Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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delle caratteristiche dell’attività esercitata” non si<br />
applicano i limiti di orario di lavoro previsti dalla<br />
stessa legge, precisa però che la deroga deve<br />
essere applicata “nel rispetto <strong>dei</strong> principi generali<br />
della protezione della sicurezza e della salute <strong>dei</strong><br />
lavoratori”.<br />
Nel caso invece lo svolgimento di attività implicanti<br />
l’impossibilità di osservare un preciso orario<br />
di lavoro sia solo saltuario, ossia quando un<br />
giornalista sia chiamato solo occasionalmente a<br />
prestare servizio in esterno, il contratto prevede<br />
l’erogazione di un’indennità giornaliera forfettaria,<br />
pari ad 1/26 della retribuzione mensile, che<br />
copre anche le ore di lavoro straordinario.<br />
Come detto, di regola è prevista la distribuzione<br />
dell’orario di lavoro su cinque giorni; tale suddivisione,<br />
che vale anche per i giornalisti svincolati<br />
dai limiti di orario, comporta quindi il diritto del<br />
giornalista di fruire di un riposo settimanale di norma,<br />
ma non necessariamente, coincidente con la<br />
domenica (così come previsto anche dall’art. 9<br />
del D. Lgs. 66/03), nonché di un giorno ulteriore<br />
(c.d. corta) da collocarsi in un diverso giorno della<br />
settimana; è possibile che esigenze lavorative impongano<br />
di lavorare anche nel giorno di “corta”;<br />
in questo caso il riposo deve essere fruito in un<br />
momento successivo, non prevedendo il contratto<br />
la possibilità che tale riposo sia definitivamente<br />
rinunciato, a fronte del pagamento di un’indenni-<br />
69<br />
orario di lavoro - settimana corta - orario di chiusura<br />
tà compensativa, così come invece previsto per il<br />
caso del lavoro domenicale (v. art. 19).<br />
Da segnalare, infine, la prevista necessità di adottare<br />
adeguate turnazioni per i lavoratori che svolgano<br />
prevalentemente attività comportanti l’uso<br />
di videoterminali, nonché di consentire agli stessi<br />
la fruizione di pause. Al riguardo, si deve ricordare<br />
che la legge (art. 54 D. Lgs. 626/94) prevede<br />
pause obbligatorie, sia nel numero che nella durata<br />
minima, per i lavoratori abitualmente addetti<br />
a videoterminali, e tale regime vale per tutte le<br />
aziende che non abbiano stipulato appositi accordi<br />
destinati a derogare, in senso migliorativo,<br />
alla disciplina legale. Sull’uso redazionale <strong>dei</strong><br />
videoterminati e, più in generale, sulla tutela di<br />
salute nell’ambiente di lavoro si rinvia al commento<br />
all’art. 42. Una pausa deve peraltro essere<br />
concessa anche a chi non operi con l’uso di videoterminali,<br />
prevedendo ora l’art. 6 del D. Lgs.<br />
66/03 che “Qualora l’orario di lavoro giornaliero<br />
ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare<br />
di un intervallo per pausa, le cui modalita’<br />
e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi<br />
di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche<br />
e della eventuale consumazione del pasto<br />
anche al fine di attenuare il lavoro monotono e<br />
ripetitivo”; in assenza di specificazioni da parte<br />
del contratto, la legge fissa in non meno di dieci<br />
minuti la durata di tale pausa