30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art.2 Art.36<br />

Pubblicisti<br />

Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera<br />

quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico<br />

e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo comma<br />

dell’art.1 del presente contratto con esclusione del trattamento previdenziale integrativo<br />

di cui all’Allegato G salvo quanto previsto dall’art.11 dello stesso allegato.<br />

L’editore è tenuto a notificare alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art.4<br />

i nominativi <strong>dei</strong> pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo<br />

quanto previsto dal comma precedente e a rilasciare agli interessati l’attestazione<br />

- necessaria ai fini professionali - che gli stessi svolgono attività giornalistica<br />

quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il trattamento contrattuale<br />

stabilito per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell’art.1 del presente<br />

contratto. Il giornalista pubblicista, superato l’esame professionale, mantiene la<br />

qualifica e le mansioni già precedentemente riconosciutegli.<br />

Nota a verbale<br />

I regimi <strong>dei</strong> minimi tabellari per i pubblicisti a tempo pieno e con esercizio esclusivo<br />

dell’attività giornalistica trovano applicazione secondo gli importi definiti per i<br />

giornalisti professionisti di cui al 1°comma dell’art.1 del contratto. A tal fine i mesi<br />

di anzianità professionale per l’individuazione del minimo tabellare sono computati<br />

con riferimento ai mesi di iscrizione all’elenco <strong>dei</strong> pubblicisti dell’albo <strong>dei</strong> giornalisti.<br />

Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza<br />

L’instaurazione di rapporti di lavoro giornalistico, con le modalità e i limiti di cui<br />

al presente paragrafo, è consentita soltanto con giornalisti pubblicisti che - esercitando<br />

ai sensi dell’art.1 della legge professionale 3.2.1963, n. 69, altre professioni o<br />

impieghi - prestano quella giornalistica, anche non quotidiana, nelle redazioni decentrate<br />

o negli uffici di corrispondenza - esclusi quelli di cui al punto b) dell’art.5 - di<br />

quotidiani, agenzie quotidiane per la stampa e di periodici in ragione di:<br />

- due pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi un redattore professionista,<br />

ovvero tre pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi due o più<br />

redattori professionisti;<br />

- quattro pubblicisti per ogni ufficio di corrispondenza di cui al punto d) dell’art.5;<br />

- due pubblicisti per gli altri uffici di corrispondenza.<br />

Ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza il<br />

presente contratto si applica con le seguenti modalità e limiti:<br />

a) si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 (1° paragrafo), 6, 8, 9, 10 (limitatamente<br />

al 1° e 2° comma), 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28 (per quanto di ragione), 29 (per quanto<br />

di ragione), 30, 31, 32, 33 (per quanto di ragione), 34, 38, 40, 42, 47, 50, 51 e 52 nonché,<br />

per quanto di ragione, le norme di cui agli allegati;<br />

b) a decorrere dal 1° gennaio 1996 i pubblicisti hanno diritto, per ogni anno di servizio<br />

prestato, ad un periodo di ferie retribuite pari a:<br />

211

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!