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Art.42<br />

e se il programma di investimenti è destinato a<br />

realizzarsi sul piano nazionale, destinatari della<br />

comunicazione saranno la struttura nazionale e<br />

quelle territoriali del sindacato, nonché i CdR interessati<br />

dal progetto. Se invece le modifiche riguardano<br />

una sola sede redazionale, gli organismi<br />

sindacali ai quali deve indirizzarsi l’informazione<br />

sono il CdR e la struttura territoriale del sindacato<br />

in cui è ubicata la redazione interessata.<br />

In ogni caso, l’informazione costituisce – come già<br />

si diceva – un obbligo per l’editore e un corrispondente<br />

diritto per gli organismi sindacali di volta in<br />

volta interessati. Conseguentemente, l’omissione<br />

dell’informazione, come pure un’informazione<br />

insufficiente o falsa, costituiranno ipotesi di condotta<br />

antisindacale, reprimibile ex art. 28 S.L.. In<br />

questo caso, è ipotizzabile che il giudice, accertata<br />

la natura antisindacale del comportamento,<br />

ordini all’editore, al fine di rimuovere gli effetti di<br />

quella condotta, di non portare ad esecuzione il<br />

programma di investimenti fino a quando non siano<br />

state rese le dovute informazioni.<br />

E’ la stessa norma contrattuale ad indicare i progetti<br />

che devono costituire oggetto dell’informazione<br />

di cui si sta parlando. Più precisamente,<br />

viene fatto riferimento a programmi che comportino<br />

iniziative editoriali, sia da parte di aziende esistenti<br />

che da parte di aziende nuove; a programmi<br />

che prevedano la creazione di insediamenti<br />

produttivi, o l’ampliamento o la trasformazione di<br />

quelli esistenti; a programmi che prevedano l’utilizzazione<br />

del colore nei quotidiani.<br />

Una procedura di informazione sindacale è prevista,<br />

peraltro in maniera più articolata, per i piani<br />

di trasformazione tecnologica. In primo luogo, la<br />

norma si preoccupa di chiarire il contenuto minimo<br />

di questi piani (v. il capitolo intitolato Piani di<br />

trasformazione tecnologica). In particolare, i piani<br />

devono contenere indicazioni (che la norma pretende<br />

essere precise) riguardanti le scelte editoriali<br />

che sono a base del progetto, l’impostazione<br />

tecnica e produttiva, nonché i criteri di organizzazione<br />

del lavoro ritenuti più idonei a realizzare il<br />

prodotto, migliorandolo qualitativamente. Inoltre,<br />

il piano deve indicare le misure volte ad assicurare<br />

adeguate condizioni ambientali e di tutela della<br />

228<br />

salute del giornalista.<br />

In ordine alla procedura prevista per la fase di informazione<br />

e consultazione sindacale, il capitolo<br />

intitolato Procedure e modalità di realizzazione<br />

<strong>dei</strong> piani disciplina una articolata procedura sindacale,<br />

che però non si applica nel caso di mero<br />

aggiornamento di sistemi editoriali già esistenti<br />

(compresi quelli per il web) e in caso di aggiornamento<br />

o implementazione di programmi applicativi,<br />

anche open source, che non comportino<br />

sostanziali variazioni delle linee organizzative del<br />

lavoro giornalistico. In casi come questi, l’editore<br />

deve fornire una informativa al CdR, indicando<br />

l’eventuale programma di addestramento <strong>dei</strong><br />

giornalisti.<br />

Più articolata, come si diceva, è invece la procedura<br />

sindacale a fronte dell’introduzione di un<br />

nuovo sistema editoriale. In questo caso, l’editore<br />

deve consegnare al CdR e alle organizzazioni<br />

sindacali territoriali una copia del piano; altra<br />

copia deve essere consegnata alla Fnsi tramite<br />

la Fieg. La norma non indica un preavviso specifico<br />

per tale consegna; tuttavia, chiarisce che ciò<br />

deve avvenire con il necessario anticipo rispetto<br />

alla sua realizzazione: come si vede, si tratta<br />

comunque di una comunicazione preventiva, di<br />

modo che, fino all’esaurimento della procedura<br />

disciplinata dalla norma, all’editore è preclusa la<br />

realizzazione concreta del piano.<br />

Entro i quindici giorni successivi deve cominciare<br />

la fase della consultazione tra editore, direttore e<br />

CdR. Alla trattativa possono partecipare la Fieg o<br />

la Fnsi, a richiesta di una delle parti.<br />

In ogni caso, la norma tende ad evitare che l’unificazione<br />

della procedura a livello aziendale, con<br />

la partecipazione solo eventuale delle strutture<br />

nazionali, porti ad un’attenuazione delle garanzie<br />

di controllo sindacale. Infatti, si prevede che<br />

qualora sorgano contrasti in ordine all’applicazione<br />

delle disposizioni contenute nell’art. 42, la<br />

questione può essere rimessa, da una delle parti,<br />

alla cognizione delle strutture nazionali che, entro<br />

trenta giorni, dovranno esprimere il loro parere<br />

sull’applicazione della norma. Si tratta di una procedura<br />

di raffreddamento delle controversie che,<br />

peraltro, non può considerarsi vincolante: in altre

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