30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art.2 Art.27<br />

1985 per la definizione di una nuova disciplina dell’indennità fissa di cui alla nota a<br />

verbale dell’art. 27 del CNLG 8 luglio 1982 e delle indennità di cui al 1° e 3° comma<br />

dell’art. 33 del presente contratto, la FIEG, l’Associazione Sindacale Intersind - che<br />

ha recepito il presente contratto con convenzione in data 25 giugno 1985 - e la FNSI<br />

hanno stipulato il 15 luglio 1985 l’accordo riportato nell’Allegato G (pag. …..).<br />

Pertanto, a decorrere dal 1° dicembre 1985 in tutti i casi di risoluzione del rapporto<br />

previsti dall’art.3 dell’Accordo anzidetto si applicherà la disciplina stabilita dall’Accordo<br />

medesimo.<br />

Per quanto concerne gli interventi da adottare per la copertura finanziaria al<br />

31/12/1995 della gestione speciale di cui al predetto accordo, trovano applicazione<br />

le disposizioni di cui alla lettera L) dell’accordo ministeriale 16 novembre 1995, al<br />

punto 5) dell’accordo 4 giugno 1998 e all’accordo 24 febbraio 2001, paragrafo “Fondo<br />

ex-fissa” riportate nell’Allegato L.<br />

2) Trattamento di fine rapporto<br />

In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente<br />

contratto il giornalista ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dalla legge<br />

29 maggio 1982, n. 297.<br />

COMMENTO<br />

Licenziamento e dimissioni<br />

Con l’espressione cessazione (o risoluzione) del<br />

rapporto di lavoro si fa genericamente riferimento<br />

ad una qualsiasi ipotesi che ponga fine al rapporto<br />

di lavoro. Solitamente, l’iniziativa viene assunta<br />

unilateralmente da una delle parti del rapporto;<br />

conseguentemente, la risoluzione verrà più specificamente<br />

definita come licenziamento, ovvero<br />

come dimissioni, a seconda che l’iniziativa provenga<br />

dal datore di lavoro o dal lavoratore.<br />

Originariamente, licenziamento e dimissioni erano<br />

posti dal legislatore sullo stesso piano, e trattati<br />

come atti speculari e identici: tanto il datore di<br />

lavoro, quanto il lavoratore potevano liberamente<br />

recedere dal rapporto di lavoro subordinato a<br />

tempo indeterminato. L’unica limitazione a questa<br />

ampia libertà di recesso era costituita dall’obbligo<br />

del preavviso, incombente sulla parte che<br />

assumeva l’iniziativa: in altre parole, l’autore del<br />

recesso doveva comunicare alla controparte la<br />

propria decisione con un congruo anticipo, so-<br />

161<br />

litamente quantificato dai contratti collettivi, durante<br />

il quale il rapporto proseguiva, a meno che<br />

la parte recedente decidesse di corrispondere la<br />

cosiddetta indennità di mancato preavviso, ovvero<br />

una somma di denaro corrispondente alla retribuzione<br />

dovuta per il tempo del preavviso non<br />

lavorato (art. 2118 c.c.).<br />

L’obbligo del preavviso non era peraltro inderogabile:<br />

qualora la risoluzione del rapporto<br />

dipendesse da una giusta causa che impediva<br />

la prosecuzione, anche solo provvisoria, del<br />

rapporto, questo si risolveva immediatamente,<br />

senza che il datore di lavoro recedente fosse<br />

tenuto al preavviso o alla corrispondente indennità<br />

sostitutiva; in caso di dimissioni per<br />

giusta causa, il lavoratore recedente non solo<br />

non aveva l’obbligo di dare il preavviso, ma<br />

poteva pretendere la corrispondente indennità<br />

sostitutiva (art. 2119 c.c.).<br />

La disciplina della libera recedibilità sopra descritta<br />

è tuttora vigente solo con riferimento alle<br />

dimissioni. Al contrario, per il caso del licenziamento,<br />

all’originaria normativa codicistica si è so-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!