30.05.2013 Views

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Commento<br />

L’art. 17 CNLG disciplina l’indennità dovuta al<br />

giornalista che svolga lavoro notturno. Infatti, si<br />

ritiene che questo tipo di lavoro sia particolarmente<br />

disagevole e che, pertanto, proprio per<br />

compensare il disagio, il giornalista che lo svolga<br />

abbia diritto ad un indennizzo. Proprio per questo<br />

motivo, si deve ritenere che l’indennità per lavoro<br />

notturno in tanto sia dovuta, in quanto il giornalista<br />

subisca il correlativo disagio: in altre parole,<br />

il lavoratore che cessi di svolgere i turni di notte,<br />

non potrebbe lamentare una decurtazione della<br />

retribuzione a seguito della perdita dell’indennità<br />

di cui si sta parlando, giacché la perdita di questo<br />

emolumento è compensata dal venir meno del disagio<br />

cui era precedentemente sottoposto 1 .<br />

La norma precisa che è considerato notturno il<br />

lavoro che viene svolto tra le ore 23 e le ore 6<br />

(con ciò derogando quanto previsto dall’art. 1 c.<br />

2 lett. e D. Lgs. 66/03, secondo cui è notturno il<br />

lavoro prestato, per almeno sette ore consecutive,<br />

nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del<br />

mattino). Se chiamato a prestare la propria attività<br />

lavorativa in questo lasso di tempo, il giornalista<br />

ha diritto ad una maggiorazione del 16% del<br />

minimo di stipendio, aumentato dell’indennità di<br />

contingenza. Nel caso in cui il giornalista svolga<br />

lavoro notturno per almeno 18 giorni al mese, la<br />

maggiorazione deve essere calcolata per l’intero<br />

mese sulle voci retributive sopra ricordate; altrimenti,<br />

per ogni giornata in cui è stato prestato<br />

il lavoro notturno, la maggiorazione deve essere<br />

computata su un ventiseiesimo del minimo di stipendio,<br />

aumentato dell’indennità di contingenza.<br />

In ogni caso, sono fatte salve condizioni di miglior<br />

favore: pertanto, le parti potrebbero accordarsi<br />

per esempio nel senso che l’indennità per lavoro<br />

notturno venga corrisposta per l’intero mese, anche<br />

in presenza di un numero di giornate di lavoro<br />

107<br />

lavoro notturno<br />

notturno inferiore a diciotto.<br />

La maggiorazione per lavoro notturno incide su<br />

tutti gli istituti retributivi, con l’unica esclusione<br />

degli aumenti periodici di anzianità. Nell’ipotesi in<br />

cui il giornalista abbia prestato il proprio lavoro in<br />

parte di giorno e in parte di notte, la retribuzione<br />

base per il calcolo degli istituti retributivi quali la<br />

tredicesima o il preavviso è data dalla media delle<br />

retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi.<br />

Da quest’ultima disposizione è fatto salvo quanto<br />

previsto dall’art. 28 CNLG in tema di TFR: infatti,<br />

la quantificazione di questo emolumento avviene<br />

considerando in particolare tutti i compensi speciali<br />

percepiti per almeno sei mesi consecutivi.<br />

Pertanto, per il calcolo del TFR l’indennità per lavoro<br />

notturno incide integralmente, e non dopo<br />

aver effettuato la media tra retribuzioni per lavoro<br />

notturno e retribuzioni per lavoro diurno.<br />

Si deve ancora ricordare che l’art. 11 D. Lgs.<br />

66/03 vieta di adibire le donne al lavoro dalle ore<br />

24 alle ore 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza<br />

e fino al compimento di un anno di età<br />

del bambino. La stessa norma dispone anche<br />

che il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente<br />

prestato dalla lavoratrice madre di un<br />

figlio di età inferiore a tre anni (alternativamente,<br />

dal padre convivente con la stessa) dalla lavoratrice<br />

o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario<br />

di un figlio convivente di età inferiore a<br />

dodici anni; dalla lavoratrice o dal lavoratore che<br />

abbia a proprio carico un soggetto disabile ex L.<br />

104/92. L’art. 13 del medesimo D. Lgs. dispone<br />

che l’orario di lavoro <strong>dei</strong> lavoratori notturni non<br />

può superare le otto ore in media nelle ventiquattro<br />

ore, salva l’individuazione da parte <strong>dei</strong> contratti<br />

collettivi, anche aziendali, di un periodo di<br />

riferimento più ampio sul quale calcolare come<br />

media il suddetto limite.<br />

1 La giurisprudenza riconosce peraltro natura retributiva agli emolumenti, quali quello in questione, che remunerino un particolare<br />

disagio. Conseguentemente, e in forza del principio di irriducibilità della retribuzione, quegli emolumenti (mentre possono<br />

venir meno a fronte della cessazione del disagio) devono permanere nel caso di sopravvenuta inefficacia del contratto collettivo<br />

aziendale che lo prevedeva. (Cass. 1/3/2007 n. 4821, in D&L 2007, con nota di Marcella Mensi, “Il principio dell’irriducibilità<br />

della retribuzione”, 471).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!