Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art.2 Art.52<br />
Il presente contratto ha valore per il territorio della Repubblica Italiana. La disciplina<br />
collettiva ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte<br />
retributiva. In applicazione del protocollo governativo del 3 luglio 1993, che le parti<br />
recepiscono a tutti gli effetti della disciplina del lavoro del settore, il contratto, fatte<br />
salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha decorrenza dal 1° aprile<br />
2009 ed avrà validità fino al 31 marzo 2013 per la parte normativa e fino al 31 marzo<br />
2011 per la parte retributiva.<br />
Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata<br />
almeno cinque mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato di anno in anno.<br />
Allo scopo di evitare vacanza contrattuale le eventuali proposte di modifica dovranno<br />
essere presentate nello stesso termine al fine di consentire l’apertura delle trattative<br />
tre mesi prima della data di scadenza.<br />
Commento<br />
La norma di chiusura del CNLG riguarda la validità<br />
e la durata del contratto. Sotto il primo profilo,<br />
è disposto che il CNLG disciplina i rapporti<br />
di lavoro giornalistico nell’ambito del territorio<br />
della Repubblica Italiana. Quanto alla durata, viene<br />
recepito il Protocollo governativo 3/7/93 che,<br />
in sostanza (e per quel che rileva nella presente<br />
sede), dispone che il contratto nazionale di categoria<br />
ha durata quadriennale per la materia normativa<br />
e biennale per quella economica: ciò vuol<br />
dire che le parti, a metà della complessiva durata<br />
del contratto, devono ricontrattare le condizioni<br />
economiche, peraltro tenendo conto – secondo<br />
quanto disposto dal Protocollo – <strong>dei</strong> tassi di inflazione<br />
programmata. Le scadenze in questione<br />
sono dunque fissate, rispettivamente, al 31/3/13<br />
e al 31/3/11.<br />
L’art. 52 prevede anche l’onere delle parti di disdire<br />
il contratto, con lettera raccomandata, almeno<br />
cinque mesi prima della sua scadenza; in<br />
caso contrario, il contratto sarà prorogato di anno<br />
in anno. Nello stesso termine, le parti devono pre-<br />
Validità e durata<br />
261<br />
sentare le proposte di modifica, e ciò al fine di<br />
evitare periodi di vacanza contrattuale: peraltro,<br />
questa previsione è ben poco significativa, se si<br />
pensa al ritardo, rispetto alla scadenza del precedente<br />
contratto, con cui è stato siglato il contratto<br />
attualmente in vigore.<br />
Il fenomeno da ultimo segnalato (ovvero il lungo<br />
lasso di tempo intercorso tra la scadenza di<br />
un contratto collettivo e la stipulazione di quello<br />
successivo) è ormai purtroppo diffuso in molti<br />
settori, e ripropone il problema della fonte regolatrice<br />
del rapporto di lavoro nei periodi di vacanza<br />
contrattuale. A tale riguardo, la giurisprudenza è<br />
pacificamente orientata ad escludere l’applicabilità<br />
dell’art. 2074 c.c., che dispone l’efficacia del<br />
contratto collettivo anche dopo la sua scadenza,<br />
fino alla stipulazione di quello successivo: infatti,<br />
questa norma si riferisce ai contratti collettivi<br />
corporativi, in uso durante l’epoca fascista e<br />
ora abrogati, e non a quelli che attualmente disciplinano<br />
il rapporto di lavoro, che sono normali<br />
contratti di diritto privato e che, dunque, seguono<br />
le regole ordinarie previste dalla legge in tema di<br />
disciplina <strong>dei</strong> rapporti contrattuali 1 . In ogni caso,<br />
1 Cass. 9/6/93 n. 6408, in Mass. giur. lav. 1993, 414; Cass. 14/7/88 n. 4630, in Foro it., Rep. 1988, v. Lavoro (rapporto), n. 65;<br />
Pret. Milano 23/2/98, in Orientamenti 1998, I, 13.