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delle caratteristiche dell’attività esercitata” non si<br />

applicano i limiti di orario di lavoro previsti dalla<br />

stessa legge, precisa però che la deroga deve<br />

essere applicata “nel rispetto <strong>dei</strong> principi generali<br />

della protezione della sicurezza e della salute <strong>dei</strong><br />

lavoratori”.<br />

Nel caso invece lo svolgimento di attività implicanti<br />

l’impossibilità di osservare un preciso orario<br />

di lavoro sia solo saltuario, ossia quando un<br />

giornalista sia chiamato solo occasionalmente a<br />

prestare servizio in esterno, il contratto prevede<br />

l’erogazione di un’indennità giornaliera forfettaria,<br />

pari ad 1/26 della retribuzione mensile, che<br />

copre anche le ore di lavoro straordinario.<br />

Come detto, di regola è prevista la distribuzione<br />

dell’orario di lavoro su cinque giorni; tale suddivisione,<br />

che vale anche per i giornalisti svincolati<br />

dai limiti di orario, comporta quindi il diritto del<br />

giornalista di fruire di un riposo settimanale di norma,<br />

ma non necessariamente, coincidente con la<br />

domenica (così come previsto anche dall’art. 9<br />

del D. Lgs. 66/03), nonché di un giorno ulteriore<br />

(c.d. corta) da collocarsi in un diverso giorno della<br />

settimana; è possibile che esigenze lavorative impongano<br />

di lavorare anche nel giorno di “corta”;<br />

in questo caso il riposo deve essere fruito in un<br />

momento successivo, non prevedendo il contratto<br />

la possibilità che tale riposo sia definitivamente<br />

rinunciato, a fronte del pagamento di un’indenni-<br />

69<br />

orario di lavoro - settimana corta - orario di chiusura<br />

tà compensativa, così come invece previsto per il<br />

caso del lavoro domenicale (v. art. 19).<br />

Da segnalare, infine, la prevista necessità di adottare<br />

adeguate turnazioni per i lavoratori che svolgano<br />

prevalentemente attività comportanti l’uso<br />

di videoterminali, nonché di consentire agli stessi<br />

la fruizione di pause. Al riguardo, si deve ricordare<br />

che la legge (art. 54 D. Lgs. 626/94) prevede<br />

pause obbligatorie, sia nel numero che nella durata<br />

minima, per i lavoratori abitualmente addetti<br />

a videoterminali, e tale regime vale per tutte le<br />

aziende che non abbiano stipulato appositi accordi<br />

destinati a derogare, in senso migliorativo,<br />

alla disciplina legale. Sull’uso redazionale <strong>dei</strong><br />

videoterminati e, più in generale, sulla tutela di<br />

salute nell’ambiente di lavoro si rinvia al commento<br />

all’art. 42. Una pausa deve peraltro essere<br />

concessa anche a chi non operi con l’uso di videoterminali,<br />

prevedendo ora l’art. 6 del D. Lgs.<br />

66/03 che “Qualora l’orario di lavoro giornaliero<br />

ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare<br />

di un intervallo per pausa, le cui modalita’<br />

e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi<br />

di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche<br />

e della eventuale consumazione del pasto<br />

anche al fine di attenuare il lavoro monotono e<br />

ripetitivo”; in assenza di specificazioni da parte<br />

del contratto, la legge fissa in non meno di dieci<br />

minuti la durata di tale pausa

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