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Art.3<br />

coerente con quanto disposto dall’art. 10 c. 4 D.<br />

Lgs. 368/01 (che, come sì è visto, esclude la applicabilità<br />

della disciplina sostanziale del rapporto<br />

a termine nei confronti <strong>dei</strong> dirigenti, disponendo<br />

solo che la durata del termine non può eccedere<br />

i 5 anni).<br />

La norma utilizza anche la delega contemplata<br />

all’art. 10 c. 7 D. Lgs. 368/01, al fine di individuare<br />

limiti quantitativi alla assunzione di giornalisti<br />

a termine. Più precisamente, all’editore che abbia<br />

alle proprie dipendenze fino a 20 giornalisti<br />

ex art. 1 CNL <strong>Giornalisti</strong>co è consentita l’assunzione<br />

fino a 6 giornalisti a termine (e comunque<br />

in misura non superiore al numero <strong>dei</strong> contratti<br />

a tempo indeterminato ex art. 1); per gli editori<br />

con un numero superiore di dipendenti ex art. 1<br />

è prevista una percentuale massima di giornalisti<br />

assunti a termine (da calcolarsi sempre con<br />

riferimento ai dipendenti ex art. 1), nella misura<br />

del 30%, del 25% e del 20%, a seconda che il<br />

numero <strong>dei</strong> dipendenti sia compresa tra 21 e 50,<br />

da 51 a 100 e oltre 100. E’ interessante osservare<br />

che il limite è sostanzialmente decrescente<br />

rispetto al numero <strong>dei</strong> dipendenti (per gli editori<br />

che occupano fino a 6 dipendenti la percentuale<br />

è addirittura del 100%), e ciò evidentemente per<br />

tutelare, tramite forme di flessibilità del rapporto<br />

di lavoro, i piccoli editori.<br />

La norma richiama infine i casi, contemplati<br />

dall’art. 10 c. 7 D. Lgs. 368/01 già illustrati, in cui<br />

non si applicano i limiti quantitativi, a tal fine precisando<br />

che l’esenzione in questione vale, con riferimento<br />

ai contratti stipulati per la fase di avvio<br />

e sviluppo di nuove attività, per 36 mesi complessivi.<br />

Ciò significa che, superato questo termine<br />

di durata <strong>dei</strong> contratti in questione, tali contratti<br />

devono essere considerati al fine di valutare il rispetto<br />

<strong>dei</strong> limiti quantitativi.<br />

Il rapporto di lavoro a tempo parziale<br />

nella disciplina legale<br />

Anche con riferimento a questo istituto sono intervenute,<br />

nel periodo intercorrente tra il precedente<br />

contratto e l’attuale, importanti modifiche a<br />

livello normativo, di cui i contraenti collettivi han-<br />

42<br />

no dovuto necessariamente prendere atto.<br />

In particolare, il D. Lgs. 276/03 ha modificato la<br />

legge che disciplina il rapporto di lavoro a tempo<br />

parziale (D. Lgs. 61/00), incrementando i margini<br />

di flessibilità concessi al datore di lavoro, il quale<br />

può richiedere prestazioni di lavoro supplementare,<br />

ovvero aggiuntive rispetto all’orario concordato.<br />

Inoltre, a determinate condizioni, il datore di lavoro<br />

può modificare la collocazione temporale della<br />

prestazione attraverso le cd. clausole elastiche;<br />

a differenza che in passato, una volta concesso<br />

l’assenso a tale flessibilità il lavoratore non può<br />

più cambiare idea, e ciò neppure nel caso in cui<br />

ne abbia bisogno, ad esempio per esigenze familiari<br />

o per trovare un altro lavoro.<br />

La disciplina del part time ha quindi subito ulteriori<br />

modifiche per effetto della L. 247/07, che ha<br />

“attenuato” gli effetti di alcuni degli interventi che<br />

nel 2003 erano stati apportati all’impianto originario<br />

della legge. In particolare, è stata nuovamente<br />

attribuita rilevanza decisiva all’intervento<br />

della contrattazione collettiva nella disciplina degli<br />

elementi di flessibilità.<br />

Innanzitutto il contratto di lavoro a tempo parziale<br />

può essere di tipo verticale (ossia a tempi pieno<br />

ma solo per alcuni periodi della settimana, o del<br />

mese o dell’anno), di tipo orizzontale (ovvero con<br />

una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro), di<br />

tipo misto, ovvero una combinazione delle altre<br />

due tipologie.<br />

Per quanto riguarda la fissazione degli orari,<br />

come già previsto dalla precedente normativa (L.<br />

863/84), il contratto deve contenere la puntuale<br />

indicazione della durata della prestazione lavorativa<br />

e la collocazione temporale della stessa,<br />

con riferimento al giorno, alla settimana, al mese<br />

e all’anno.<br />

In caso di mancata indicazione, in sede contrattuale,<br />

dell’orario di lavoro o della distribuzione<br />

dello stesso, l’art. 8 del D. Lgs. 61/00 prevede<br />

che:<br />

a) la mancata indicazione delle ore lavorative o<br />

della loro collocazione non determina la nullità<br />

del contratto<br />

b) in caso di mancata indicazione della durata

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