Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.3<br />
si tratta di ragioni che devono essere enunciate<br />
per iscritto al momento della proroga: poiché la<br />
stessa regola è esplicitamente prevista con riferimento<br />
alla ragioni che, originariamente, legittimavano<br />
la stipulazione del contratto a termine,<br />
non si vede per quale motivo lo stesso contratto<br />
possa essere prorogato in assenza di una specifica<br />
indicazione scritta della ragione che giustifica<br />
l’estensione temporale di durata del contratto. In<br />
ogni caso, deve trattarsi di ragioni relative a circostanze<br />
sopravvenute al momento della stipula<br />
del contratto originario, pena la illegittimità della<br />
proroga 11 .<br />
Il termine massimo di tre anni ha assunto una<br />
particolare importanza a seguito della modifica<br />
apportata dall’art. 1 c. 40 L. 247/07. Più precisamente,<br />
la modifica ha inserito i commi 4 bis e 4<br />
ter all’art. 5, disponendo che (fatte salve diverse<br />
disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello<br />
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni<br />
sindacali comparativamente più rappresentative<br />
sul piano nazionale), il rapporto deve<br />
considerarsi a tempo indeterminato qualora, per<br />
effetto di successione di contratti a termine per lo<br />
svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto<br />
di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso<br />
lavoratore abbia complessivamente superato i<br />
trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,<br />
indipendentemente dai periodi di interruzione che<br />
intercorrono tra un contratto e l’altro. Un ulteriore<br />
successivo contratto a termine fra gli stessi<br />
soggetti può essere stipulato per una sola volta,<br />
a condizione che la stipula avvenga presso la<br />
direzione provinciale del lavoro competente per<br />
territorio e con l’assistenza di un rappresentante<br />
di una delle organizzazioni sindacali comparativamente<br />
più rappresentative sul piano nazionale<br />
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.<br />
Le regole appena enunciate non si applicano<br />
tuttavia ai contratti a termine stipulati per attività<br />
stagionali, nonché nei casi previsti dai contratti<br />
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni<br />
<strong>dei</strong> lavoratori e <strong>dei</strong> datori di lavoro comparativa-<br />
11 Trib. Milano 31/3/2006, in D&L 2006, 454.<br />
38<br />
mente più rappresentative.<br />
Il decreto legislativo assegna ai contratti stipulati<br />
dai sindacati comparativamente più rappresentativi<br />
la facoltà di individuare i limiti quantitativi<br />
di utilizzo <strong>dei</strong> contratti a termine. Al contempo,<br />
vengono indicate alcune ipotesi che non possono<br />
sottostare ad alcun limite (fase di avvio di nuove<br />
attività, contratti motivati da ragioni sostitutive<br />
o dalla stagionalità, contratti a termine stipulati<br />
per specifici programmi o spettacoli radiofonici<br />
o televisivi o con lavoratori di età superiore a 55<br />
anni).<br />
L’art. 10 c. 4 D. Lgs. 368/01 prevede una disciplina<br />
particolare per i dirigenti, che possono essere<br />
assunti a termine purché il rapporto non sia di<br />
durata superiore a 5 anni. I dirigenti possono, comunque,<br />
recedere dal contratto trascorsi 3 anni<br />
e osservata la disposizione dell’art. 2118, quindi<br />
dando il preavviso stabilito dalla contrattazione<br />
collettiva. La norma precisa che a questi rapporti<br />
di lavoro non si applichino la altre disposizioni<br />
contenute nel D. Lgs. 368/2001, fatte salve quelle<br />
contenute negli artt. 6 e 8 e relative al divieto di<br />
discriminazione nel trattamento normativo e retributivo<br />
ed al criterio di computo ai fini di cui all’art.<br />
35 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto<br />
<strong>dei</strong> Lavoratori). Ciò significa, in particolare,<br />
che per il dirigente non può trovare applicazione<br />
la regola secondo cui l’assunzione a termine è<br />
subordinata alla presenza di una ragione di carattere<br />
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,<br />
da indicare in un atto scritto consegnato al<br />
lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della<br />
prestazione.<br />
Il D. Lgs. 368/01 non abroga l’art. 8 L. 223/91,<br />
che consente l’assunzione a termine <strong>dei</strong> lavoratori<br />
collocati in mobilità. La giurisprudenza prevalente,<br />
prima dell’entrata in vigore della nuova<br />
normativa, escludeva che, per legittimare l’assunzione<br />
a termine di un lavoratore collocato in<br />
mobilità, fosse necessaria anche la ricorrenza di<br />
una delle ipotesi tipiche previste dalla L. 230/62.<br />
Con l’entrata in vigore del citato D. Lgs., il pro-