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Art.2 Art.52<br />

Il presente contratto ha valore per il territorio della Repubblica Italiana. La disciplina<br />

collettiva ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte<br />

retributiva. In applicazione del protocollo governativo del 3 luglio 1993, che le parti<br />

recepiscono a tutti gli effetti della disciplina del lavoro del settore, il contratto, fatte<br />

salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha decorrenza dal 1° aprile<br />

2009 ed avrà validità fino al 31 marzo 2013 per la parte normativa e fino al 31 marzo<br />

2011 per la parte retributiva.<br />

Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata<br />

almeno cinque mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato di anno in anno.<br />

Allo scopo di evitare vacanza contrattuale le eventuali proposte di modifica dovranno<br />

essere presentate nello stesso termine al fine di consentire l’apertura delle trattative<br />

tre mesi prima della data di scadenza.<br />

Commento<br />

La norma di chiusura del CNLG riguarda la validità<br />

e la durata del contratto. Sotto il primo profilo,<br />

è disposto che il CNLG disciplina i rapporti<br />

di lavoro giornalistico nell’ambito del territorio<br />

della Repubblica Italiana. Quanto alla durata, viene<br />

recepito il Protocollo governativo 3/7/93 che,<br />

in sostanza (e per quel che rileva nella presente<br />

sede), dispone che il contratto nazionale di categoria<br />

ha durata quadriennale per la materia normativa<br />

e biennale per quella economica: ciò vuol<br />

dire che le parti, a metà della complessiva durata<br />

del contratto, devono ricontrattare le condizioni<br />

economiche, peraltro tenendo conto – secondo<br />

quanto disposto dal Protocollo – <strong>dei</strong> tassi di inflazione<br />

programmata. Le scadenze in questione<br />

sono dunque fissate, rispettivamente, al 31/3/13<br />

e al 31/3/11.<br />

L’art. 52 prevede anche l’onere delle parti di disdire<br />

il contratto, con lettera raccomandata, almeno<br />

cinque mesi prima della sua scadenza; in<br />

caso contrario, il contratto sarà prorogato di anno<br />

in anno. Nello stesso termine, le parti devono pre-<br />

Validità e durata<br />

261<br />

sentare le proposte di modifica, e ciò al fine di<br />

evitare periodi di vacanza contrattuale: peraltro,<br />

questa previsione è ben poco significativa, se si<br />

pensa al ritardo, rispetto alla scadenza del precedente<br />

contratto, con cui è stato siglato il contratto<br />

attualmente in vigore.<br />

Il fenomeno da ultimo segnalato (ovvero il lungo<br />

lasso di tempo intercorso tra la scadenza di<br />

un contratto collettivo e la stipulazione di quello<br />

successivo) è ormai purtroppo diffuso in molti<br />

settori, e ripropone il problema della fonte regolatrice<br />

del rapporto di lavoro nei periodi di vacanza<br />

contrattuale. A tale riguardo, la giurisprudenza è<br />

pacificamente orientata ad escludere l’applicabilità<br />

dell’art. 2074 c.c., che dispone l’efficacia del<br />

contratto collettivo anche dopo la sua scadenza,<br />

fino alla stipulazione di quello successivo: infatti,<br />

questa norma si riferisce ai contratti collettivi<br />

corporativi, in uso durante l’epoca fascista e<br />

ora abrogati, e non a quelli che attualmente disciplinano<br />

il rapporto di lavoro, che sono normali<br />

contratti di diritto privato e che, dunque, seguono<br />

le regole ordinarie previste dalla legge in tema di<br />

disciplina <strong>dei</strong> rapporti contrattuali 1 . In ogni caso,<br />

1 Cass. 9/6/93 n. 6408, in Mass. giur. lav. 1993, 414; Cass. 14/7/88 n. 4630, in Foro it., Rep. 1988, v. Lavoro (rapporto), n. 65;<br />

Pret. Milano 23/2/98, in Orientamenti 1998, I, 13.

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