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Art.28<br />

ha ammesso il diritto all’anticipo anche nel caso<br />

di acquisto già avvenuto, a condizione che il lasso<br />

di tempo trascorso non sia talmente lungo da<br />

interrompere ogni nesso causale con l’esigenza,<br />

che la norma intende soddisfare, di favorire l’acquisto<br />

della prima casa: ammettere l’anticipo nel<br />

caso in cui la casa fosse stata acquistata già da<br />

lungo tempo, infatti, equivarrebbe a soddisfare<br />

un diverso interesse, non tutelato dalla norma, di<br />

estinguere un debito contratto per il pagamento<br />

del prezzo d’acquisto 30 .<br />

Ai fini dell’anticipo per l’acquisto della prima casa,<br />

è sufficiente una dichiarazione avanti al notaio che<br />

comprovi che la casa di cui si tratta è effettivamente<br />

la prima 31 . Non è invece necessario che si<br />

tratti di acquisto in senso stretto, in quanto è sufficiente<br />

anche che il lavoratore intenda partecipare<br />

alla costruzione della casa, in proprio 32 o tramite<br />

una cooperativa 33 . Il diritto all’anticipazione è stato<br />

per esempio affermato in un caso in cui nell’atto<br />

di compravendita risultava come acquirente il coniuge<br />

del lavoratore che aveva chiesto l’anticipo:<br />

infatti, secondo il regime della comunione <strong>dei</strong> beni<br />

tra coniugi, entrano nel patrimonio comune non<br />

solo i beni acquistati congiuntamente, ma anche<br />

quelli che formano oggetto di atti posti in essere<br />

separatamente da uno di essi 34 . Il diritto in questione<br />

è stato riconosciuto anche quando l’acquisto<br />

debba essere effettuato da un figlio del lavoratore<br />

e la richiesta di anticipazione sia giustificata dalla<br />

necessità di quest’ultimo di disporre del relati-<br />

176<br />

vo importo 35 , nonché nel caso in cui il lavoratore<br />

richiedente già possegga un’altra casa non integrante<br />

il requisito di casa di abitazione, propria o<br />

<strong>dei</strong> figli 36 , o quando la casa in questione è lontana<br />

dal luogo di lavoro 37 , mentre è stato escluso per<br />

affrontare mere spese derivanti dalla ristrutturazione<br />

dell’immobile 38 o per l’acquisto di una casa che<br />

non sia destinata a costituire l’abituale dimora del<br />

lavoratore e della sua famiglia 39 .<br />

Quanto all’anticipazione per le spese sanitarie,<br />

si è visto che la norma pretende che le stesse<br />

siano straordinarie. Ciò significa che l’intervento<br />

sanitario o la terapia devono essere rilevanti<br />

sotto il profilo della loro importanza e della loro<br />

delicatezza, da un punto di vista tanto medico<br />

quanto economico: questo requisito, insieme al<br />

riconoscimento della necessità dell’intervento o<br />

della terapia da parte della struttura pubblica, è<br />

necessario ma al contempo sufficiente, non essendo<br />

ulteriormente richiesto che la terapia o<br />

l’intervento debbano necessariamente essere<br />

praticati presso una struttura sanitaria pubblica 40 ,<br />

né che il lavoratore debba preventivamente effettuare<br />

l’esborso 41 . Sussistendo questi requisiti,<br />

l’anticipo deve essere concesso a prescindere<br />

dalla presenza di preventivi o consuntivi di spesa,<br />

giacché è la mera natura sanitaria della spesa<br />

che giustifica l’anticipo stesso 42 . In particolare, è<br />

stato ritenuto sussistente il diritto all’anticipazione<br />

nel caso del lavoratore che, privo <strong>dei</strong> denti anteriori,<br />

sia superiori che inferiori, era pregiudicato<br />

30 Cass. 4/2/93 n. 1379, in Dir. e prat. lav. 1993, 959; Trib. Torino 23/5/87, in Giur. piemontese 1988, 183; Pret. Legnano<br />

3/10/89, in Dir. e prat. lav. 19089, 3079; Pret. Milano 11/7/84, in Lavoro 80 1984, 1157.<br />

31 Trib. Milano 8/5/85, in Lavoro 80 1985, 1211.<br />

32 Pret. Tivoli 11/7/95, in D&L 1995, 1021.<br />

33 Trib. Milano 23/3/85, in Lavoro 80 1985, 892; Pret. Milano 22/5/84, in Orientamenti 1984, 1229; Pret. Milano 9/2/84, ivi 1984,<br />

518; Pret. Firenze 15/2/83, ivi 1983, 757; Pret. Bari 29/10/82, ivi 1983, 389.<br />

34 Cass. 3/12/94 n. 10371, in Dir. e prat. lav. 1995, 1059; Cass. 21/4/93 n. 4666, ivi 1993, 1769.<br />

35 Cass. 8/7/97 n. 6189, in D&L 1998, 439, con nota di TESTA, Sul diritto all’anticipazione del Tfr, per l’acquisto della prima<br />

casa del figlio. In senso contrario, v. Trib. Milano 21/3/95, in Orientamenti 1995, 449.<br />

36 Cass. 11/5/89 n. 2139, in Riv. it. dir. lav. 1989, II, 810.<br />

37 Corte app. Milano 9/1/2006, in Lav. Nella giur. 2006, 825.<br />

38 Pret. Legnano 3/10/89, in Dir. e prat. lav. 1989, 3079; Pret. Como 24/4/83, in Lavoro 80 1983, 743.<br />

39 Pret. Milano 21/5/88, in Orientamenti 1988, 1148; Pret. Milano 23/3/84, in Lavoro 80 1984, 828.<br />

40 Cass. 11/4/90 n. 3046, in Dir. e prat. lav. 1990, 1566; Pret. Torino 16/9/96, in Lav. giur. 1997, 73.<br />

41 Trib. Torino 1/6/98, in Lav. giur. 1998, 1064; Pret. Torino 16/9/96, ivi 1997, 73; Pret. Milano 30/6/83, in Lavoro 80 1983, 1060.<br />

42 Pret. Firenze 30/3/83, in Giust. civ. 1983, I, 1852; Pret. Firenze 21/12/82, in Riv. giur. lav. 1983, II, 220.

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