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settimanale 6 . Questa ulteriore attribuzione patrimoniale<br />

ha natura risarcitoria e non retributiva<br />

e il danno che la stessa tende a compensare<br />

è oggetto, quanto alla sua sussistenza, di<br />

presunzione assoluta; in ordine alla quantificazione<br />

del danno, non si deve necessariamente<br />

far riferimento alla retribuzione giornaliera ma<br />

il giudice deve tener conto, in concreto, della<br />

gravosità della prestazione lavorativa e di eventuali<br />

istituti affini della disciplina collettiva 7 .<br />

In ordine al riposo settimanale, l’art. 19 CNLG introduce<br />

una disciplina sicuramente migliorativa rispetto<br />

al dettato di legge, che comunque ne costituisce il<br />

presupposto. In primo luogo, la norma dispone che,<br />

per effetto della settimana corta, il giornalista ha diritto<br />

non solo al riposo domenicale, ma anche a un<br />

altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che<br />

non deve coincidere con una festività 8 . Quanto più<br />

specificamente al riposo domenicale, è stabilito il<br />

diritto del giornalista, che sia chiamato a prestare<br />

la sua attività lavorativa durante la domenica, ad un<br />

ventiseiesimo della retribuzione mensile, maggiorato<br />

del 55%, in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Tuttavia,<br />

se il giornalista è addetto a una redazione che<br />

attualmente e abitualmente fruisce del riposo com-<br />

113<br />

giorni festivi e riposi settimanali<br />

pensativo, può optare – in luogo della retribuzione<br />

ordinaria, e fermo comunque restando il diritto alla<br />

maggiorazione – per il riposo compensativo, che in<br />

ogni caso non può coincidere con un giorno festivo.<br />

Nel caso particolare in cui la domenica coincida con<br />

una giornata di trasferta, il giornalista che in quel giorno<br />

non presti la sua opera ha diritto, a scelta dell’editore,<br />

a un giorno di riposo compensativo o a un<br />

compenso pari a un ventiseiesimo della retribuzione<br />

mensile. Tuttavia, questo trattamento non è dovuto<br />

nel caso in cui le parti abbiano preventivamente considerato<br />

l’ipotesi delle domeniche cadenti nel periodo<br />

di trasferta mediante un compenso forfettario.<br />

La norma precisa anche che, con riferimento al lavoro<br />

prestato in giorno festivo in generale, l’orario di<br />

massima è di sei ore; in ogni caso, le maggiorazioni<br />

previste dall’art. 19 spettano qualunque sia il numero<br />

di ore lavorative prestate in occasione della festività.<br />

Ai sensi della seconda nota a verbale in calce alla<br />

norma in esame, l’indennità mensile compensativa<br />

del 15% dovuta, ai sensi dell’art. 7 c. 15 CNLG, ai<br />

giornalisti esclusi dall’osservanza dell’orario di lavoro<br />

deve essere compresa nella retribuzione da assumere<br />

a base di calcolo per la determinazione <strong>dei</strong><br />

compensi da corrispondere in occasione del lavoro<br />

domenicale.<br />

6 Cass. S.U. 3/4/89 n. 1607, in Dir. e prat. lav. 1989, 1653; Cass. 6/9/2007 n. 18708, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Giuseppe<br />

Lella, “La natura del compenso per il lavoro domenicale e per il lavoro prestato oltre il sesto giorno”, 124, e in Lav. nella giur.<br />

2008, con commento di Chiara Gazzetta, 52; Cass. 11/4/2007 n. 8709, in D&L 2007, 847; Cass. 5/4/93 n. 4087, in Giust. civ.<br />

1993, I, 2995; Cass. 27/4/92 n. 5105, in Orientamenti 1993, 814; Cass. 21/2/90 n. 1264, in Dir. e prat. lav. 1990, 1760; Trib. Milano<br />

30/4/2008, in Lav. nella giur. 2008, 1282; Corte app. Torino 15/1/2008, in Lav. nella giur. 2008, 959; Trib. Milano 6/1/2004, in D&L<br />

2004, 121; Corte d’Appello Napoli 12/1/2001, in D&L 2002, 166; Pret. Milano 11/12/96, in D&L 1997, 610; Pret. Milano 22/5/96, ivi<br />

1997, 147; Trib. Milano 24/1/90, in Lavoro 80 1990, 517. Cass. 4/3/00 n. 2455, in Orientamenti. 2000, 413 ha peraltro ritenuto che,<br />

in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da “usura psico-fisica”, conseguente<br />

alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza,<br />

invece, in un’infermità del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante, svolta in conseguenza di una continua attività<br />

lavorativa non seguita da riposi settimanali. Nella prima ipotesi, il danno deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere<br />

determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggiorazioni<br />

o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive; nella seconda ipotesi, invece, il danno<br />

alla salute o biologico, concretizzandosi in un’infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma<br />

deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo rapporto di causalità, a prescindere dalla presunzione di colpa<br />

insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale. In senso conforme, v. anche Cass. 3/4/2003, n. 5207, in Dir. e prat.<br />

lav. 2003, 2052; Cass. 5/11/2003 n. 16626, in Dir. e prat. lav. 2004, 720; Cass. 3/7/01, n. 9009, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag.<br />

1396. Cass. 11/4/2007 n. 8709, in D&L 2007, 847 prende invece in considerazione la lesione <strong>dei</strong> diritti inviolabili della personalità,<br />

che pure possono essere risarciti, previa allegazione e prova (anche mediante presunzioni) da parte del lavoratore.<br />

7 Cass. 28/1/98 n. 852, in Lav. e prev. oggi 1998, 1603; Cass. 28/1/98 n. 867, in Lav. giur. 1998, 803; Cass. 27/11/97 n. 12003,<br />

ivi 1998, 713; Cass. 19/11/97 n. 11524, ivi 1998, 712.<br />

8 E’ stato ritenuto che il direttore di testata abbia il potere di affidare un servizio esterno ad un inviato speciale anche nel giorno<br />

programmato per il suo riposo, purché ciò accada con ragionevole anticipo e salvo per il giornalista il diritto al recupero del<br />

giorno di riposo perso (Lodo arb. 16/5/00, in Dir. lav. 2000, 494, con nota di SANTANGELO).

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