Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
Scarica (PDF) - Ordine dei Giornalisti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Commento<br />
L’art. 17 CNLG disciplina l’indennità dovuta al<br />
giornalista che svolga lavoro notturno. Infatti, si<br />
ritiene che questo tipo di lavoro sia particolarmente<br />
disagevole e che, pertanto, proprio per<br />
compensare il disagio, il giornalista che lo svolga<br />
abbia diritto ad un indennizzo. Proprio per questo<br />
motivo, si deve ritenere che l’indennità per lavoro<br />
notturno in tanto sia dovuta, in quanto il giornalista<br />
subisca il correlativo disagio: in altre parole,<br />
il lavoratore che cessi di svolgere i turni di notte,<br />
non potrebbe lamentare una decurtazione della<br />
retribuzione a seguito della perdita dell’indennità<br />
di cui si sta parlando, giacché la perdita di questo<br />
emolumento è compensata dal venir meno del disagio<br />
cui era precedentemente sottoposto 1 .<br />
La norma precisa che è considerato notturno il<br />
lavoro che viene svolto tra le ore 23 e le ore 6<br />
(con ciò derogando quanto previsto dall’art. 1 c.<br />
2 lett. e D. Lgs. 66/03, secondo cui è notturno il<br />
lavoro prestato, per almeno sette ore consecutive,<br />
nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del<br />
mattino). Se chiamato a prestare la propria attività<br />
lavorativa in questo lasso di tempo, il giornalista<br />
ha diritto ad una maggiorazione del 16% del<br />
minimo di stipendio, aumentato dell’indennità di<br />
contingenza. Nel caso in cui il giornalista svolga<br />
lavoro notturno per almeno 18 giorni al mese, la<br />
maggiorazione deve essere calcolata per l’intero<br />
mese sulle voci retributive sopra ricordate; altrimenti,<br />
per ogni giornata in cui è stato prestato<br />
il lavoro notturno, la maggiorazione deve essere<br />
computata su un ventiseiesimo del minimo di stipendio,<br />
aumentato dell’indennità di contingenza.<br />
In ogni caso, sono fatte salve condizioni di miglior<br />
favore: pertanto, le parti potrebbero accordarsi<br />
per esempio nel senso che l’indennità per lavoro<br />
notturno venga corrisposta per l’intero mese, anche<br />
in presenza di un numero di giornate di lavoro<br />
107<br />
lavoro notturno<br />
notturno inferiore a diciotto.<br />
La maggiorazione per lavoro notturno incide su<br />
tutti gli istituti retributivi, con l’unica esclusione<br />
degli aumenti periodici di anzianità. Nell’ipotesi in<br />
cui il giornalista abbia prestato il proprio lavoro in<br />
parte di giorno e in parte di notte, la retribuzione<br />
base per il calcolo degli istituti retributivi quali la<br />
tredicesima o il preavviso è data dalla media delle<br />
retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi.<br />
Da quest’ultima disposizione è fatto salvo quanto<br />
previsto dall’art. 28 CNLG in tema di TFR: infatti,<br />
la quantificazione di questo emolumento avviene<br />
considerando in particolare tutti i compensi speciali<br />
percepiti per almeno sei mesi consecutivi.<br />
Pertanto, per il calcolo del TFR l’indennità per lavoro<br />
notturno incide integralmente, e non dopo<br />
aver effettuato la media tra retribuzioni per lavoro<br />
notturno e retribuzioni per lavoro diurno.<br />
Si deve ancora ricordare che l’art. 11 D. Lgs.<br />
66/03 vieta di adibire le donne al lavoro dalle ore<br />
24 alle ore 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza<br />
e fino al compimento di un anno di età<br />
del bambino. La stessa norma dispone anche<br />
che il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente<br />
prestato dalla lavoratrice madre di un<br />
figlio di età inferiore a tre anni (alternativamente,<br />
dal padre convivente con la stessa) dalla lavoratrice<br />
o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario<br />
di un figlio convivente di età inferiore a<br />
dodici anni; dalla lavoratrice o dal lavoratore che<br />
abbia a proprio carico un soggetto disabile ex L.<br />
104/92. L’art. 13 del medesimo D. Lgs. dispone<br />
che l’orario di lavoro <strong>dei</strong> lavoratori notturni non<br />
può superare le otto ore in media nelle ventiquattro<br />
ore, salva l’individuazione da parte <strong>dei</strong> contratti<br />
collettivi, anche aziendali, di un periodo di<br />
riferimento più ampio sul quale calcolare come<br />
media il suddetto limite.<br />
1 La giurisprudenza riconosce peraltro natura retributiva agli emolumenti, quali quello in questione, che remunerino un particolare<br />
disagio. Conseguentemente, e in forza del principio di irriducibilità della retribuzione, quegli emolumenti (mentre possono<br />
venir meno a fronte della cessazione del disagio) devono permanere nel caso di sopravvenuta inefficacia del contratto collettivo<br />
aziendale che lo prevedeva. (Cass. 1/3/2007 n. 4821, in D&L 2007, con nota di Marcella Mensi, “Il principio dell’irriducibilità<br />
della retribuzione”, 471).