Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.7<br />
bio vantaggio è che tale indennità, essendo fissa,<br />
entra a far parte a tutti gli effetti della retribuzione,<br />
e della stessa si deve tener conto anche ai fini del<br />
calcolo <strong>dei</strong> c.d. istituti retributivi indiretti: tredicesima,<br />
indennità redazionale, indennità sostitutiva<br />
del preavviso, trattamento di fine rapporto. In<br />
mancanza di tale forfettizzazione, l’incidenza <strong>dei</strong><br />
compensi per lavoro straordinario, quand’anche<br />
percepiti in via continuativa 5 , sugli istituti retributivi<br />
indiretti è controversa; infatti, pur riconoscendo<br />
la giurisprudenza che anche simili compensi possono,<br />
di fatto, divenire una componente costante<br />
della retribuzione, l’inclusione degli stessi nella<br />
base di calcolo degli istituti indicati viene demandata<br />
alla contrattazione collettiva; al riguardo, il<br />
contratto giornalistico stabilisce (art. 1 delle norme<br />
transitorie e di attuazione) che costituiscono<br />
parte integrante della retribuzione (e dunque incidono<br />
sul calcolo degli istituti sopra indicati) le<br />
maggiorazioni corrisposte per il lavoro domenicale,<br />
e quelle per il lavoro prestato oltre il normale<br />
68<br />
orario “nel caso siano convenute a forfait”, il che<br />
potrebbe per converso far ritenere escluse quelle<br />
percepite al di fuori di tale ipotesi; pertanto, l’incidenza<br />
di tali compensi potrebbe ipotizzarsi solo<br />
con riferimento a quegli istituti il cui carattere onnicomprensivo<br />
discenda direttamente da norme<br />
di legge 6 .<br />
In ogni caso, è da escludersi che l’essere svincolati<br />
da un orario di lavoro significhi poter essere<br />
impegnati per 24 ore al giorno; al riguardo,<br />
la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare<br />
come anche i lavoratori che siano esonerati dai<br />
limiti massimi di lavoro fissati per legge devono<br />
comunque essere posti in condizione di rendere<br />
la loro prestazione entro limiti tali da non comprometterne<br />
la salute e la vita relazionale, spettando<br />
al datore di lavoro organizzare la propria struttura<br />
produttiva in modo tale che ciò risulti possibile 7 .<br />
In tal senso, la legge del 2003, pur ribadendo che<br />
vi sono categorie professionali (dirigenti, personale<br />
direttivo 8 , ecc.: v. art. 17 c. 5) cui “a causa<br />
5 “.Invero, la Suprema Corte ha insegnato (Cass. 15/5/87 n. 4508) che “il lavoro straordinario si configura come continuativo<br />
quando risulta oggettivamente come espressione di un’organizzazione aziendale che di fatto implichi la necessità di prestazioni<br />
lavorative oltre il normale orario. La prestazione straordinaria va quindi considerata continuativa in relazione a particolari esigenze<br />
tecnico-produttive dell’impresa non aventi carattere occasionale e che richiedono un impegno lavorativo superiore a quello<br />
normale. Il lavoro straordinario continuativo si inquadra nella programmazione produttiva aziendale e, in mancanza di diversi<br />
elementi probatori, la continuità della prestazione straordinaria può desumersi dalla corresponsione costante del compenso<br />
aggiuntivo per le ore di lavoro oltre il normale, costituendo tale fatto un indice certo di una necessità produttiva non occasionale<br />
e di un accordo tra le parti di sopperire a tale necessità mediante l’esecuzione di un’attività supplementare rispetto all’orario<br />
prestabilito dai contratti o dalla legge e alla quale corrisponde un compenso che, per la sua costanza e ripetitività, finisce col far<br />
parte della normale retribuzione. Affinchè il lavoro straordinario venga a configurarsi come elemento costantemente integrativo<br />
della retribuzione – base, è sufficiente che risulti, con una valutazione a posteriore, che il lavoratore abbia, con apprezzabile<br />
frequenza, non necessariamente giornaliera, effettuato prestazioni straordinarie con frequenza tale da far escludere la mera<br />
occasionalità” (Trib. Milano 11/12/92, in D&L 1993, 399; conf. Trib. Milano 20/11/91, ivi 1992, 452; Cass. 15/5/87 n. 4508, in<br />
Orientamenti 1987, II, 665).<br />
6 Sul punto la giurisprudenza ha più volte assunto decisioni contrastanti; nell’impossibilità di riassumere in poche righe un<br />
dibattito articolato e complesso, ci si limita a segnalare che il più recente orientamento della Suprema Corte sembra demandare<br />
alla contrattazione collettiva ogni decisione in ordine alla computabilità o meno <strong>dei</strong> compensi per lavoro straordinario<br />
negli istituti indicati (così da ultimo Cass. 1/12/99 n. 13389, in Foro it. 2000, I, 1653; Cass. 9/12/99 n. 13780, in Foro it. Rep.<br />
1999, voce Lavoro (rapporto) n. 1348), escludendo dunque che tale incidenza possa essere fatta discendere direttamente dalla<br />
legge; in senso contrario, la giurisprudenza aveva in passato fatto discendere dal norme imperative il diritto alla corresponsione<br />
di importi non inferiori rispetto a quelli ordinariamente percepiti (e dunque comprensivi dell’incidenza <strong>dei</strong> compensi per<br />
lavoro straordinario continuativo), in occasione delle ferie (v. Cass. 25/7/95 n. 8102, in D&L 1996, 172) e delle festività (Cass.<br />
15/12/89 n. 5647, in Dir. prat. lav. 1990, 633; Trib. Milano 13/1/93, in D&L 1993, 637; Trib. Milano 12/9/92, in Orientamenti<br />
1992, 970; Trib. Milano 18/6/88 in Lavoro 80, 1988, 1031), ed aveva altresì riconosciuto l’incidenza <strong>dei</strong> compensi per lavoro<br />
straordinario sul Tfr (Cass. 26/9/06 n. 20867, in D&L 2007, 151; Cass. 19/12/85 n. 6509, in Lavoro 80 1986, 217; Cass. 7/10/83<br />
n. 5833, in Mass. Giust. civ. 1983, 2042; Trib. Milano 8/2/92, in Orientamenti 1992, 88).<br />
7 Trib. Milano 22/12/92, in Orientamenti 1993, 147; Cass. 4/3/92 n. 2595 e Cass. 30/3/92 n. 3914, ivi 1992, pp. 338 e 635; Cass.<br />
5/2/00, n. 1307; in dottrina v. CANEVARI, Nuovi confini dell’obbligo di sicurezza e danno biologico, in Dir. lav. 1994, I, 401.<br />
8 Sulla nozione di personale direttivo v. Cass. 13/6/08 n. 16041, in D&L 2008, 1225, con nota di PREMOLI, Dipendente con<br />
qualifica di quadro e diritto al compenso per lavoro straordinario