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Art.11<br />

Appare poi dubbia la legittimità della previsione<br />

che, così come già rilevato per il capo servizio,<br />

consente di attribuire “al redattore proveniente<br />

dalla qualifica di capo redattore” compiti di mera<br />

scrittura, sia pur con riferimento a “servizi di informazione<br />

giornalistica di rilevanza”.<br />

Considerazioni analoghe a quelle precedentemente<br />

formulate per il vice capo servizio possono<br />

infine essere svolte per il vice capo redattore,<br />

stante l’analoga dizione contrattuale, salvo<br />

l’ovvia precisazione che, quando non impegnato<br />

nei compiti propri della sua qualifica, il vice capo<br />

redattore potrà essere impegnato in funzioni proprie<br />

del capo servizio, e non del redattore ordinario.<br />

La presenza di più capo redattori può, infine,<br />

rendere superflua la nomina <strong>dei</strong> vice, potendo<br />

essi stessi esercitare le funzioni vicarie in caso di<br />

necessità.<br />

Inviato speciale<br />

In occasione del precedente rinnovo contrattuale,<br />

quella dell’inviato speciale si era trasformata<br />

da qualifica in mero “incarico funzionale”, e tale<br />

situazione è da ritenersi ormai consolidata.<br />

Anche il nuovo contratto, infatti, si limita a precisare<br />

che solo coloro che già erano inviati speciali<br />

alla data del 2001 continuano a mantenere questa<br />

qualifica (e i diritti alla stessa connessi).<br />

Al di fuori di tale ipotesi, la funzione di inviato<br />

può essere attribuita a qualsiasi giornalista, con<br />

attribuzione di una specifica indennità compensativa;<br />

al termine dell’incarico, necessariamente<br />

temporaneo, il giornalista riprenderà a svolgere le<br />

mansioni proprie della sua qualifica.<br />

E’, dunque, solo per il sempre più ridotto numero<br />

di coloro che ancora sono inquadrati come “inviati<br />

speciali” che continuano a valere le regole<br />

90<br />

a suo tempo individuate da dottrina e giurisprudenza.<br />

In particolare, l’attività interpretativa delle diverse<br />

disposizioni riguardanti l’inviato, che si rinvenivano<br />

nel contratto collettivo, aveva portato a identificare<br />

l’inviato speciale nel redattore chiamato, in<br />

prevalenza, a svolgere il proprio ruolo all’esterno<br />

della sede redazionale, per seguire avvenimenti<br />

di rilievo e realizzare i relativi servizi “L’inviato è in<br />

genere uno specialista, utilizzato per coprire certe<br />

aree geografiche o specifici avvenimenti; a lui viene<br />

affidato il compito di seguire ,<br />

attraverso la redazione di articoli e commenti, fatti<br />

che si verificano lontano dalla redazione. Tra i<br />

giornalisti, inoltre, è certo la figura che gode di<br />

maggiore autonomia, a causa di un vincolo di subordinazione<br />

evanescente: la distanza dalla sede<br />

del giornale ed il fatto di essere a contatto di gomito<br />

con gli avvenimenti gli impongono, infatti,<br />

di assumere sovente decisioni ampie e rapide su<br />

tutto quello che concerne il suo lavoro” 22 .<br />

La giurisprudenza aveva poi dato rilievo gli aspetti<br />

relativi al luogo ed alle modalità operative, in particolare<br />

con riferimento allo svolgimento di mansioni<br />

prevalentemente fuori sede 23 e all’esonero<br />

dall’attività redazionale (cucina), o comunque al<br />

carattere marginale della stessa nell’ambito della<br />

complessiva attività lavorativa dell’inviato 24 .<br />

Un aspetto su cui la giurisprudenza era concorde<br />

è la tutelabilità ex art. 2103 c.c. della mansione<br />

di inviato, venendo considerata illegittima la<br />

progressiva sottrazione <strong>dei</strong> compiti da svolgere<br />

in esterna, in quanto “la particolare natura della<br />

qualifica di inviato speciale deve trovare adeguata<br />

traduzione e concretizzazione nel concreto svolgimento<br />

dell’attività lavorativa, sia sul piano qualitativo<br />

(…) sia sul piano quantitativo” 25 .<br />

22 Moccia, Il mestiere di scrivere, in Foro it. 1992, I, 3323. In giurisprudenza v. Cass. 7/2/2001 n. 1758, in Orientamenti 2001,<br />

1, 268<br />

23 Cass. 21/2/2005 cit.<br />

24 “Spetta la qualifica di inviato speciale, ai sensi dell’art. 11 del vigente cnlg, al giornalista che, pur in mancanza di una formale<br />

attribuzione di tale qualifica, svolga il proprio lavoro prevalentemente fuori sede e solo in via residuale si occupi del normale<br />

lavoro redazionale” (Pret. Milano 27/11/96, in D&L 1997, 330; conf. Pret. Milano 30/6/97, ivi 1998, 124; Cass. 12/4/96 n. 3460<br />

in Foro it. Rep. 1996, voce Lavoro (rapporto) n. 576).<br />

25 Trib. Milano 14/4/05, est. Martello, M.V.P. c. AME Spa, inedita a quanto consta

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