo. Inoltre, se l’età del bambino è compresa<br />
tra i 3 e gli 8 anni, il diritto in questione può essere<br />
esercitato nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno<br />
per ciascun genitore. Per i periodi di astensione<br />
per malattia del bambino è dovuta la contribuzione<br />
figurativa fino al compimento del terzo anno di