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Art.1<br />

fattispecie, i quali possono condurre ad un risultato<br />

anche inferiore o superiore a quello che si<br />

avrebbe in applicazione di tale disciplina purché,<br />

nel primo caso, il trattamento deteriore non venga<br />

giustificato per il solo fatto che si tratta di un<br />

rapporto di lavoro invalido per violazione di norme<br />

imperative” 56 .<br />

Peraltro, la disposizione normativa indicata vale a<br />

tutelare il prestatore di lavoro per il periodo in cui<br />

il rapporto ha avuto di fatto esecuzione, ma non<br />

fornisce alcuna garanzia in ordine alla durata del<br />

rapporto; ciò significa che un lavoratore che intrattenga<br />

un rapporto illegittimamente costituito,<br />

allorché licenziato, potrebbe vedersi contestare<br />

la richiesta di reintegrazione in servizio 57 .<br />

Esiste poi la possibilità che un rapporto, inizialmente<br />

insorto in violazione delle disposizioni di<br />

legge, venga poi regolarizzato, mediante l’acquisizione<br />

del requisito necessario per l’esercizio<br />

dell’attività giornalistica; in questo caso, come ha<br />

precisato la Cassazione, si è in presenza di un<br />

unico rapporto di lavoro, dovendosi tenere conto<br />

a tutti gli effetti (e così ad esempio nel calcolo degli<br />

scatti di anzianità o nella determinazione delle<br />

ferie spettanti) dell’anzianità complessivamente<br />

maturata 58 .<br />

L’efficacia erga omnes del contratto<br />

Si è detto in sede di premesse come uno <strong>dei</strong> requisiti<br />

per l’applicazione del CNLG sia costituito<br />

dalla natura di editore del soggetto a favore del<br />

quale la prestazione, di carattere giornalistico,<br />

viene resa. In tale ipotesi, come meglio si dirà tra<br />

poco, non solo l’applicazione del contratto gior-<br />

24<br />

nalistico diviene possibile, ma risulta addirittura<br />

obbligatoria.<br />

A tale riguardo, si deve innanzitutto premettere<br />

che, nell’attuale sistema normativo, anche i contratti<br />

collettivi di lavoro, al pari di qualsiasi altro<br />

contratto di natura privata, vincolano in primo<br />

luogo coloro che li firmano. Dal che discende,<br />

dunque, che tutte le imprese aderenti alla FIEG<br />

sono vincolate all’applicazione del contratto, in<br />

quanto fanno parte dell’organizzazione che lo ha<br />

firmato. La giurisprudenza ha poi esteso l’ambito<br />

di applicazione <strong>dei</strong> contratti a coloro che, pur non<br />

aderendo a una della organizzazioni stipulanti, di<br />

fatto lo applichino in modo sistematico, quanto<br />

meno in una parte rilevante, ai propri dipendenti;<br />

si parla, in questo caso, di “accettazione di fatto”<br />

del contratto 59 , che ne rende appunto vincolante<br />

l’applicazione integrale 60 .<br />

Al di fuori di tali ipotesi non è però possibile<br />

estendere l’efficacia di un contratto collettivo, essendo<br />

stato abrogato l’ordinamento corporativo,<br />

di cui agli artt. 2064 e seguenti c.c., che prevedeva<br />

tra l’altro anche l’automatica applicazione<br />

del contratto di settore a tutte le imprese operanti<br />

nell’ambito dello stesso. Nel 1959, peraltro,<br />

è stata conferita al Governo, con la L. 14/7/59<br />

n. 741, la delega affinché emanasse norme dirette<br />

ad attribuire forza di legge alle clausole <strong>dei</strong><br />

contratti collettivi stipulati anteriormente al conferimento<br />

di tale delega. Questa disposizione di<br />

legge, emanata con carattere di transitorietà ed<br />

eccezionalità, al fine di garantire minimi di trattamento<br />

economico e normativo ai lavoratori, ha<br />

fatto sì che alcune disposizioni di contratti col-<br />

56 Cass. 83/1675; conf. Cass. 6/2/2006 n. 2476 e Trib. Roma 13/11/95, in Orientamenti 1996, 119.<br />

57 Su questo punto si veda il commento all’art. 36 e la giurisprudenza ivi citata.<br />

58 Cass. 10/1/87 n. 109, in Orientamenti 1987, 349; conf. Cass. 4/2/98 n. 1157 e Cass. 27/5/00 n. 7020; contra Cass. 21/5/02<br />

n. 7461, in Dir. Inf. 2004, 115.<br />

59 “Il contratto collettivo postcorporativo non reso efficace erga omnes è obbligatorio soltanto per gli iscritti alle associazioni<br />

stipulanti o, in caso di non iscrizione, qualora sia provata l’adesione espressa o tacita al contratto stesso da parte del singolo<br />

appartenente al settore lavorativo per la disciplina del quale il contratto è stato stipulato” (Cass. 17/7/87 n. 6306, in Foro it.<br />

Mass. 1987; sul punto v. anche le pronunce citate alla nota 4, di cui al paragrafo A. del commento al presente articolo).<br />

60 È peraltro possibile che il datore di lavoro, non iscritto, dia applicazione soltanto ad alcune clausole del contratto, contestando<br />

esplicitamente altre; in questa ipotesi la Cassazione ha escluso che il contratto potesse avere valore vincolante anche<br />

per quanto riguarda le clausole contestate, salvo il caso in cui le stesse siano inscindibilmente connesse con quelle applicate<br />

(Cass. 6/11/90 n. 10654, in Riv. Giur. Lav. 1991, II, 227; Cass. 6/2/84 n. 6435, in Giust. Civ. 1985, I, 1971, con nota di POSO).

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