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Art.24<br />

fetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità<br />

o alla gratifica natalizia e alle ferie.<br />

A determinate condizioni, previste dall’art. 28 D.<br />

Lgs. 151/01, l’aspettativa obbligatoria può essere<br />

fruita dal padre lavoratore. Costui infatti ha il<br />

diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata<br />

del congedo di maternità o per la parte residua<br />

che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di<br />

morte o di grave infermità della madre ovvero di<br />

abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo<br />

del bambino al padre. Per esercitare il diritto<br />

in questione, il padre lavoratore deve presentare<br />

al datore di lavoro la certificazione attestante la<br />

ricorrenza delle condizioni previste dalla legge e,<br />

nel caso di abbandono, una dichiarazione sostitutiva<br />

dell’atto di notorietà ex art.47 DPR 28/12/00<br />

n. 445. In questo caso, al padre lavoratore sono<br />

estesi il trattamento economico ex art. 22 D. Lgs<br />

151/01 e, soprattutto, il divieto di licenziamento<br />

ex art. 54 D. Lgs 151/01.<br />

In secondo luogo, il Capo V D. Lgs 151/01 disciplina<br />

l’aspettativa facoltativa (congedo parentale).<br />

Più precisamente, il congedo in questione<br />

spetta ad entrambi i genitori, che però non sono<br />

costretti a esercitare il corrispondente diritto in<br />

maniera alternativa, dal momento che entrambi<br />

possono farvi ricorso. Le condizioni legittimanti<br />

il ricorso al congedo parentale sono le seguenti:<br />

in primo luogo, il diritto può essere esercitato nei<br />

primi 8 anni di vita del bambino. In secondo luogo,<br />

i genitori possono fruire del congedo nel limite<br />

massimo complessivo di 10 mesi, così ripartiti:<br />

la madre lavoratrice, per un periodo massimo di 6<br />

mesi; il padre lavoratore, per un periodo massimo<br />

di 6 mesi; nel caso in cui vi sia un solo genitore,<br />

per un periodo massimo di 10 mesi. In ogni caso,<br />

ciascun genitore può fruire del proprio periodo di<br />

congedo in maniera continuativa o frazionata. La<br />

legge ha anche incentivato il ricorso al congedo<br />

parentale da parte del padre che, infatti, potrebbe<br />

astenersi dal lavoro per sette mesi; in questo<br />

caso, il tetto massimo complessivo di astensione<br />

del padre e della madre viene elevato a 11 mesi.<br />

Per esercitare il diritto al congedo parentale, il genitore<br />

ha semplicemente l’onere di preavvisare il<br />

datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossi-<br />

148<br />

bilità, secondo le modalità stabilite dai contratti<br />

collettivi, e comunque con un preavviso non inferiore<br />

a 15 giorni. In ogni caso, ciascun genitore<br />

può esercitare il diritto in esame anche nel caso in<br />

cui l’altro genitore non ne abbia diritto.<br />

I periodi di congedo parentale (come pure i periodi<br />

di astensione dal lavoro per malattia del bambino,<br />

di cui si dirà) sono computati nell’anzianità di<br />

servizio, con esclusione di effetti su ferie e gratifica<br />

natalizia. Quanto al trattamento economico, il<br />

genitore che fruisca del congedo parentale entro<br />

il terzo anno di vita del bambino ha diritto a un’indennità<br />

del 30% della retribuzione, per un periodo<br />

massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi;<br />

inoltre, questo stesso periodo è coperto da contribuzione<br />

figurativa. Al di fuori di questa ipotesi,<br />

ciascun genitore ha diritto all’indennità del 30%<br />

a condizione che la sua retribuzione sia inferiore<br />

a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.<br />

In ogni caso, il periodo di aspettativa è coperto<br />

dalla contribuzione figurativa; nel caso di congedo<br />

fruito oltre il terzo anno di vita del bambino<br />

e oltre il sesto mese di fruizione complessiva, il<br />

valore retributivo è calcolato in misura del 200%<br />

del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato<br />

ai periodi di riferimento, salva la facoltà<br />

dell’interessato di integrare la contribuzione. Inoltre,<br />

per far fronte alle relative spese, il genitore<br />

che fruisca del congedo parentale può chiedere<br />

l’anticipo del TFR.<br />

Gli artt. 47 e ss. D. Lgs 151/01 disciplinano invece<br />

i permessi dovuti per la malattia del bambino. Più<br />

precisamente, entrambi i genitori di un bambino<br />

di età fino a otto anni possono assentarsi dal lavoro,<br />

a condizione di presentare un certificato rilasciato<br />

da un medico specialista del Servizio sanitario<br />

nazionale attestante la malattia del bambino,<br />

nonché una dichiarazione ex 47 DPR 445/00<br />

attestante che l’altro genitore non sia in astensione<br />

dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo<br />

motivo. Inoltre, se l’età del bambino è compresa<br />

tra i 3 e gli 8 anni, il diritto in questione può essere<br />

esercitato nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno<br />

per ciascun genitore. Per i periodi di astensione<br />

per malattia del bambino è dovuta la contribuzione<br />

figurativa fino al compimento del terzo anno di

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