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CommEnto<br />

Art.2 Art.43<br />

Per i trasferimenti ed i mutamenti di mansione <strong>dei</strong> giornalisti eventualmente necessari<br />

per l’attuazione <strong>dei</strong> piani troverà attuazione quanto disposto dall’art.22.<br />

Nei modi che saranno definiti in sede aziendale i giornalisti delle singole testate<br />

quotidiane o periodiche interessate a processi sinergici saranno posti nelle condizioni<br />

di conoscere l’utilizzazione finale della loro opera ferma restando la tutela<br />

prevista dall’art.7 della legge 22.4.1941 n. 663.<br />

Dichiarazione del Ministro del lavoro (30 luglio 1991)<br />

Nei casi in cui il Ministero del Lavoro dovesse essere informato della sussistenza<br />

di un parere non unanime circa i piani sinergici, di cui all’art.43 del contratto<br />

stipulato per i giornalisti tra FIEG e FNSI, il Ministro effettuerà un tentativo di mediazione,<br />

invitando le parti ad astenersi, in pendenza del tentativo, da scelte unilaterali<br />

o da azioni conflittuali.<br />

Analogamente, il Ministro conferma la propria disponibilità a favorire il raggiungimento<br />

di un positivo accordo tra le parti ogni qualvolta si debbano affrontare<br />

ripercussioni negative sull’occupazione nel settore, che abbiano rilievo nazionale,<br />

a partire da quelle situazioni specificatamente individuate nell’art.4 e nell’Allegato<br />

D del citato contratto.<br />

Naturalmente restano ferme le prerogative giuridiche delle parti.<br />

La norma in esame è stata introdotta per la prima<br />

volta nel contratto del 1988, a fronte dell’affermarsi<br />

di una tendenza, poi rafforzatasi negli anni<br />

successivi, all’accentramento in capo ad alcuni<br />

soggetti imprenditoriali di una pluralità di attività<br />

editoriali; si tratta, del resto, di un fenomeno non<br />

specifico del mondo editoriale, ma di carattere<br />

sostanzialmente generale, le cui principali motivazioni,<br />

per il settore che qui interessa, così sono<br />

state efficacemente sintetizzate: “Il fenomeno<br />

delle concentrazioni si è sviluppato nell’editoria<br />

giornalistica, come negli altri settori industriali,<br />

sotto un duplice impulso: da un lato la tendenza<br />

<strong>dei</strong> grandi gruppi a controllare<br />

l’informazione giornalistica e dall’altro le grandi<br />

possibilità di riduzione <strong>dei</strong> costi e di snellimento<br />

dell’organizzazione produttiva offerte dalle nuove<br />

1 D’AMATI, Il lavoro del giornalista, cit. p. 161<br />

232<br />

tecnologie” 1 .<br />

A fronte di simili spinte, tendenti da un lato a ridurre<br />

l’autonomia <strong>dei</strong> giornalisti addetti alle singole<br />

testate, a causa della presenza di “strategie”<br />

di gruppo destinate a prevalere anche sui singoli<br />

piani editoriali, e dall’altro a ridurre gli organici<br />

redazionali, si è dunque cercato di sottoporre<br />

quanto meno a forme di controllo sindacale la gestione<br />

delle c.d. sinergie editoriali, e di porre <strong>dei</strong><br />

limiti alle stesse.<br />

Peraltro, è bene premettere che la disposizione<br />

contrattuale riguarda comunque il fenomeno del<br />

gruppo di imprese nella sua accezione, per così<br />

dire, fisiologica, e non in quelle che possono essere<br />

le degenerazioni “patologiche” dell’utilizzo<br />

di tale forma organizzativa.<br />

Quando il contratto parla di gruppi editoriali si<br />

deve dunque ritenere che si riferisca ad una pluralità<br />

di società, distinte tra di loro sia dal pun-

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