Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
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Art.2 Art.27<br />
1985 per la definizione di una nuova disciplina dell’indennità fissa di cui alla nota a<br />
verbale dell’art. 27 del CNLG 8 luglio 1982 e delle indennità di cui al 1° e 3° comma<br />
dell’art. 33 del presente contratto, la FIEG, l’Associazione Sindacale Intersind - che<br />
ha recepito il presente contratto con convenzione in data 25 giugno 1985 - e la FNSI<br />
hanno stipulato il 15 luglio 1985 l’accordo riportato nell’Allegato G (pag. …..).<br />
Pertanto, a decorrere dal 1° dicembre 1985 in tutti i casi di risoluzione del rapporto<br />
previsti dall’art.3 dell’Accordo anzidetto si applicherà la disciplina stabilita dall’Accordo<br />
medesimo.<br />
Per quanto concerne gli interventi da adottare per la copertura finanziaria al<br />
31/12/1995 della gestione speciale di cui al predetto accordo, trovano applicazione<br />
le disposizioni di cui alla lettera L) dell’accordo ministeriale 16 novembre 1995, al<br />
punto 5) dell’accordo 4 giugno 1998 e all’accordo 24 febbraio 2001, paragrafo “Fondo<br />
ex-fissa” riportate nell’Allegato L.<br />
2) Trattamento di fine rapporto<br />
In caso di risoluzione del rapporto costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente<br />
contratto il giornalista ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dalla legge<br />
29 maggio 1982, n. 297.<br />
COMMENTO<br />
Licenziamento e dimissioni<br />
Con l’espressione cessazione (o risoluzione) del<br />
rapporto di lavoro si fa genericamente riferimento<br />
ad una qualsiasi ipotesi che ponga fine al rapporto<br />
di lavoro. Solitamente, l’iniziativa viene assunta<br />
unilateralmente da una delle parti del rapporto;<br />
conseguentemente, la risoluzione verrà più specificamente<br />
definita come licenziamento, ovvero<br />
come dimissioni, a seconda che l’iniziativa provenga<br />
dal datore di lavoro o dal lavoratore.<br />
Originariamente, licenziamento e dimissioni erano<br />
posti dal legislatore sullo stesso piano, e trattati<br />
come atti speculari e identici: tanto il datore di<br />
lavoro, quanto il lavoratore potevano liberamente<br />
recedere dal rapporto di lavoro subordinato a<br />
tempo indeterminato. L’unica limitazione a questa<br />
ampia libertà di recesso era costituita dall’obbligo<br />
del preavviso, incombente sulla parte che<br />
assumeva l’iniziativa: in altre parole, l’autore del<br />
recesso doveva comunicare alla controparte la<br />
propria decisione con un congruo anticipo, so-<br />
161<br />
litamente quantificato dai contratti collettivi, durante<br />
il quale il rapporto proseguiva, a meno che<br />
la parte recedente decidesse di corrispondere la<br />
cosiddetta indennità di mancato preavviso, ovvero<br />
una somma di denaro corrispondente alla retribuzione<br />
dovuta per il tempo del preavviso non<br />
lavorato (art. 2118 c.c.).<br />
L’obbligo del preavviso non era peraltro inderogabile:<br />
qualora la risoluzione del rapporto<br />
dipendesse da una giusta causa che impediva<br />
la prosecuzione, anche solo provvisoria, del<br />
rapporto, questo si risolveva immediatamente,<br />
senza che il datore di lavoro recedente fosse<br />
tenuto al preavviso o alla corrispondente indennità<br />
sostitutiva; in caso di dimissioni per<br />
giusta causa, il lavoratore recedente non solo<br />
non aveva l’obbligo di dare il preavviso, ma<br />
poteva pretendere la corrispondente indennità<br />
sostitutiva (art. 2119 c.c.).<br />
La disciplina della libera recedibilità sopra descritta<br />
è tuttora vigente solo con riferimento alle<br />
dimissioni. Al contrario, per il caso del licenziamento,<br />
all’originaria normativa codicistica si è so-