Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Commento<br />
La costituzione degli organismi sindacali<br />
L’articolo in commento è destinato a disciplinare<br />
la costituzione ed il funzionamento degli organismi<br />
sindacali aziendali in ambito editoriale, integrando<br />
la normativa legale in materia (art. 19 e<br />
seguenti della L. 20/5/1970 n. 300).<br />
Purtroppo, neppure in occasione di questo rinnovo<br />
contrattuale si sono presentate le condizioni<br />
per riscrivere in modo più organico questa<br />
disposizione, che nel corso degli anni è stata via<br />
via integrata e modificata, contenendo ormai una<br />
pluralità di previsioni non sempre tra loro ben<br />
raccordate, la cui interpretazione risulta talora<br />
non agevole.<br />
Per quanto riguarda la costituzione degli organismi<br />
sindacali, non sono state apportate modifiche<br />
alle precedente formulazione, rimanendo quindi il<br />
Comitato di Redazione (in sigla CdR) la principale<br />
rappresentanza sindacale aziendale.<br />
In particolare, è prevista la nomina di un CdR<br />
nell’ambito delle aziende editrici che abbiano alla<br />
proprie dipendenze almeno dieci redattori; nella<br />
generale dizione redattori devono essere ricompresi<br />
tutti i giornalisti professionisti ed anche i<br />
praticanti; ciò si evince dal fatto che la nomina di<br />
fiduciari, in luogo del CdR, avviene nelle redazioni<br />
in cui “il numero <strong>dei</strong> giornalisti e professionisti e<br />
praticanti è inferiore a 10”. Per quanto riguarda<br />
il direttore, è da ritenersi che non debba essere<br />
computato, essendo da escludersi, in virtù <strong>dei</strong><br />
poteri allo stesso conferiti dall’art. 6 CNLG, che<br />
chi riveste tale carica possa concorrere alla nomina<br />
del CdR, e tanto meno che possa essere<br />
eletto nell’ambito dello stesso. Il CdR è composto<br />
da tre membri, che devono essere scelti tra i<br />
soli professionisti, godendo i praticanti del diritto<br />
di voto, ma non dell’elettorato passivo. Dell’elettorato,<br />
attivo e passivo, godono anche i giornalisti<br />
pubblicisti, ma solo nelle aziende editrici di<br />
periodici. el caso in cui il numero <strong>dei</strong> redattori sia<br />
inferiore a dieci, si potrà procedere alla nomina<br />
del fiduciario sindacale, ovvero un organismo di<br />
201<br />
comitato di redazione<br />
rappresentanza composto da un unico soggetto,<br />
cui il contratto attribuisce però poteri analoghi a<br />
quelli del CdR. Peraltro, la presenza di fiduciari è<br />
possibile anche in caso di avvenuta nomina del<br />
CdR; in particolare, sono previste espressamente<br />
ipotesi in cui il CdR dovrebbe essere integrato<br />
da fiduciari (per l’ufficio di corrispondenza dalla<br />
Capitale con almeno cinque professionisti, per le<br />
redazioni decentrate e/o uffici di corrispondenza,<br />
sulla cui nozione si rinvia al commento all’art. 5).<br />
La nomina di fiduciari è poi prevista nel caso di<br />
editori di periodici che pubblichino più testate;<br />
in questo caso possono essere eletti, per la gestione<br />
<strong>dei</strong> rapporti relativi alla specifica testata,<br />
uno o più fiduciari, i quali possono poi a loro volta<br />
costituire un comitato di coordinamento che si affiancherà<br />
al CdR per la gestione <strong>dei</strong> problemi che<br />
abbiano riflessi di carattere generale.<br />
Altra ipotesi regolamentata è quella dell’editore<br />
che pubblichi oltre ad un quotidiano un altro<br />
giornale (quale che ne sia la cadenza); in questo<br />
caso, al CdR della testata principale si affiancherà<br />
un altro CdR (se la seconda testata ha più di<br />
25 redattori) ovvero un fiduciario, che di fatto finiranno<br />
per confluire nel CdR principale, operando<br />
in modo unitario.<br />
Diversa ancora è l’ipotesi prevista al comma 12,<br />
che riguarda i cosiddetti gruppi editoriali che editano<br />
più testate (sulla nozione di gruppo si rinvia<br />
al commento all’art. 43); in questo caso, è possibile<br />
un coordinamento tra CdR, al fine di garantire<br />
la tutela <strong>dei</strong> giornalisti con riferimento a problemi<br />
comuni e condivisi, dal momento che in simili<br />
contesti le strategie imprenditoriali, anche con<br />
riferimento alla gestione <strong>dei</strong> rapporti di lavoro,<br />
sono unitarie, pur in presenza di società tra loro<br />
distinte. A tal fine, sono previsti incontri periodici,<br />
con cadenza trimestrale, per la cui partecipazione<br />
è possibile fruire di permessi retribuiti.<br />
I compiti e le prerogative<br />
degli organismi sindacali<br />
Come accennato, il CdR (o, in sua assenza, il fiduciario)<br />
costituisce la rappresentanza sindaca-