Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.11<br />
Appare poi dubbia la legittimità della previsione<br />
che, così come già rilevato per il capo servizio,<br />
consente di attribuire “al redattore proveniente<br />
dalla qualifica di capo redattore” compiti di mera<br />
scrittura, sia pur con riferimento a “servizi di informazione<br />
giornalistica di rilevanza”.<br />
Considerazioni analoghe a quelle precedentemente<br />
formulate per il vice capo servizio possono<br />
infine essere svolte per il vice capo redattore,<br />
stante l’analoga dizione contrattuale, salvo<br />
l’ovvia precisazione che, quando non impegnato<br />
nei compiti propri della sua qualifica, il vice capo<br />
redattore potrà essere impegnato in funzioni proprie<br />
del capo servizio, e non del redattore ordinario.<br />
La presenza di più capo redattori può, infine,<br />
rendere superflua la nomina <strong>dei</strong> vice, potendo<br />
essi stessi esercitare le funzioni vicarie in caso di<br />
necessità.<br />
Inviato speciale<br />
In occasione del precedente rinnovo contrattuale,<br />
quella dell’inviato speciale si era trasformata<br />
da qualifica in mero “incarico funzionale”, e tale<br />
situazione è da ritenersi ormai consolidata.<br />
Anche il nuovo contratto, infatti, si limita a precisare<br />
che solo coloro che già erano inviati speciali<br />
alla data del 2001 continuano a mantenere questa<br />
qualifica (e i diritti alla stessa connessi).<br />
Al di fuori di tale ipotesi, la funzione di inviato<br />
può essere attribuita a qualsiasi giornalista, con<br />
attribuzione di una specifica indennità compensativa;<br />
al termine dell’incarico, necessariamente<br />
temporaneo, il giornalista riprenderà a svolgere le<br />
mansioni proprie della sua qualifica.<br />
E’, dunque, solo per il sempre più ridotto numero<br />
di coloro che ancora sono inquadrati come “inviati<br />
speciali” che continuano a valere le regole<br />
90<br />
a suo tempo individuate da dottrina e giurisprudenza.<br />
In particolare, l’attività interpretativa delle diverse<br />
disposizioni riguardanti l’inviato, che si rinvenivano<br />
nel contratto collettivo, aveva portato a identificare<br />
l’inviato speciale nel redattore chiamato, in<br />
prevalenza, a svolgere il proprio ruolo all’esterno<br />
della sede redazionale, per seguire avvenimenti<br />
di rilievo e realizzare i relativi servizi “L’inviato è in<br />
genere uno specialista, utilizzato per coprire certe<br />
aree geografiche o specifici avvenimenti; a lui viene<br />
affidato il compito di seguire ,<br />
attraverso la redazione di articoli e commenti, fatti<br />
che si verificano lontano dalla redazione. Tra i<br />
giornalisti, inoltre, è certo la figura che gode di<br />
maggiore autonomia, a causa di un vincolo di subordinazione<br />
evanescente: la distanza dalla sede<br />
del giornale ed il fatto di essere a contatto di gomito<br />
con gli avvenimenti gli impongono, infatti,<br />
di assumere sovente decisioni ampie e rapide su<br />
tutto quello che concerne il suo lavoro” 22 .<br />
La giurisprudenza aveva poi dato rilievo gli aspetti<br />
relativi al luogo ed alle modalità operative, in particolare<br />
con riferimento allo svolgimento di mansioni<br />
prevalentemente fuori sede 23 e all’esonero<br />
dall’attività redazionale (cucina), o comunque al<br />
carattere marginale della stessa nell’ambito della<br />
complessiva attività lavorativa dell’inviato 24 .<br />
Un aspetto su cui la giurisprudenza era concorde<br />
è la tutelabilità ex art. 2103 c.c. della mansione<br />
di inviato, venendo considerata illegittima la<br />
progressiva sottrazione <strong>dei</strong> compiti da svolgere<br />
in esterna, in quanto “la particolare natura della<br />
qualifica di inviato speciale deve trovare adeguata<br />
traduzione e concretizzazione nel concreto svolgimento<br />
dell’attività lavorativa, sia sul piano qualitativo<br />
(…) sia sul piano quantitativo” 25 .<br />
22 Moccia, Il mestiere di scrivere, in Foro it. 1992, I, 3323. In giurisprudenza v. Cass. 7/2/2001 n. 1758, in Orientamenti 2001,<br />
1, 268<br />
23 Cass. 21/2/2005 cit.<br />
24 “Spetta la qualifica di inviato speciale, ai sensi dell’art. 11 del vigente cnlg, al giornalista che, pur in mancanza di una formale<br />
attribuzione di tale qualifica, svolga il proprio lavoro prevalentemente fuori sede e solo in via residuale si occupi del normale<br />
lavoro redazionale” (Pret. Milano 27/11/96, in D&L 1997, 330; conf. Pret. Milano 30/6/97, ivi 1998, 124; Cass. 12/4/96 n. 3460<br />
in Foro it. Rep. 1996, voce Lavoro (rapporto) n. 576).<br />
25 Trib. Milano 14/4/05, est. Martello, M.V.P. c. AME Spa, inedita a quanto consta