Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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CommEnto<br />
Art.2 Art.43<br />
Per i trasferimenti ed i mutamenti di mansione <strong>dei</strong> giornalisti eventualmente necessari<br />
per l’attuazione <strong>dei</strong> piani troverà attuazione quanto disposto dall’art.22.<br />
Nei modi che saranno definiti in sede aziendale i giornalisti delle singole testate<br />
quotidiane o periodiche interessate a processi sinergici saranno posti nelle condizioni<br />
di conoscere l’utilizzazione finale della loro opera ferma restando la tutela<br />
prevista dall’art.7 della legge 22.4.1941 n. 663.<br />
Dichiarazione del Ministro del lavoro (30 luglio 1991)<br />
Nei casi in cui il Ministero del Lavoro dovesse essere informato della sussistenza<br />
di un parere non unanime circa i piani sinergici, di cui all’art.43 del contratto<br />
stipulato per i giornalisti tra FIEG e FNSI, il Ministro effettuerà un tentativo di mediazione,<br />
invitando le parti ad astenersi, in pendenza del tentativo, da scelte unilaterali<br />
o da azioni conflittuali.<br />
Analogamente, il Ministro conferma la propria disponibilità a favorire il raggiungimento<br />
di un positivo accordo tra le parti ogni qualvolta si debbano affrontare<br />
ripercussioni negative sull’occupazione nel settore, che abbiano rilievo nazionale,<br />
a partire da quelle situazioni specificatamente individuate nell’art.4 e nell’Allegato<br />
D del citato contratto.<br />
Naturalmente restano ferme le prerogative giuridiche delle parti.<br />
La norma in esame è stata introdotta per la prima<br />
volta nel contratto del 1988, a fronte dell’affermarsi<br />
di una tendenza, poi rafforzatasi negli anni<br />
successivi, all’accentramento in capo ad alcuni<br />
soggetti imprenditoriali di una pluralità di attività<br />
editoriali; si tratta, del resto, di un fenomeno non<br />
specifico del mondo editoriale, ma di carattere<br />
sostanzialmente generale, le cui principali motivazioni,<br />
per il settore che qui interessa, così sono<br />
state efficacemente sintetizzate: “Il fenomeno<br />
delle concentrazioni si è sviluppato nell’editoria<br />
giornalistica, come negli altri settori industriali,<br />
sotto un duplice impulso: da un lato la tendenza<br />
<strong>dei</strong> grandi gruppi a controllare<br />
l’informazione giornalistica e dall’altro le grandi<br />
possibilità di riduzione <strong>dei</strong> costi e di snellimento<br />
dell’organizzazione produttiva offerte dalle nuove<br />
1 D’AMATI, Il lavoro del giornalista, cit. p. 161<br />
232<br />
tecnologie” 1 .<br />
A fronte di simili spinte, tendenti da un lato a ridurre<br />
l’autonomia <strong>dei</strong> giornalisti addetti alle singole<br />
testate, a causa della presenza di “strategie”<br />
di gruppo destinate a prevalere anche sui singoli<br />
piani editoriali, e dall’altro a ridurre gli organici<br />
redazionali, si è dunque cercato di sottoporre<br />
quanto meno a forme di controllo sindacale la gestione<br />
delle c.d. sinergie editoriali, e di porre <strong>dei</strong><br />
limiti alle stesse.<br />
Peraltro, è bene premettere che la disposizione<br />
contrattuale riguarda comunque il fenomeno del<br />
gruppo di imprese nella sua accezione, per così<br />
dire, fisiologica, e non in quelle che possono essere<br />
le degenerazioni “patologiche” dell’utilizzo<br />
di tale forma organizzativa.<br />
Quando il contratto parla di gruppi editoriali si<br />
deve dunque ritenere che si riferisca ad una pluralità<br />
di società, distinte tra di loro sia dal pun-