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Art.3<br />

si tratta di ragioni che devono essere enunciate<br />

per iscritto al momento della proroga: poiché la<br />

stessa regola è esplicitamente prevista con riferimento<br />

alla ragioni che, originariamente, legittimavano<br />

la stipulazione del contratto a termine,<br />

non si vede per quale motivo lo stesso contratto<br />

possa essere prorogato in assenza di una specifica<br />

indicazione scritta della ragione che giustifica<br />

l’estensione temporale di durata del contratto. In<br />

ogni caso, deve trattarsi di ragioni relative a circostanze<br />

sopravvenute al momento della stipula<br />

del contratto originario, pena la illegittimità della<br />

proroga 11 .<br />

Il termine massimo di tre anni ha assunto una<br />

particolare importanza a seguito della modifica<br />

apportata dall’art. 1 c. 40 L. 247/07. Più precisamente,<br />

la modifica ha inserito i commi 4 bis e 4<br />

ter all’art. 5, disponendo che (fatte salve diverse<br />

disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello<br />

nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni<br />

sindacali comparativamente più rappresentative<br />

sul piano nazionale), il rapporto deve<br />

considerarsi a tempo indeterminato qualora, per<br />

effetto di successione di contratti a termine per lo<br />

svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto<br />

di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso<br />

lavoratore abbia complessivamente superato i<br />

trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,<br />

indipendentemente dai periodi di interruzione che<br />

intercorrono tra un contratto e l’altro. Un ulteriore<br />

successivo contratto a termine fra gli stessi<br />

soggetti può essere stipulato per una sola volta,<br />

a condizione che la stipula avvenga presso la<br />

direzione provinciale del lavoro competente per<br />

territorio e con l’assistenza di un rappresentante<br />

di una delle organizzazioni sindacali comparativamente<br />

più rappresentative sul piano nazionale<br />

cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.<br />

Le regole appena enunciate non si applicano<br />

tuttavia ai contratti a termine stipulati per attività<br />

stagionali, nonché nei casi previsti dai contratti<br />

collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni<br />

<strong>dei</strong> lavoratori e <strong>dei</strong> datori di lavoro comparativa-<br />

11 Trib. Milano 31/3/2006, in D&L 2006, 454.<br />

38<br />

mente più rappresentative.<br />

Il decreto legislativo assegna ai contratti stipulati<br />

dai sindacati comparativamente più rappresentativi<br />

la facoltà di individuare i limiti quantitativi<br />

di utilizzo <strong>dei</strong> contratti a termine. Al contempo,<br />

vengono indicate alcune ipotesi che non possono<br />

sottostare ad alcun limite (fase di avvio di nuove<br />

attività, contratti motivati da ragioni sostitutive<br />

o dalla stagionalità, contratti a termine stipulati<br />

per specifici programmi o spettacoli radiofonici<br />

o televisivi o con lavoratori di età superiore a 55<br />

anni).<br />

L’art. 10 c. 4 D. Lgs. 368/01 prevede una disciplina<br />

particolare per i dirigenti, che possono essere<br />

assunti a termine purché il rapporto non sia di<br />

durata superiore a 5 anni. I dirigenti possono, comunque,<br />

recedere dal contratto trascorsi 3 anni<br />

e osservata la disposizione dell’art. 2118, quindi<br />

dando il preavviso stabilito dalla contrattazione<br />

collettiva. La norma precisa che a questi rapporti<br />

di lavoro non si applichino la altre disposizioni<br />

contenute nel D. Lgs. 368/2001, fatte salve quelle<br />

contenute negli artt. 6 e 8 e relative al divieto di<br />

discriminazione nel trattamento normativo e retributivo<br />

ed al criterio di computo ai fini di cui all’art.<br />

35 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto<br />

<strong>dei</strong> Lavoratori). Ciò significa, in particolare,<br />

che per il dirigente non può trovare applicazione<br />

la regola secondo cui l’assunzione a termine è<br />

subordinata alla presenza di una ragione di carattere<br />

tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,<br />

da indicare in un atto scritto consegnato al<br />

lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della<br />

prestazione.<br />

Il D. Lgs. 368/01 non abroga l’art. 8 L. 223/91,<br />

che consente l’assunzione a termine <strong>dei</strong> lavoratori<br />

collocati in mobilità. La giurisprudenza prevalente,<br />

prima dell’entrata in vigore della nuova<br />

normativa, escludeva che, per legittimare l’assunzione<br />

a termine di un lavoratore collocato in<br />

mobilità, fosse necessaria anche la ricorrenza di<br />

una delle ipotesi tipiche previste dalla L. 230/62.<br />

Con l’entrata in vigore del citato D. Lgs., il pro-

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