Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.1<br />
fattispecie, i quali possono condurre ad un risultato<br />
anche inferiore o superiore a quello che si<br />
avrebbe in applicazione di tale disciplina purché,<br />
nel primo caso, il trattamento deteriore non venga<br />
giustificato per il solo fatto che si tratta di un<br />
rapporto di lavoro invalido per violazione di norme<br />
imperative” 56 .<br />
Peraltro, la disposizione normativa indicata vale a<br />
tutelare il prestatore di lavoro per il periodo in cui<br />
il rapporto ha avuto di fatto esecuzione, ma non<br />
fornisce alcuna garanzia in ordine alla durata del<br />
rapporto; ciò significa che un lavoratore che intrattenga<br />
un rapporto illegittimamente costituito,<br />
allorché licenziato, potrebbe vedersi contestare<br />
la richiesta di reintegrazione in servizio 57 .<br />
Esiste poi la possibilità che un rapporto, inizialmente<br />
insorto in violazione delle disposizioni di<br />
legge, venga poi regolarizzato, mediante l’acquisizione<br />
del requisito necessario per l’esercizio<br />
dell’attività giornalistica; in questo caso, come ha<br />
precisato la Cassazione, si è in presenza di un<br />
unico rapporto di lavoro, dovendosi tenere conto<br />
a tutti gli effetti (e così ad esempio nel calcolo degli<br />
scatti di anzianità o nella determinazione delle<br />
ferie spettanti) dell’anzianità complessivamente<br />
maturata 58 .<br />
L’efficacia erga omnes del contratto<br />
Si è detto in sede di premesse come uno <strong>dei</strong> requisiti<br />
per l’applicazione del CNLG sia costituito<br />
dalla natura di editore del soggetto a favore del<br />
quale la prestazione, di carattere giornalistico,<br />
viene resa. In tale ipotesi, come meglio si dirà tra<br />
poco, non solo l’applicazione del contratto gior-<br />
24<br />
nalistico diviene possibile, ma risulta addirittura<br />
obbligatoria.<br />
A tale riguardo, si deve innanzitutto premettere<br />
che, nell’attuale sistema normativo, anche i contratti<br />
collettivi di lavoro, al pari di qualsiasi altro<br />
contratto di natura privata, vincolano in primo<br />
luogo coloro che li firmano. Dal che discende,<br />
dunque, che tutte le imprese aderenti alla FIEG<br />
sono vincolate all’applicazione del contratto, in<br />
quanto fanno parte dell’organizzazione che lo ha<br />
firmato. La giurisprudenza ha poi esteso l’ambito<br />
di applicazione <strong>dei</strong> contratti a coloro che, pur non<br />
aderendo a una della organizzazioni stipulanti, di<br />
fatto lo applichino in modo sistematico, quanto<br />
meno in una parte rilevante, ai propri dipendenti;<br />
si parla, in questo caso, di “accettazione di fatto”<br />
del contratto 59 , che ne rende appunto vincolante<br />
l’applicazione integrale 60 .<br />
Al di fuori di tali ipotesi non è però possibile<br />
estendere l’efficacia di un contratto collettivo, essendo<br />
stato abrogato l’ordinamento corporativo,<br />
di cui agli artt. 2064 e seguenti c.c., che prevedeva<br />
tra l’altro anche l’automatica applicazione<br />
del contratto di settore a tutte le imprese operanti<br />
nell’ambito dello stesso. Nel 1959, peraltro,<br />
è stata conferita al Governo, con la L. 14/7/59<br />
n. 741, la delega affinché emanasse norme dirette<br />
ad attribuire forza di legge alle clausole <strong>dei</strong><br />
contratti collettivi stipulati anteriormente al conferimento<br />
di tale delega. Questa disposizione di<br />
legge, emanata con carattere di transitorietà ed<br />
eccezionalità, al fine di garantire minimi di trattamento<br />
economico e normativo ai lavoratori, ha<br />
fatto sì che alcune disposizioni di contratti col-<br />
56 Cass. 83/1675; conf. Cass. 6/2/2006 n. 2476 e Trib. Roma 13/11/95, in Orientamenti 1996, 119.<br />
57 Su questo punto si veda il commento all’art. 36 e la giurisprudenza ivi citata.<br />
58 Cass. 10/1/87 n. 109, in Orientamenti 1987, 349; conf. Cass. 4/2/98 n. 1157 e Cass. 27/5/00 n. 7020; contra Cass. 21/5/02<br />
n. 7461, in Dir. Inf. 2004, 115.<br />
59 “Il contratto collettivo postcorporativo non reso efficace erga omnes è obbligatorio soltanto per gli iscritti alle associazioni<br />
stipulanti o, in caso di non iscrizione, qualora sia provata l’adesione espressa o tacita al contratto stesso da parte del singolo<br />
appartenente al settore lavorativo per la disciplina del quale il contratto è stato stipulato” (Cass. 17/7/87 n. 6306, in Foro it.<br />
Mass. 1987; sul punto v. anche le pronunce citate alla nota 4, di cui al paragrafo A. del commento al presente articolo).<br />
60 È peraltro possibile che il datore di lavoro, non iscritto, dia applicazione soltanto ad alcune clausole del contratto, contestando<br />
esplicitamente altre; in questa ipotesi la Cassazione ha escluso che il contratto potesse avere valore vincolante anche<br />
per quanto riguarda le clausole contestate, salvo il caso in cui le stesse siano inscindibilmente connesse con quelle applicate<br />
(Cass. 6/11/90 n. 10654, in Riv. Giur. Lav. 1991, II, 227; Cass. 6/2/84 n. 6435, in Giust. Civ. 1985, I, 1971, con nota di POSO).