Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.3<br />
coerente con quanto disposto dall’art. 10 c. 4 D.<br />
Lgs. 368/01 (che, come sì è visto, esclude la applicabilità<br />
della disciplina sostanziale del rapporto<br />
a termine nei confronti <strong>dei</strong> dirigenti, disponendo<br />
solo che la durata del termine non può eccedere<br />
i 5 anni).<br />
La norma utilizza anche la delega contemplata<br />
all’art. 10 c. 7 D. Lgs. 368/01, al fine di individuare<br />
limiti quantitativi alla assunzione di giornalisti<br />
a termine. Più precisamente, all’editore che abbia<br />
alle proprie dipendenze fino a 20 giornalisti<br />
ex art. 1 CNL <strong>Giornalisti</strong>co è consentita l’assunzione<br />
fino a 6 giornalisti a termine (e comunque<br />
in misura non superiore al numero <strong>dei</strong> contratti<br />
a tempo indeterminato ex art. 1); per gli editori<br />
con un numero superiore di dipendenti ex art. 1<br />
è prevista una percentuale massima di giornalisti<br />
assunti a termine (da calcolarsi sempre con<br />
riferimento ai dipendenti ex art. 1), nella misura<br />
del 30%, del 25% e del 20%, a seconda che il<br />
numero <strong>dei</strong> dipendenti sia compresa tra 21 e 50,<br />
da 51 a 100 e oltre 100. E’ interessante osservare<br />
che il limite è sostanzialmente decrescente<br />
rispetto al numero <strong>dei</strong> dipendenti (per gli editori<br />
che occupano fino a 6 dipendenti la percentuale<br />
è addirittura del 100%), e ciò evidentemente per<br />
tutelare, tramite forme di flessibilità del rapporto<br />
di lavoro, i piccoli editori.<br />
La norma richiama infine i casi, contemplati<br />
dall’art. 10 c. 7 D. Lgs. 368/01 già illustrati, in cui<br />
non si applicano i limiti quantitativi, a tal fine precisando<br />
che l’esenzione in questione vale, con riferimento<br />
ai contratti stipulati per la fase di avvio<br />
e sviluppo di nuove attività, per 36 mesi complessivi.<br />
Ciò significa che, superato questo termine<br />
di durata <strong>dei</strong> contratti in questione, tali contratti<br />
devono essere considerati al fine di valutare il rispetto<br />
<strong>dei</strong> limiti quantitativi.<br />
Il rapporto di lavoro a tempo parziale<br />
nella disciplina legale<br />
Anche con riferimento a questo istituto sono intervenute,<br />
nel periodo intercorrente tra il precedente<br />
contratto e l’attuale, importanti modifiche a<br />
livello normativo, di cui i contraenti collettivi han-<br />
42<br />
no dovuto necessariamente prendere atto.<br />
In particolare, il D. Lgs. 276/03 ha modificato la<br />
legge che disciplina il rapporto di lavoro a tempo<br />
parziale (D. Lgs. 61/00), incrementando i margini<br />
di flessibilità concessi al datore di lavoro, il quale<br />
può richiedere prestazioni di lavoro supplementare,<br />
ovvero aggiuntive rispetto all’orario concordato.<br />
Inoltre, a determinate condizioni, il datore di lavoro<br />
può modificare la collocazione temporale della<br />
prestazione attraverso le cd. clausole elastiche;<br />
a differenza che in passato, una volta concesso<br />
l’assenso a tale flessibilità il lavoratore non può<br />
più cambiare idea, e ciò neppure nel caso in cui<br />
ne abbia bisogno, ad esempio per esigenze familiari<br />
o per trovare un altro lavoro.<br />
La disciplina del part time ha quindi subito ulteriori<br />
modifiche per effetto della L. 247/07, che ha<br />
“attenuato” gli effetti di alcuni degli interventi che<br />
nel 2003 erano stati apportati all’impianto originario<br />
della legge. In particolare, è stata nuovamente<br />
attribuita rilevanza decisiva all’intervento<br />
della contrattazione collettiva nella disciplina degli<br />
elementi di flessibilità.<br />
Innanzitutto il contratto di lavoro a tempo parziale<br />
può essere di tipo verticale (ossia a tempi pieno<br />
ma solo per alcuni periodi della settimana, o del<br />
mese o dell’anno), di tipo orizzontale (ovvero con<br />
una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro), di<br />
tipo misto, ovvero una combinazione delle altre<br />
due tipologie.<br />
Per quanto riguarda la fissazione degli orari,<br />
come già previsto dalla precedente normativa (L.<br />
863/84), il contratto deve contenere la puntuale<br />
indicazione della durata della prestazione lavorativa<br />
e la collocazione temporale della stessa,<br />
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese<br />
e all’anno.<br />
In caso di mancata indicazione, in sede contrattuale,<br />
dell’orario di lavoro o della distribuzione<br />
dello stesso, l’art. 8 del D. Lgs. 61/00 prevede<br />
che:<br />
a) la mancata indicazione delle ore lavorative o<br />
della loro collocazione non determina la nullità<br />
del contratto<br />
b) in caso di mancata indicazione della durata