Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.42<br />
e se il programma di investimenti è destinato a<br />
realizzarsi sul piano nazionale, destinatari della<br />
comunicazione saranno la struttura nazionale e<br />
quelle territoriali del sindacato, nonché i CdR interessati<br />
dal progetto. Se invece le modifiche riguardano<br />
una sola sede redazionale, gli organismi<br />
sindacali ai quali deve indirizzarsi l’informazione<br />
sono il CdR e la struttura territoriale del sindacato<br />
in cui è ubicata la redazione interessata.<br />
In ogni caso, l’informazione costituisce – come già<br />
si diceva – un obbligo per l’editore e un corrispondente<br />
diritto per gli organismi sindacali di volta in<br />
volta interessati. Conseguentemente, l’omissione<br />
dell’informazione, come pure un’informazione<br />
insufficiente o falsa, costituiranno ipotesi di condotta<br />
antisindacale, reprimibile ex art. 28 S.L.. In<br />
questo caso, è ipotizzabile che il giudice, accertata<br />
la natura antisindacale del comportamento,<br />
ordini all’editore, al fine di rimuovere gli effetti di<br />
quella condotta, di non portare ad esecuzione il<br />
programma di investimenti fino a quando non siano<br />
state rese le dovute informazioni.<br />
E’ la stessa norma contrattuale ad indicare i progetti<br />
che devono costituire oggetto dell’informazione<br />
di cui si sta parlando. Più precisamente,<br />
viene fatto riferimento a programmi che comportino<br />
iniziative editoriali, sia da parte di aziende esistenti<br />
che da parte di aziende nuove; a programmi<br />
che prevedano la creazione di insediamenti<br />
produttivi, o l’ampliamento o la trasformazione di<br />
quelli esistenti; a programmi che prevedano l’utilizzazione<br />
del colore nei quotidiani.<br />
Una procedura di informazione sindacale è prevista,<br />
peraltro in maniera più articolata, per i piani<br />
di trasformazione tecnologica. In primo luogo, la<br />
norma si preoccupa di chiarire il contenuto minimo<br />
di questi piani (v. il capitolo intitolato Piani di<br />
trasformazione tecnologica). In particolare, i piani<br />
devono contenere indicazioni (che la norma pretende<br />
essere precise) riguardanti le scelte editoriali<br />
che sono a base del progetto, l’impostazione<br />
tecnica e produttiva, nonché i criteri di organizzazione<br />
del lavoro ritenuti più idonei a realizzare il<br />
prodotto, migliorandolo qualitativamente. Inoltre,<br />
il piano deve indicare le misure volte ad assicurare<br />
adeguate condizioni ambientali e di tutela della<br />
228<br />
salute del giornalista.<br />
In ordine alla procedura prevista per la fase di informazione<br />
e consultazione sindacale, il capitolo<br />
intitolato Procedure e modalità di realizzazione<br />
<strong>dei</strong> piani disciplina una articolata procedura sindacale,<br />
che però non si applica nel caso di mero<br />
aggiornamento di sistemi editoriali già esistenti<br />
(compresi quelli per il web) e in caso di aggiornamento<br />
o implementazione di programmi applicativi,<br />
anche open source, che non comportino<br />
sostanziali variazioni delle linee organizzative del<br />
lavoro giornalistico. In casi come questi, l’editore<br />
deve fornire una informativa al CdR, indicando<br />
l’eventuale programma di addestramento <strong>dei</strong><br />
giornalisti.<br />
Più articolata, come si diceva, è invece la procedura<br />
sindacale a fronte dell’introduzione di un<br />
nuovo sistema editoriale. In questo caso, l’editore<br />
deve consegnare al CdR e alle organizzazioni<br />
sindacali territoriali una copia del piano; altra<br />
copia deve essere consegnata alla Fnsi tramite<br />
la Fieg. La norma non indica un preavviso specifico<br />
per tale consegna; tuttavia, chiarisce che ciò<br />
deve avvenire con il necessario anticipo rispetto<br />
alla sua realizzazione: come si vede, si tratta<br />
comunque di una comunicazione preventiva, di<br />
modo che, fino all’esaurimento della procedura<br />
disciplinata dalla norma, all’editore è preclusa la<br />
realizzazione concreta del piano.<br />
Entro i quindici giorni successivi deve cominciare<br />
la fase della consultazione tra editore, direttore e<br />
CdR. Alla trattativa possono partecipare la Fieg o<br />
la Fnsi, a richiesta di una delle parti.<br />
In ogni caso, la norma tende ad evitare che l’unificazione<br />
della procedura a livello aziendale, con<br />
la partecipazione solo eventuale delle strutture<br />
nazionali, porti ad un’attenuazione delle garanzie<br />
di controllo sindacale. Infatti, si prevede che<br />
qualora sorgano contrasti in ordine all’applicazione<br />
delle disposizioni contenute nell’art. 42, la<br />
questione può essere rimessa, da una delle parti,<br />
alla cognizione delle strutture nazionali che, entro<br />
trenta giorni, dovranno esprimere il loro parere<br />
sull’applicazione della norma. Si tratta di una procedura<br />
di raffreddamento delle controversie che,<br />
peraltro, non può considerarsi vincolante: in altre