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Commento<br />

La costituzione degli organismi sindacali<br />

L’articolo in commento è destinato a disciplinare<br />

la costituzione ed il funzionamento degli organismi<br />

sindacali aziendali in ambito editoriale, integrando<br />

la normativa legale in materia (art. 19 e<br />

seguenti della L. 20/5/1970 n. 300).<br />

Purtroppo, neppure in occasione di questo rinnovo<br />

contrattuale si sono presentate le condizioni<br />

per riscrivere in modo più organico questa<br />

disposizione, che nel corso degli anni è stata via<br />

via integrata e modificata, contenendo ormai una<br />

pluralità di previsioni non sempre tra loro ben<br />

raccordate, la cui interpretazione risulta talora<br />

non agevole.<br />

Per quanto riguarda la costituzione degli organismi<br />

sindacali, non sono state apportate modifiche<br />

alle precedente formulazione, rimanendo quindi il<br />

Comitato di Redazione (in sigla CdR) la principale<br />

rappresentanza sindacale aziendale.<br />

In particolare, è prevista la nomina di un CdR<br />

nell’ambito delle aziende editrici che abbiano alla<br />

proprie dipendenze almeno dieci redattori; nella<br />

generale dizione redattori devono essere ricompresi<br />

tutti i giornalisti professionisti ed anche i<br />

praticanti; ciò si evince dal fatto che la nomina di<br />

fiduciari, in luogo del CdR, avviene nelle redazioni<br />

in cui “il numero <strong>dei</strong> giornalisti e professionisti e<br />

praticanti è inferiore a 10”. Per quanto riguarda<br />

il direttore, è da ritenersi che non debba essere<br />

computato, essendo da escludersi, in virtù <strong>dei</strong><br />

poteri allo stesso conferiti dall’art. 6 CNLG, che<br />

chi riveste tale carica possa concorrere alla nomina<br />

del CdR, e tanto meno che possa essere<br />

eletto nell’ambito dello stesso. Il CdR è composto<br />

da tre membri, che devono essere scelti tra i<br />

soli professionisti, godendo i praticanti del diritto<br />

di voto, ma non dell’elettorato passivo. Dell’elettorato,<br />

attivo e passivo, godono anche i giornalisti<br />

pubblicisti, ma solo nelle aziende editrici di<br />

periodici. el caso in cui il numero <strong>dei</strong> redattori sia<br />

inferiore a dieci, si potrà procedere alla nomina<br />

del fiduciario sindacale, ovvero un organismo di<br />

201<br />

comitato di redazione<br />

rappresentanza composto da un unico soggetto,<br />

cui il contratto attribuisce però poteri analoghi a<br />

quelli del CdR. Peraltro, la presenza di fiduciari è<br />

possibile anche in caso di avvenuta nomina del<br />

CdR; in particolare, sono previste espressamente<br />

ipotesi in cui il CdR dovrebbe essere integrato<br />

da fiduciari (per l’ufficio di corrispondenza dalla<br />

Capitale con almeno cinque professionisti, per le<br />

redazioni decentrate e/o uffici di corrispondenza,<br />

sulla cui nozione si rinvia al commento all’art. 5).<br />

La nomina di fiduciari è poi prevista nel caso di<br />

editori di periodici che pubblichino più testate;<br />

in questo caso possono essere eletti, per la gestione<br />

<strong>dei</strong> rapporti relativi alla specifica testata,<br />

uno o più fiduciari, i quali possono poi a loro volta<br />

costituire un comitato di coordinamento che si affiancherà<br />

al CdR per la gestione <strong>dei</strong> problemi che<br />

abbiano riflessi di carattere generale.<br />

Altra ipotesi regolamentata è quella dell’editore<br />

che pubblichi oltre ad un quotidiano un altro<br />

giornale (quale che ne sia la cadenza); in questo<br />

caso, al CdR della testata principale si affiancherà<br />

un altro CdR (se la seconda testata ha più di<br />

25 redattori) ovvero un fiduciario, che di fatto finiranno<br />

per confluire nel CdR principale, operando<br />

in modo unitario.<br />

Diversa ancora è l’ipotesi prevista al comma 12,<br />

che riguarda i cosiddetti gruppi editoriali che editano<br />

più testate (sulla nozione di gruppo si rinvia<br />

al commento all’art. 43); in questo caso, è possibile<br />

un coordinamento tra CdR, al fine di garantire<br />

la tutela <strong>dei</strong> giornalisti con riferimento a problemi<br />

comuni e condivisi, dal momento che in simili<br />

contesti le strategie imprenditoriali, anche con<br />

riferimento alla gestione <strong>dei</strong> rapporti di lavoro,<br />

sono unitarie, pur in presenza di società tra loro<br />

distinte. A tal fine, sono previsti incontri periodici,<br />

con cadenza trimestrale, per la cui partecipazione<br />

è possibile fruire di permessi retribuiti.<br />

I compiti e le prerogative<br />

degli organismi sindacali<br />

Come accennato, il CdR (o, in sua assenza, il fiduciario)<br />

costituisce la rappresentanza sindaca-

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